390 G LOSSARY Prodotti della pesca: Fishery products PARTE QUARTA Prodotti della pesca Secondo la normativa relativa ai prodotti della pesca, contenuta nel reg. 853/2004, la produzione primaria comprende l allevamento, la pesca e la raccolta di prodotti vivi della pesca in vista dell immissione sul mercato, nonché le operazioni connesse svolte a bordo delle navi da pesca quali: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, taglio delle pinne, refrigerazione e confezionamento . Quindi il pescatore professionista e l allevatore sono produttori primari. Sono compresi nella produzione primaria anche: 1. il trasporto e il magazzinaggio di prodotti della pesca, la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, nelle aziende acquicole di terra; 2. il trasporto dei prodotti della pesca, la cui natura non sia stata sostanzialmente alterata, inclusi i prodotti vivi della pesca, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione. Il campo di esclusione dall applicazione del Reg. CE n. 853/2004 per i prodotti della pesca e dell acquacoltura è identificato, oltre che dal limite territoriale generale della provincia e province confinanti, anche da quello del ridotto quantitativo, pari a 100 kg per sbarco giornaliero da un peschereccio o per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura, come definito dalle Linee guida Stato-Regioni. Nei limiti di cui si è appena detto, il pescatore o l allevatore possono cedere direttamente i loro prodotti a consumatori finali o dettaglianti, senza doverli necessariamente trasferire ad un impianto collettivo per le aste, ad un mercato all ingrosso o ad uno stabilimento riconosciuto. Ad ogni modo, il produttore primario, ai fini della rintracciabilità, è obbligato a produrre, nel momento della cessione a un dettagliante locale o ad un esercizio di somministrazione, un documento datato e firmato attestante l origine e la tipologia del prodotto ceduto, in duplice copia di cui una va rilasciata all acquirente ed una va tenuta dal cedente. Inoltre, il Reg. CE n. 104/2000, fissa gli obblighi in materia di etichettatura: indicazione del nome della specie, della zona e del metodo di produzione, escludendo solo i piccoli quantitativi pari a un valore massimo di 20 euro per ciascuna vendita al consumatore (circolare del Mipaaf n. 21329 del 27 maggio 2002). La vendita può avvenire direttamente sull imbarcazione o su strutture a terra, rispettando le norme degli Enti competenti (la Capitaneria di porto nelle zone di attracco e sbarco, il Comune nelle aree mercantili riservate ai pescatori). Il pescatore deve, inoltre, rispettare l obbligo di eviscerazione di determinate specie (Ordinanza del Ministero della Sanità del 12 maggio 1992) e controllare la presenza di 16.12 Prodotti della pesca: vongole veraci. 0220.Capitolo 16.indd 390 16.13 Per la salvaguardia della sicurezza alimentare il pesce va conservato sotto ghiaccio prodotto con acqua potabile. 3/16/17 7:48 AM