17.6 Valutazione d’Impatto Ambientale
La Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa resa obbligatoria da direttive comunitarie recepite dalla legislazione nazionale per i progetti di opere pubbliche e private indicate in uno specifico elenco. Rappresenta uno strumento di verifica della compatibilità ambientale di un progetto, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 e integrata recentemente con la Direttiva 11/97/CE. Per Valutazione di impatto ambientale quindi si intende la procedura che accerta la compatibilità ambientale di un’opera. Essa è finalizzata all’individuazione, descrizione e quantificazione degli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull’ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti.
Per impatto ambientale si intende l’insieme degli effetti diretti, indiretti, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, a piccola e grande distanza, positivi e negativi indotti da un insieme o da singoli interventi sull’ambiente. L’impatto ambientale, da non confondere con inquinamento o degrado, mostra dunque quali effetti può produrre una modifica, non necessariamente negativa, all’ambiente circostante inteso in senso lato. La VIA non comporta valutazioni economiche.
Attualmente si presentano due livelli di procedura VIA:
1. a livello nazionale: per opere a rilevante impatto e/o di interesse nazionale, l’Autorità competente è il Ministero dell’ambiente;
2. a livello regionale: per opere/interventi di minore rilevanza, l’Autorità competente è rappresentata dalle Regioni e dalle Province autonome.
Lo scopo della valutazione è quello di salvaguardare le risorse ambientali, sottoponendo i progetti ad un’analisi di compatibilità con la tutela dell’ambiente, e questo non per impedire lo sviluppo economico, ma per garantire che esso avvenga in modo armonico, nel rispetto di tutte le esigenze della popolazione.
VIA - RICHIAMI NORMATIVI
Normativa comunitaria
Direttiva 85/337/CEE:, direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Direttiva 97/11/CE (modifica della precedente).
Normativa nazionale
Legge n. 349/1986: istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale.
D.P.C.M. n. 377/1988: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge n. 349/1986.
D.P.C.M. n. 27.12.1988: norme tecniche per la redazione e la formazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della Legge n. 349/1986.
D. Legisl. n. 152/2006: “Codice ambiente” integra i due D.P.C.M. nel recepimento delle direttive.
D. Legisl. n. 04/2008: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. legisl. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale”.
D. Legisl. n. 128/2010: “Modifiche ed integrazioni al D. legisl. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della Legge n. 69/2009”.
17.27 Aspetti-normative di riferimento.
I soggetti coinvolti nella procedura di VIA sono:
1. il proponente dell'opera, che propone il progetto e presenta lo studio d’impatto;
2. la pubblica amministrazione, alla quale compete la verifica della coerenza del progetto con le disposizioni normative vigenti, il controllo della validità dello studio d’impatto, la divulgazione, l’acquisizione dei pareri del pubblico interessato e la pronuncia del proprio parere di ammissibilità;
3. il pubblico interessato, il quale, con opportune modalità, ha facoltà nella fase istruttoria di esprimersi fornendo il proprio contributo.
La procedura di valutazione si svolge attraverso alcune fasi. Il proponente dell’opera (ente pubblico o soggetto privato) presenta il proprio progetto completo ed una sua sintesi di facile lettura, la prova di un’avvenuta pubblicazione su un quotidiano di notizie di interesse pubblico relative all’opera, e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA).
Questo documento si articola in tre parti.
La prima, detta quadro di riferimento programmatico, deve illustrare la coerenza dell’opera con i piani e i programmi di sviluppo territoriali e settoriali approvati da una preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
La seconda, detta quadro di riferimento progettuale, deve giustificare le scelte di progetto concernenti l’ubicazione dell’opera e le soluzioni tecniche adottate per ridurre gli effetti negativi.
La terza, detta quadro di riferimento ambientale, è lo studio vero e proprio dell’impatto. Quest’ultima parte prende in considerazione le componenti e i fattori ambientali specificati dalla normativa per ogni tipologia di opera e ne indica gli impatti esprimendoli secondo una scala numerica; la sommatoria degli impatti parziali delle singole componenti fornisce la misura dell’impatto complessivo dell’opera in progetto. La commissione che deve pronunciarsi sull’impatto ambientale, esaminata la documentazione presentata, acquisisce il parere del pubblico interessato ed emana il suo giudizio. Esistono metodologie di studio di impatto ambientale puramente qualitative, che servono a identificare le componenti ambientali e i loro fattori interessati dall’opera (overlaymapping) e metodologie che esprimono gli impatti in termini quantitativi (check list, matrici, AMC, networks).
I piani territoriali, urbanistici e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, devono essere sottoposti a valutazione di incidenza ambientale.