GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

362 PARTE QUARTA Registro delle imprese purché intendano esercitare la vendita diretta sul fondo di produzione . Gli imprenditori agricoli sono generalmente obbligati a iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese a meno che non siano piccoli produttori, esonerati IVA, cioè aventi un basso volume d affari annuo. Secondo il Ministero, i piccoli produttori devono iscriversi al Registro delle imprese solo se intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti fuori dalla propria azienda; quindi la vendita diretta non implica l iscrizione alla Camera di commercio se viene svolta in azienda. Poiché per vendita diretta si intende quella relativa a prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità è sufficiente solo il 51% dei prodotti propri e il parametro per valutarlo concretamente sono i ricavi. Inoltre, l attività di vendita al dettaglio, può essere operata per prodotti ottenuti direttamente dalla propria azienda senza lavorazione o per prodotti derivati da lavorazione o trasformazione. In generale, le vendite extra aziendali possono avvenire in piazze o su strade, facilmente visibili dal consumatore, oppure all interno di supermercati o in prossimità dei negozi di articoli per l agricoltura e anche in punti vendita al dettaglio o all interno di spacci di produttori. L art. 4, d. legisl. 228/2001, individua varie modalità di vendita: 1. vendita in locali aperti al pubblico, occorre inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune dove si vuole operare; 2. vendita su aree pubbliche con posteggio (vendita non in forma itinerante, con posteggio), occorre inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita contenente anche la richiesta di posteggio; 3. vendita presso l azienda agricola o altre aree disponibili (vendita in forma non itinerante). APPROFONDIMENTO Nel caso di vendita esercitata su superfici all aperto nell ambito dell azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Quindi, la vendita cosiddetta a cielo aperto su aree private è esercitabile liberamente, senza alcuna necessità di comunicazione preventiva al Comune. Da questo consegue il legittimo esercizio dell attività di vendita anche qualora non siano utilizzati locali attrezzati per tale scopo. In tal senso, d altronde, si era già espressa la l. 976/1965 che, nell interpretare la precedente l. 59/1963 di disciplina della vendita diretta, aveva precisato che tale vendita non comportava per il produttore-venditore obbligatoriamente il possesso e l uso di locali, chioschi, baracche e simili stabilmente fissati al suolo . L imprenditore agricolo che partecipa ai mercati di vendita diretta è stimolato dal progressivo aumento della domanda e, per rispondere con un offerta adeguata, spesso decide di convertire totalmente la propria attività, giungendo alla diversificazione della produzione, con beneficio nei confronti di un maggiore impiego di manodopera e del miglioramento della capacità produttiva del terreno (es. parte dell azienda potrebbe trasformarsi da monoculturale a policolturale). Vendita diretta (il caso della Regione Lombardia) La Regione Lombardia ha semplificato le procedure relative alla vendita diretta (art. 4, D.Lgs. n. 228/2001). Gli atti necessari per l apertura, il trasferimento di sede o la modifica dell attività di vendita diretta, come previsti dalla norma nazionale, sono sostituiti dalla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP). La DIAP deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita diretta in sede stabile. Nel caso in cui si tratti di vendita diretta itinerante la DIAP deve essere inviata al Comune del luogo dove risiede l azienda di produzione ed è valida in tutto il territorio nazionale. Quando un mercato agricolo è gestito da un Associazione la 0210.Capitolo 15.indd 362 richiesta può essere unica per tutti i soggetti iscritti all Associazione stessa. Prima di inoltrare la DIAP è necessario che l azienda abbia ricevuto l autorizzazione sanitaria da parte dei Comuni e delle ASL che attesta l idoneità igienico-sanitaria di locali e attrezzature. Per ogni attività di trasformazione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita e/o somministrazione di alimenti devomo essere indicate le fasi che potrebbero essere critiche per la sicurezza degli alimenti. Spetta, quindi, all imprenditore garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema 3/16/17 7:48 AM

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