Carni fresche (bovine, suine, ovine, caprine, equine)
La macellazione non è considerata parte della produzione primaria e può essere effettuata nell’azienda agricola solo se questa è dotata di un macello riconosciuto e quindi possiede il numero di riconoscimento Ce che viene rilasciato, previa verifica del rispetto dei requisiti (Regolamenti CE n. 852/2004 e 853/2004), con bollatura sanitaria delle carni dopo la visita veterinaria. Inoltre, l’operatore del settore alimentare è obbligato a rispettare le procedure stabilite dal sistema HACCP, volte a garantire la sicurezza alimentare attraverso l’analisi dei pericoli e la gestione dei rischi connessi alle attività svolte. L’azienda agricola che alleva animali può vendere i propri capi allo stabilimento di macellazione, che poi vende le carni attraverso i propri canali di distribuzione, ma può anche vendere l’animale vivo direttamente al consumatore finale o al dettagliante, purché sia in possesso della documentazione necessaria.
Il trasporto dell’animale a un macello riconosciuto spetta all’acquirente, che può servirsi di un’impresa di trasporto per conto terzi dotata di veicolo idoneo, conforme al Reg. CE n. 1/2005 e nel rispetto della normativa sul benessere animale. Nel mattatoio autorizzato avviene la macellazione e l’eventuale sezionamento, con destinazione per l’autoconsumo, se il proprietario è un consumatore finale, o alla vendita o somministrazione, se il proprietario è un venditore al dettaglio o un ristoratore. L’allevatore può anche commissionare direttamente la macellazione al mattatoio e vendere poi le carni al consumatore, in questo caso deve dotarsi di un locale di vendita nella propria azienda zootecnica, in regola con i requisiti di cui al Reg. CE 852/2004, e provvedere alla comunicazione dell’attività di vendita all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e applicare le procedure previste dal sistema HACCP.
In ogni caso, per il trasporto delle carni dal macello verso un operatore commerciale
(dettagliante o ristoratore o lo stesso allevatore/rivenditore) deve essere impiegato un veicolo registrato ai sensi dell’art. 6 del Reg. CE 852/2004, in possesso di specifici requisiti e di un impianto di refrigerazione.
È possibile effettuare la macellazione tradizionale a domicilio di suini, ovini e caprini, nel rispetto di requisiti e norme regionali per l’effettuazione della visita sanitaria. Queste deroghe sono limitate all’autoconsumo familiare (in genere sono fissati limiti quantitativi in funzione di tale destinazione) e per queste carni non è ammessa la commercializzazione. Ai cittadini che possono acquistare l’animale e utilizzarne le carni pur non avendo disponibilità di stalle e terreni, la Regione Lombardia offre la possibilità di macellare, sezionare e trasformare in salumi direttamente in apposite strutture realizzate presso gli allevamenti.