GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

POLITICHE AGRICOLE E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO PRODUTTIVO 351 Capitolo 15 x 5 massimale nazionale del pagamento di base nel 2015; y 5 importo dei pagamenti erogati a livello nazionale per il 2014; A 5 pagamenti percepiti dall agricoltore per il 2014; B 5 numero dei titoli (5 numero ettari ammissibili) nel 2015 dell agricoltore. Il rapporto (x/y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore. L Italia ha scelto il modello irlandese , con un pagamento di base al 58%, cui si aggiunge il pagamento verde al 30%. Il valore unitario iniziale è un valore di riferimento di ogni agricoltore che permette di determinare il valore dei titoli per ciascun anno dal 2015 al 2020. Il pagamento accoppiato è destinato, in funzione delle scelte nazionali, a 10 settori produttivi e a 17 misure di intervento. Il greening Nell ambito della nuova Politica Agricola Comune, a partire dal 2015, è stato inserito il pagamento verde (greening), nato dalla consapevolezza che l agricoltura contribuisce a ridurre il rischio di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici. Il greening è una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una quota fissa obbligatoria pari al 30% del massimale nazionale per tutti gli Stati membri. Il pagamento può essere attivato anche a livello regionale. A fronte del riconoscimento di uno specifico aiuto, agli agricoltori vengono richiesti tre impegni, cioè attuare sull intera superficie aziendale tre pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l ambiente: 1. la diversificazione dei seminativi; 2. il mantenimento delle foraggere permanenti; 3. la creazione di aree a interesse ecologico. Diversificazione dei seminativi Interessa le superfici a seminativo, con i seguenti obblighi: fino a 10 ettari, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ettari, obbligo di almeno 2 colture diverse, con la coltura principale che può coprire al massimo il 75% della superficie a seminativo; oltre 30 ettari, obbligo di almeno 3 colture diverse, con la coltura principale che può coprire al massimo il 75% della superficie e le due principali che possono coprire al massimo il 95% della superficie a seminativo. Pertanto, alla terza coltura dovrà essere riservato almeno il 5% della superficie. Sono escluse dall obbligo: SUPERFICIE AZIENDALE A SEMINATIVO Fino a 10 ha Da 10 a 30 ha Oltre 30 ha le aziende i cui seminativi sono occupati per almeno il 75% da foraggere, terreni lasciati a riposo o combinazione di tali tipi di impieghi colturali, a condizione che i seminativi rimanenti non rappresentino più di 30 ettari. Per esempio, un azienda con 140 ettari, di cui il 75% a foraggere, per i rimanenti 35 ettari deve comunque attuare la diversificazione dei seminativi; le aziende la cui superficie agricola è costituita per oltre il 75% da prato permanente, o altre piante erbacee da foragNUMERO LIMITI gio o dalla coltivazione di colture sommerse (riso), oppure COLTURE è sottoposta a una combinazione di tali impieghi colturali, a condizione che i seminativi rimanenti non rappresentino Esenzione più di 30 ettari; La coltura princi le aziende i cui seminativi non sono stati dichiarati per pale può coprire il Minimo 2 più del 50% dall agricoltore nell anno precedente nella sua 75% massimo della superficie domanda di aiuto, se sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell anno precedente. La coltura princiMinimo 3 pale può coprire il 75% massimo della superficie. Le due principali, massimo il 95% 15.4 Obblighi operativi per la diversificazione dei seminativi. 0210.Capitolo 15.indd 351 Mantenimento delle foraggere permanenti Interessa le superfici a prato permanente inserite dagli Stati membri in Aree Natura 2000 (Zona a protezione speciale ZPS e Siti d importanza comunitaria SIC) o altre aree sensibili designate dagli stati membri, che non potranno essere arate e/o convertite in seminativi. 3/16/17 7:47 AM

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