GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

352 G LOSSARY Area di interesse ecologico: Area of ecological interest PARTE QUARTA Aree di interesse ecologico riservato alle aziende agricole con più di 15 ettari a seminativo l obbligo di destinare almeno il 5% di tale superficie ad aree di interesse ecologico (EFA). La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018. Possono essere considerate aree di interesse ecologico: a. terreni lasciati a riposo; b. terrazze; c. elementi del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi aziendali; d. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente; e. ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto sostegno dallo sviluppo rurale; f. fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste; g. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari; h. superfici oggetto di imboschimento secondo le norme dello sviluppo rurale; i. superfici con colture intercalari o copertura verde ottenuta mediante l impianto o la germinazione di sementi (aree soggette a fattori di ponderazione); j. superfici con colture azotofissatrici. Gli obblighi derivanti dal pagamento verde (greening) non si applicano alle aziende agricole che operano in regime di agricoltura biologica. importante conoscere e stabilire il valore economico dei beni ambientali. EFA DESCRIZIONE Terrazze (terrazzamenti) Le terrazze sono quelle protette dalla direttiva BCAA 7* di cui all allegato II del Regolamento UE n. 1306/2013 e altre terrazze Elementi caratteristici del paesaggio Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento UE n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio: siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri; alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri; alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi; bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola; stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica; fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento; muretti di pietra tradizionali Fasce tampone Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente Ettari agroforestali Per sistema agroforestale si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l arboricoltura forestale è associata all agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo, ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie 15.5 Riepilogo delle varie tipologie di aree di interesse ecologico (EFA - Ecological Focus Area). (1) EFA non utilizzabile in Italia, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale. *BCAA 7 - Direttiva di Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive. *CGO 2 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20/2010). *CGO 3 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206/1992). Fonte: Reg. 639/2014. 0210.Capitolo 15.indd 352 3/16/17 7:47 AM

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