POLITICHE AGRICOLE E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO PRODUTTIVO 15.6 OCM e misure settoriali (regolamenti di base). a b c REGOLAMENTI OCM (Cee) n. 234/1968 (Cee) n. 827/1968 (Cee) n. 2759/1975 (Cee) n. 2771/1975 (Cee) n. 2777/1975 (Cee) n. 2075/1992 (Cee) n. 404/1993 (Ce) n. 2200/1996 (Ce) n. 2201/1996 (Ce) n. 1254/1999 (Ce) n. 1255/1999 (Ce) n. 1493/1999 (Ce) n. 1673/2000 (Ce) n. 2529/2001 (Ce) n. 1784/2003 (Ce) n. 1785/2003 (Ce) n. 1786/2003 (Ce) n. 865/2004 (Ce) n. 1947/2005 (Ce) n. 1952/2005 (Ce) n. 318/2006 Misure settoriali (Ce) n. 670/2003 (Ce) n. 797/2004 (Ce) n. 1544/2006 Piante vive e prodotti della floricoltura Scampoli (prodotti non contemplati in altre OCM) Carni suine Uova Pollame Tabacco greggio Banane Ortofrutticoli freschi Ortofrutticoli trasformati Carni bovine Latte e prodotti lattiero-caseari Vino Lino e canapa Carni ovine e caprine Cereali Riso Foraggi essiccati Olio d oliva e olive da tavola Sementi Luppolo Zucchero EFA 353 Capitolo 15 Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Alcol etilico di origine agricola Apicoltura Bachicoltura OCM UNICA (Reg. CE n. 1234/2007) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Sono lo strumento operativo della PAC, sono rappresentate da un insieme di norme e misure che realizzano un dispositivo che permette all Unione Europea di gestire il mercato di un determinato prodotto agricolo (produzione e scambi) (15.6). Lo scopo della gestione del mercato è, da un lato, quello di assicurare agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e, dall altro, garantire ai consumatori la sicurezza dell approvvigionamento di prodotti alimentari a prezzi ragionevoli. Le OCM hanno consentito di fissare prezzi unici di prodotti agricoli per tutti i mercati europei (prezzo indicativo, prezzo d entrata, prezzo d intervento), di concedere aiuti ai produttori o agli operatori del settore, di istituire meccanismi di controllo della produzione e disciplinare gli scambi con i Paesi terzi. DESCRIZIONE Fasce di ettari ammissibili Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste di larghezza minima di 1 metro Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. consentito l uso di bioinsetticidi e di trappole a feromoni così come di concimi di natura organica. Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore a otto anni Superfici oggetto di Imboschimento Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo non superiore a 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate dall imboschimento per un periodo non superiore a vent anni Superfici con colture intercalari Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l impianto o la germinazione di sementi (non applicato in Italia per scelta nazionale) Superfici con colture azotofissatrici Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l Italia: arachide, cece, cicerchia, erba medica e luppolina, fagiolo, fagiolo dall occhio, fagiolo d Egitto, fagiolo di Lima, fava, favino e favetta, fieno greco, ginestrino, lenticchia, liquirizia, lupinella, lupino, moco, pisello, sulla, trifogli, soia, veccia, veccia villosa). La coltivazione è consentita a una distanza di almeno 10 m dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dai vari Enti (Regioni, Province) e ad almeno 5 m dal ciglio di tutti gli altri corsi d acqua. Attenzione particolare va posta nelle zone vulnerabili ai nitrati (AZVN) per il rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno. 0210.Capitolo 15.indd 353 3/16/17 7:47 AM