GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette

La Denominazione di Origine Protetta (DOP) designa il nome di un prodotto la cui produzione deve avvenire in una determinata area geografica, caratterizzata da un knowhow riconosciuto e accertato. Ad esempio, ogni vino che beneficia di una DOP deve essere elaborato esclusivamente da uve provenienti dalla zona in oggetto.

L Indicazione Geografica Protetta (IGP) indica un prodotto che possiede una qualità, una notorietà o altre caratteristiche particolari attribuibili a una determinata area geografica. Ad esempio, ogni vino che beneficia di una IGP deve essere elaborato da uve di cui almeno l’85% provenga da tale area geografica.

Un produttore può richiedere una DOP o una IGP alle seguenti condizioni:

a. è l’unico produttore nella zona geografica delimitata;

b. la zona geografica in oggetto o il prodotto possiede caratteristiche notevolmente diverse da quelle delle zone a denominazione di origine o indicazione geografica circostanti.

La domanda di protezione si compone di un fascicolo tecnico e di un documento unico che riassume il disciplinare di produzione.

I produttori che offrono prodotti con lo stesso marchio DOP (o IGP) possono riunirsi in un Consorzio, registrando un marchio collettivo di proprietà del Consorzio stesso. Sono molti gli strumenti che possono trasmettere al consumatore finale le caratteristiche del valore della tipicità, differenziando il prodotto da altri aventi la stessa denominazione d’origine.

Infatti, sul mercato possono convivere prodotti riuniti sotto la stessa DOP (o IGP), tra i quali alcuni dispongono della sola DOP (o IGP), mentre altri possiedono anche il marchio del Consorzio di tutela, che viene applicato sul prodotto. Esso indica che anche tra prodotti aventi la stessa denominazione d’origine può esserci una differenza dei valori trasmessi dai marchi che si aggiungono al DOP (o IGP) e, quindi, di conseguenza, una concorrenza fra i diversi produttori (17.7).

La strategia di sviluppo e valorizzazione delle produzioni tipiche trova il proprio presupposto nelle maggiori opportunità che questi prodotti hanno in termini economici, soprattutto grazie al progressivo sviluppo del mercato e ai bisogni sul piano della qualità e della differenziazione del prodotto.

Nella filiera dei prodotti DOP il Consorzio di tutela svolge le seguenti funzioni: vigilanza e tutela del marchio collettivo, assistenza tecnica, promozione e valorizzazione del prodotto.

Per questi prodotti è necessario realizzare una strategia di sviluppo che abbia come obiettivo la domanda, cioè le aspettative reali e latenti dei consumatori; si tratta di impostare appropriate politiche di marketing volte a informare il consumatore, ma anche a creare una percezione favorevole della qualità, che permetta la formazione di un premium price.

A differenza di quanto accade in un sistema aziendale di marketing, dove tutte le leve del prezzo sono gestite dalle singole imprese, nell’organizzazione produttiva dei prodotti tipici queste si ripartiscono tra il Consorzio e le singole aziende associate, in maniera differente a seconda dei casi.

Per esempio il Consorzio svolga le funzioni di tutela, vigilanza e promozione, mentre le singole imprese gestiscono le leve del prezzo e decidono la collocazione del prodotto.

Specialità Tradizionale Garantita

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) è una certificazione istituita dall’Unione Europea con il Reg. CE n. 509/2006 e, diversamente da altri marchi, come denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP), si riferisce a prodotti agricoli e alimentari in possesso di una “specificità” legata al metodo di produzione o alla composizione tradizionale di una zona, ma che non sono prodotti solo in quel territorio.

Anche una preparazione STG deve rispondere a un preciso disciplinare di produzione. STG è un marchio comunitario privo di legame con il territorio, nel senso che i prodotti STG e le materie prime da cui sono ricavati non devono necessariamente essere prodotti nel luogo di origine, poiché la loro specificità risiede nella produzione che deve essere eseguita secondo le tradizioni di un determinato luogo e che distingue tale prodotto da altri appartenenti alla medesima categoria, tutto questo per favorire la tutela e la valorizzazione delle specificità e tipicità del territorio, il cosiddetto Made in Italy.

Inoltre, per ricevere la certificazione STG, il prodotto deve esistere da almeno 25 anni. I prodotti italiani che hanno ricevuto fino a oggi la certificazione STG, e che possono fregiarsi del titolo di “tradizionali”, sono la mozzarella e la pizza napoletana.

Etichettatura dei prodotti DOP e IGP

L’ambiente geografico di origine condiziona le caratteristiche chimico-organolettiche e produttive di alcuni prodotti alimentari tanto da permettere di distinguerli da altri appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Poiché queste produzioni conferiscono pregio al patrimonio alimentare, la Commissione europea ha predisposto specifici strumenti di riconoscimento e valorizzazione per assicurare anche la loro protezione giuridica.

