GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

POLITICHE AGRICOLE E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO PRODUTTIVO 361 Capitolo 15 Queste aziende trovano più conveniente ridurre, attraverso la specializzazione produttiva, il costo di produzione del loro prodotto principale e/o associarsi con altri produttori agricoli per gestire insieme un punto vendita, attraverso il quale vendere il prodotto principale. Questa scelta imprenditoriale, richiede al produttore agricolo notevoli qualità professionali e spiccate abilità di vendita e, pertanto, non può rappresentare una via percorribile per tutte le aziende. Le aziende che non sono in grado di investire in attività di trasformazione, assicurando un flusso di prodotti sufficiente e costante, e che mancano di capacità commerciali possono, invece, aderire a una associazione di agricoltori delegando la preparazione dei prodotti a un laboratorio extra-aziendale e adottando così un comportamento collaborativo. Il laboratorio infatti ha le competenze per evitare i rischi tecnici di produzione; inoltre i prodotti trasformati possono tornare presso le aziende per la vendita diretta oppure essere venduti all interno di una bottega comune. La vendita diretta 15.13 La vendita diretta in azienda, o in locali e negozi specificatamente dedicati, realizza un vantaggioso collegamento tra le esigenze dei produttori e quelle dei consumatori: (a) coltivazioni aziendali di orticole destinate alla vendita diretta; (b) negozio cooperativo attrezzato alla vendita dei prodotti da allevamento animale; (c) spaccio aziendale di un azienda vitivinicola. a b 0210.Capitolo 15.indd 361 Rappresenta l opportunità per i consumatori di acquistare i prodotti agroalimentari direttamente dall agricoltore, senza alcun intermediario; si parla quindi di filiera corta: dal produttore al consumatore . Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, possono vendere direttamente al dettaglio in tutto il Paese i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. La finanziaria per il 2007, al fine di promuovere l aggregazione e, in particolare, lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli che effettuano vendita diretta, ha approvato il decreto ministeriale emanato il 20/11/2007, introducendo le Linee guida per la realizzazione dei mercati agricoli e fissando i requisiti, gli standard di realizzazione, la trasparenza dei prezzi, ecc. Mediante la vendita diretta, l imprenditore agricolo può cedere i propri prodotti direttamente al consumatore finale, senza intermediazioni di natura commerciale che determinano un aggravio di costi. Il D.M. del 2007, non essendo di natura regolamentare in quanto, per competenza, la disciplina legislativa in materia agricola spetta alle Regioni, prevede che di seguito le Regioni emanino delle circolari per definire tutti gli aspetti operativi (per la Regione Lombardia vale la circolare del 11/12/2008). La norma di riferimento è l art. 4, d. legisl. 228/2001 e successive modificazioni. La vendita diretta è esclusa dalla normativa sul commercio ad alcune condizioni: essa deve essere svolta da imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all art. 8 . Per impresa agricola si intende il soggetto, singolo o collettivo, che svolge attività agricola ai sensi dell art. 2135 c.c. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 4363/2006 (avente valore di parere non vincolante), non considera necessaria l iscrizione dei piccoli produttori nel c 3/16/17 7:48 AM

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