388 PARTE QUARTA Per selvaggina selvatica piccola si intende la selvaggina di penna e di lagomorfi che vivono in libertà, mentre la selvaggina selvatica grossa si riferisce ai mammiferi terrestri selvatici che vivono in libertà e non appartenenti alla precedente categoria della selvaggina selvatica piccola. Le carni degli animali selvatici soggetti a Trichinellosi, come i suidi (cinghiali), vengono sottoposte agli specifici controlli sanitari. Ad esempio, nella Regione Lombardia anche il dettagliante che acquista carni dal cacciatore è tenuto a dimostrare in qualsiasi momento l esito delle analisi. In generale, le Linee guida della conferenza Stato-Regioni del 17/12/2009 prevedono che il cacciatore debba comunicare in forma scritta la zona di provenienza degli animali cacciati al dettagliante, venditore o ristoratore che, in caso di controllo, dovrà esibire tale dichiarazione. I programmi di abbattimento autorizzati e le battute di caccia organizzate sono regolamentati dal Reg. n. 853/2010 che prevede il trasferimento delle carcasse in un centro di lavorazione della selvaggina, dove avviene la visita ispettiva veterinaria e l eventuale bollatura sanitaria. L art. 21 CE della Legge n. 157/1992, di natura non sanitaria ma di protezione della fauna omeoterma stabilisce: è vietato a chiunque commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico . La violazione è punibile penalmente o con una multa da parte degli organi di polizia addetti all accertamento. Uova 16.9 Uova nell apposito contenitore da mezza dozzina opportunamente studiato per proteggere e conservare un prodotto fragile e velocemente deperibile. L azienda agricola produttrice di uova può avere un proprio centro d imballaggio, previa autorizzazione della Regione, e applicare la marchiatura prevista dai Regolamenti CE n. 1234/2007 e n. 589/2008 per la successiva commercializzazione, oppure conferire le uova non marchiate a un centro d imballaggio o all industria alimentare (esclusi i servizi di ristorazione per collettività) per la produzione di specifici prodotti. previsto l esonero dagli obblighi stabiliti dalle norme di commercializzazione per le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale, nel luogo di produzione o nella zona di produzione, in un mercato pubblico locale (qualunque mercato di generi alimentari per la vendita al minuto) o nella vendita porta a porta effettuata dal produttore presso il domicilio del consumatore finale. Le uova vendute direttamente non sono classificate in base alla qualità e al peso e devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi del Regolamento CE n. 1028/2006. Tale codice (Decreto Mipaaf 11/12/2009) è rilasciato dal servizio veterinario dell ASL a seguito di domanda di registrazione come da D.Lgs. n. 267/2003. Gli allevamenti più piccoli, fino a 50 galline ovaiole, usufruiscono di un ulteriore deroga: il produttore può non marchiare le uova, ma deve comunque indicare il suo nome e indirizzo nel punto vendita con un cartello o rendere disponibili questi dati all acquirente nella vendita porta a porta. Latte crudo G LOSSARY Gallina ovaiola: Hen Latte crudo: Raw milk 0220.Capitolo 16.indd 388 Il Reg. CE 853/2004 consente la vendita del latte crudo. Le Linee guida della conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome stabiliscono che il latte crudo può essere venduto attraverso macchine erogatrici (16.10) oppure direttamente nell azienda di produzione al consumatore finale: si tratta quindi di una forma di cessione diretta di piccoli quantitativi di prodotto primario dal produttore al consumatore. Il consumatore deve essere informato dal produttore sul consumo del prodotto previa bollitura in base all O.M. (Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali) del 10/12/2008. 3/16/17 7:48 AM