Le denominazioni di vendita protette rispondono a specifiche regole di etichettatura che fanno capo ai Regolamenti CE 510/2006 e 1898/2006; essi definiscono modalità e requisiti per il rilascio delle registrazioni DOP.

La DOP è un nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese e può essere un prodotto agricolo o alimentare originario di quella Regione, di quel luogo o di quel Paese, la cui qualità è strettamente legata all’ambiente stesso, all’interno del quale avvengono produzione, trasformazione ed elaborazione.

L’IGP è un nome di una Regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che indica un prodotto agricolo o alimentare originario di tale Regione, luogo o Paese, la cui qualità (o altre caratteristiche) può essere attribuita all’origine geografica e la cui produzione (e/o trasformazione e/o elaborazione) si svolge in quella precisa area geografica. Per la registrazione di una denominazione di vendita come DOP o IGP è necessario che le Regioni e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali facciano una prima valutazione a livello nazionale, cui segue una seconda presso gli uffici della Commissione. Se entrambe le valutazioni sono positive, la denominazione viene iscritta in un apposito registro gestito dalla Commissione.

Le denominazioni registrate come DOP o IGP sono tutelate a livello giuridico contro ogni uso commerciale diretto o indiretto, imitazione, evocazione o usurpazione e contro ogni altra attività che possa ingannare il consumatore sulla vera origine del prodotto.

Oltre alle indicazioni obbligatorie e/o facoltative previste dalla normativa e illustrate in precedenza, i prodotti DOP e IGP sono sottoposti a specifiche regole di etichettatura disciplinate dai Regolamenti CE 510/06 e 1898/2006.

In particolare, le etichette di questi prodotti devono obbligatoriamente riportare la dicitura “Denominazione di Origine Protetta” e “Indicazione Geografica Protetta” oppure i relativi simboli comunitari (17.8) e la dicitura “Garantito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi dell’art. 10 del Reg. CE n. 510/2006”.

Infine, oltre a queste due diciture obbligatorie, le etichette dei prodotti DOP e IGP possono, facoltativamente, riportare le seguenti informazioni: elementi idonei all’identificazione del prodotto, quali il logo o il segno distintivo; logo e/o riferimenti al Consorzio di tutela o Associazione promotrice della DOP/IGP; ulteriori modalità identificative previste dal disciplinare di produzione.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE PER DOP E IGP

Procedura perla registrazione dei prodotti agroalimentari DOP e IGP

1 Chi può fare richiesta di registrazione?
Viene fatta per iniziativa privata volontaria del singolo produttore o di produttori associati.

2 Cosa deve contenere la richiesta?
Tale richiesta deve contenere la chiara denominazione da registrare (DOP o IGP).
Deve essere corredata da:
- delibera assembleare (per le società);
- atto costitutivo e statuto (per le società);
- disciplinare;
- documento unico;
- relazione tecnica (evidenzia le peculiarità del prodotto);
- relazione storica (evidenzia il legame del prodotto col territorio, con prove documentali);
- cartografia (per una precisa identificazione della zona e dei suoi confini).

3 A chi effettuare la richiesta?
Alla Regione e al MIPAAF.

4 Cosa verifica la Regione?
Ogni Regione o Provincia autonoma ha emanato delle proprie specifiche procedure, riguardo soprattutto alla documentazione aggiuntiva a corredo della richiesta. L’Ente territoriale effettua anch’esso una verifica di legittimità, di completezza, di rispondenza dei requisiti ed esprime il proprio parere per Decreto.

5 Cosa verifica il MIPAAF?
Prima di proseguire nella valutazione della richiesta di registrazione il Ministero chiede il parere alla Regione che viene espresso con Decreto.
Il MIPAAF verifica:
- la legittimazione del soggetto richiedente;
- la completezza della documentazione;
- se i requisiti previsti dal Regolamento CE sono soddisfatti.

6 Al termine della verifica e successivamente, quali azioni compie il MIPAAF?
- Al termine della verifica, il MIPAAF comunica l’esito al richiedente e alla Regione o Provincia autonoma.
- Concorda una riunione di pubblico accertamento tra MIPAAF, richiedente, Comuni coinvolti, Regioni e/o Province autonome, Camere di Commercio, Organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati.
- Pubblica sulla Gazzetta Ufficiale la proposta di riconoscimento col relativo disciplinare.
- Notifica alla CE la richiesta di registrazione e la relativa documentazione.

7 Cosa verifica la CE?
Anche la CE esamina la richiesta e verifica la conformità a tutti i requisiti necessari.
a) Pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il documento unico ed il riferimento della pubblicazione del disciplinare.
b) Scaduti i termini per l’eventuale opposizione o se l’esito di una procedura d’opposizione ne dimostra l’infondatezza, il nome del prodotto viene registrato (la registrazione conferisce ai produttori il diritto d’esclusiva all’utilizzo del nome per il loro prodotto).

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