ECONOMIA E AGROSISTEMI

CAPITOLO 2 - Economia e produzione dell azienda agraria 55 Le gure economiche all interno dell azienda agraria All interno dell azienda agraria si possono individuare più gure economiche e ognuna di queste può essere associata a una diversa persona sica oppure, al contrario, possono essere riunite tutte in un unico soggetto. IMPRENDITORE PROPRIETARIO CAPITALISTA LAVORATORE Figura 5 Piramide delle gure economiche di un azienda agraria. Per comprendere il ruolo delle diverse persone economiche bisogna analizzarne il rapporto e le diverse funzioni svolte poiché è da questi aspetti che ne deriva la diversa configurazione dei redditi netti aziendali. Come si può vedere dallo schema di figura 5 le figure presenti all interno dell azienda agraria sono rappresentate da: imprenditore; proprietario; capitalista; lavoratore. Vediamo di seguito le caratteristiche di ciascuna figura economica. Imprenditore L imprenditore agricolo è stato giuridicamente definito con la nuova formulazione dell articolo 2135 del Codice Civile, introdotta dall articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 228/2001. In sostanza si tratta della principale figura economica, cui spetta l organizzazione dei fattori produttivi per l ottenimento del miglior risultato economico possibile. A questa figura economica (come a tutte le altre) spetta un compenso definito tornaconto (1/2 T) che può essere positivo o negativo, in base all andamento della gestione aziendale. PPROFONDIMENTO - De nizione di imprenditore agricolo (D.lgs. n. 228/2001) Comma 1 colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura, per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano come oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall allevamen- 09_P01_C02.indd 55 to di animali, nonché alla fornitura di beni o servizi mediante l utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell azienda normalmente impiegate nell attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come de niti dalla legge. Comma 2 Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all articolo 2135 del Codice Civile come sostituto del comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. 3/27/18 2:43 PM

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VOLUME 2