GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

384 PARTE QUARTA Classificazione mercantile dei prodotti agricoli 16.3 Classi dei prodotti agricoli e alimentari. Classe 29 Classe 30 Classe 31 Classe 32 Classe 33 Classe 34 Tutti i prodotti ed i servizi che possiamo trovare sul mercato globale sono categorizzati in classi sulla base di un accordo internazionale dal titolo alquanto complicato: Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. In sostanza, se qualcosa esiste e può essere commercializzato, che sia un prodotto o un servizio, è compreso in una delle 45 classi della classificazione di Nizza che struttura i prodotti nelle classi da 1 a 34 (16.3) e i servizi nelle classi da 35 a 45. I prodotti agricoli ed alimentari sono compresi dalla classe 29 alla classe 34. Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili. Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere lievitante; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio. Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto. Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per preparare bevande. Bevande alcoliche (escluse le birre). Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi. 16 2 Commercializzazione dei prodotti agricoli Frutta e verdura 16.4 Ottimale presentazione alla vendita dei prodotti ortofrutticoli. La categoria La categoria fa riferimento essenzialmente alla regolarità di forma e colore del frutto, seguendo la seguente classificazione: categoria extra, per i prodotti privi di difetti di qualità superiore; I categoria, per i prodotti di buona qualità; in questo caso sono tollerati i lievi difetti di forma e di colorazione, oltre che le imperfezioni della buccia; II categoria, per i prodotti di qualità mercantile, per i quali sono tollerati i difetti di forma e di colorazione, la rugosità della buccia e le alterazioni esterne. 0220.Capitolo 16.indd 384 I prodotti ortofrutticoli freschi sono soggetti a norme commerciali generali e specifiche per tipologia di prodotto. Possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Sono previste esenzioni e deroghe alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Non sono soggetti all obbligo di conformità, i prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all alimentazione animale o ad altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura Destinati alla trasformazione o Destinati all alimentazione animale o ad ogni altra dicitura equivalente; nonché i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il suo fabbisogno personale. Il decreto legislativo n. 306 del 2002, che ha recepito una direttiva europea in materia (Ce 2200/96), contiene norme che regolarizzano la vendita di frutta e verdura fresche imponendo anche un etichettatura con determinate caratteristiche obbligatorie. In base a questa normativa i prodotti confezionati e quelli venduti sfusi devono presentare alcune indicazioni chiare e leggibili sulla natura del prodotto, sulla sua origine e sulle caratteristiche commerciali. Questa etichettatura non è obbligatoria solo per gli agricoltori che vendono i loro prodotti direttamente al consumatore. Per quanto riguarda i prodotti venduti sfusi al dettaglio, sulla merce è obbligatoria la presenza di un cartello con le seguenti indicazioni: 1. varietà (ad esempio, mele Granny Smith ); 2. origine del prodotto (Paese d origine ed eventualmente zona di produzione); 3. categoria (I, II, Extra, in relazione alle caratteristiche specifiche del prodotto); 4. eventuali additivi aggiunti (per il trattamento di superficie della frutta); 5. eventuale calibro (facoltativo). 3/16/17 7:47 AM

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