410 G LOSSARY Specialità Tradizionale Garantita: Traditional Speciality Guaranteed Denominazione di Origine Protetta: Protected Designation of Origin Indicazione Geografica Protetta: Protected Geographical Indication Indicazioni obbligatorie in etichetta: mandatory indications on the label PARTE QUARTA Specialità Tradizionale Garantita La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è una certificazione istituita dall Unione Europea con il Reg. CE n. 509/2006 e, diversamente da altri marchi, come denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), si riferisce a prodotti agricoli e alimentari in possesso di una specificità legata al metodo di produzione o alla composizione tradizionale di una zona, ma che non sono prodotti solo in quel territorio. Anche una preparazione STG deve rispondere a un preciso disciplinare di produzione. STG è un marchio comunitario privo di legame con il territorio, nel senso che i prodotti STG e le materie prime da cui sono ricavati non devono necessariamente essere prodotti nel luogo di origine, poiché la loro specificità risiede nella produzione che deve essere eseguita secondo le tradizioni di un determinato luogo e che distingue tale prodotto da altri appartenenti alla medesima categoria, tutto questo per favorire la tutela e la valorizzazione delle specificità e tipicità del territorio, il cosiddetto Made in Italy. Inoltre, per ricevere la certificazione STG, il prodotto deve esistere da almeno 25 anni. I prodotti italiani che hanno ricevuto fino a oggi la certificazione STG, e che possono fregiarsi del titolo di tradizionali , sono la mozzarella e la pizza napoletana. Etichettatura dei prodotti DOP e IGP L ambiente geografico di origine condiziona le caratteristiche chimico-organolettiche e produttive di alcuni prodotti alimentari tanto da permettere di distinguerli da altri appartenenti alla stessa categoria merceologica. Poiché queste produzioni conferiscono pregio al patrimonio alimentare, la Commissione europea ha predisposto specifici strumenti di riconoscimento e valorizzazione per assicurare anche la loro protezione giuridica. Le denominazioni di vendita protette rispondono a specifiche regole di etichettatura che fanno capo ai Regolamenti CE 510/2006 e 1898/2006; essi definiscono modalità e requisiti per il rilascio delle registrazioni DOP. La DOP è un nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese e può essere un prodotto agricolo o alimentare originario di quella Regione, di quel luogo o di quel Paese, la cui qualità è strettamente legata all ambiente stesso, all interno del quale avvengono produzione, trasformazione ed elaborazione. L IGP è un nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che indica un prodotto agricolo o alimentare originario di tale Regione, luogo o Paese, la cui qualità (o altre caratteristiche) può essere attribuita all origine geografica e la cui produzione (e/o trasformazione e/o elaborazione) si svolge in quella precisa area geografica. Per la registrazione di una denominazione di vendita come DOP o IGP è necessario che le Regioni e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali facciano una prima valutazione a livello nazionale, cui segue una seconda presso gli uffici della Commissione. Se entrambe le valutazioni sono positive, la denominazione viene iscritta in un apposito registro gestito dalla Commissione. Le denominazioni registrate come DOP o IGP sono tutelate a livello giuridico contro ogni uso commerciale diretto o indiretto, imitazione, evocazione o usurpazione e contro ogni altra attività che possa ingannare il consumatore sulla vera origine del prodotto. 17.8 I simboli comunitari delle DOP, IGP, STG. 0230.Capitolo 17.indd 410 Oltre alle indicazioni obbligatorie e/o facoltative previste dalla normativa e illustrate in precedenza, i prodotti DOP e IGP sono sottoposti a specifiche regole di etichettatura disciplinate dai Regolamenti CE 510/06 e 1898/2006. In particolare, le etichette di questi prodotti devono obbligatoriamente riportare la dicitura Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica Protetta oppure i relativi simboli comunitari (17.8) e la dicitura Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell art. 10 del Reg. CE n. 510/2006 . Infine, oltre a queste due diciture obbligatorie, le etichette dei prodotti DOP e IGP possono, facoltativamente, riportare le seguenti informazioni: elementi idonei all identificazione del prodotto, quali il logo o il segno distintivo; logo e/o riferimenti al Consorzio di tutela o Associazione promotrice della DOP/IGP; ulteriori modalità identificative previste dal disciplinare di produzione. 3/16/17 7:48 AM