GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

POLITICHE AGRICOLE E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO PRODUTTIVO G LOSSARY Prodotto deteriorabile: Perishable product Condotta commerciale sleale: Unfair commercial behaviour 15.8 Mercato agricolo. 357 Capitolo 15 e il rispetto di specifici e determinati termini di pagamento nei rapporti commerciali per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari destinati al consumo umano. Nel contratto occorre indicare: la durata; la quantità di prodotto; le caratteristiche del prodotto; il prezzo pattuito; la modalità di consegna; il tipo di pagamento. Questi elementi, oltre che in un contratto vero e proprio, possono essere contenuti anche nel documento di trasporto o di consegna, oppure nella fattura o nell ordine di acquisto fatto dall acquirente. In questi ultimi casi il documento deve contenere la seguente dicitura: Assolve agli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del d. legisl. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012 . Il contratto può essere trasmesso con qualsiasi modalità, anche in forma elettronica o via fax, con la conferma dell avvenuta ricezione. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, le sanzioni previste vanno da 516,00 a 20.000,00 euro. I termini di pagamento, normativamente ed obbligatoriamente stabiliti, sono di 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, decorrenti dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In presenza di contemporanea cessione di prodotti deteriorabili e non, occorre predisporre due distinte fatture. Sono prodotti definiti deteriorabili quelli agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. La norma considera deteriorabili anche i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi; in tal senso non è chiaro se una partita di animali vivi o di cereali provenienti dall azienda agricola siano o meno deteriorabili. Si attendono in proposito chiarimenti ufficiali. In caso di inosservanza sono previste sanzioni da 500,00 a 500.000,00 euro. Sono vietate le condotte commerciali sleali quali la previsione, a carico di una parte, di un servizio o di una prestazione accessoria rispetto alla fornitura principale, senza alcuna connessione logica. In caso di inosservanza sono previste sanzioni da 516,00 a 3.000,00 euro. Le suddette nuove norme sono attive dal 24 ottobre 2012. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e alle clausole sleali e/o vessatorie, si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire da tale data e cioè con riferimento alle cessioni effettuate da tale data. Sono esclusi dalla norma: i conferimenti di prodotti, agricoli e ittici, alle società cooperative agricole e alle Organizzazioni dei Produttori (OP) di cui il produttore è socio; le cessioni immediate, con pagamento contestuale alla consegna; le cessioni nei confronti di privati consumatori. Non sono previste franchigie, pertanto le forniture di prodotti agricoli e alimentari di qualsiasi importo devono essere sottoposte alle nuove regole. In particolare, le nuove disposizioni considerano pratica commerciale sleale le condizioni contrattuali che determinano prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio dei prodotti agricoli. Si tratta di un principio che trova sostegno nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte laddove si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve, generalmente, in linea con l aumento dei costi di produzione. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI 15.9 Quadro base legislativo di riferimento in ambito nazionale. 0210.Capitolo 15.indd 357 1 Legge n. 59/1963 Limita la vendita diretta alla sola produzione aziendale, può essere utilizzata per i produttori in regime di esonero IVA che vogliono avvalersi della non obbligatorietà dell iscrizione al Registro delle imprese (legge 77/77, art. 2, comma 3) 2 3 4 5 D.P.R. n. 633/1972 (art. 34) D. legisl. n. 228/2001 (art. 4) D. legisl. n. 99/2004 (art. 1) D.M. del 20/11/2007 Disciplina sulle imposte del valore aggiunto Legge di orientamento Semplificazione amministrativa in agricoltura Indicazioni per lo sviluppo dei mercati agricoli 3/16/17 7:47 AM

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