Capitolo 16

Produzioni di qualità, classificazione e filiere

CONCETTI CHIAVE » » » » » » » » » WB - LIBRO DIGITALE

• Qualità dei prodotti agricoli
• Sicurezza alimentare
• Qualità totale di un alimento
• Rintracciabilità e tracciabilità degli alimenti
• Classi di prodotti e servizi del mercato globale
• Norme di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli

16.1 Qualità, certificazioni e sicurezza alimentare

Alla definizione della qualità di prodotto concorrono diverse componenti classificabili in due diverse tipologie: oggettive e soggettive.

La componente oggettiva comprende tutti gli aspetti garantiti dall’autorità pubblica, quali i requisiti igienico-sanitari, le informazioni contenute in etichetta, le certificazioni di qualità riconosciute per legge, ecc.

Per quanto riguarda la componente soggettiva, legata all’evoluzione dei gusti e dei comportamenti del consumatore, sono ascrivibili ad essa tutti quegli aspetti quali moda, pubblicità, modelli di consumo, sensibilità personali.

È dalla valutazione ponderata delle due componenti, oggettiva e soggettiva, che il consumatore stabilisce qual è il prezzo che è disposto a pagare per un determinato prodotto (16.1). Ciò può assicurare all’agricoltore benessere e realizzazione dei propri obiettivi, come si evince da alcuni esempi di sviluppo rurale.

Per i prodotti agricoli, a comporre il concetto di qualità, oltre alla presenza di un marchio, concorrono altri caratteri quali la territorialità, la tipicità, ovvero tutti quegli elementi che permettono di identificare un prodotto con un determinato modello di sviluppo agricolo. La tipicità di un prodotto può essere una delle caratteristiche che definiscono la qualità di un prodotto, ma non può essere l’unica a determinarla.


Il 12/01/2000, la Commissione europea pubblicò il Libro bianco sulla sicurezza alimentare, testo fondamentale che sancisce un nuovo approccio alla sicurezza alimentare, in quanto prende in considerazione l’intera filiera agroalimentare dalla produzione alla tavola. Conseguentemente è stata istituita l’Autorità europea, quale punto di riferimento scientifico in materia alimentare per l’intera Unione, ed emanato il Pacchetto Igiene, un insieme di norme che tutti gli operatori del settore alimentare sono tenuti a rispettare nello svolgimento della loro attività e che mirano a garantire un elevato livello di sicurezza degli alimenti.

Per la gestione della sicurezza dei prodotti alimentari sono previste:

1. l'adozione di manuali di corretta prassi operativa, che traducono in regole pratiche le norme di igiene e costituiscono uno strumento prezioso per le aziende agricole facilitando l’applicazione delle regole in materia di igiene;

2. l'applicazione del sistema di autocontrollo HACCP, nella UE è obbligatorio per tutti gli operatori del settore alimentare, tranne per quelli che svolgono attività di produzione primaria.


Le industrie di trasformazione degli alimenti ben strutturate ed organizzate, oltre ai precedenti strumenti di gestione della sicurezza, possono avvalersi di altri sistemi o norme a carattere volontario, come le norme tecniche elaborate da enti specifici (UNI in Italia, EN in Europa, ISO a livello mondiale). La sicurezza alimentare si basa sul concetto di salubrità, ovvero sul possesso dei requisiti igienico-sanitari. Tali requisiti possono essere compromessi da cause diverse quali la naturale deperibilità degli alimenti, le contaminazioni di natura fisico-chimica e biologica e le frodi alimentari. La qualità totale di un alimento (16.2) è una caratteristica multifattoriale comprendente diverse componenti o aspetti qualitativi:

1. qualità igienico-sanitaria o salubrità, ovvero il prodotto non deve rappresentare un rischio per la salute;

2. qualità nutrizionale, si riferisce ai principi nutritivi e al valore energetico del prodotto;

3. qualità organolettica o sensoriale, insieme di caratteristiche che esprimono complessità, equilibrio e territorialità del prodotto;

4. qualità ambientale, riguarda i prodotti ottenuti con processi che riducono l’impatto ambientale;

5. qualità tecnologica e commerciale, concerne stabilità, calibratura, packaging e rapporto qualità/prezzo.

Col Reg. n. 178/2002, nel rispetto delle esigenze di sicurezza alimentare, si introduce l’obbligo della rintracciabilità di filiera ovvero della possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento o di una sostanza destinata alla produzione di alimenti. Obiettivi di tale norma sono la rassicurazione del consumatore circa la provenienza e la salubrità dell’alimento e la creazione di uno strumento efficace per individuare le sorgenti di potenziali rischi per la sicurezza alimentare. La tracciabilità è il processo che segue il prodotto lungo la filiera dalla produzione sino al consumo e prevede che vengano lasciate informazioni in ogni passaggio, producendo idonea documentazione, disponibile per le autorità di sorveglianza e di controllo. Il percorso della rintracciabilità è inverso al precedente ed è possibile attuarlo percorrendo a ritroso la filiera, utilizzando le informazioni precedentemente rilevate. Ai fini della certificazione di rintracciabilità di filiera, rilasciata da un organismo indipendente di certificazione, è necessario che i componenti della filiera siano legati e coordinati dall’azienda richiedente la certificazione e che sia predisposto un disciplinare tecnico condiviso dai soggetti della filiera. Per le zone di montagna, la Carta europea dei prodotti agricoli di qualità nelle aree montane esprime la volontà europea dei firmatari di caratterizzare, proteggere e promuovere le loro produzioni agricole.


16.2 SCHEMA Diagramma a caduta relativo alla qualità totale della produzione alimentare.

APPROFONDIMENTO - Le certificazioni di qualità: tipologie e normativa di riferimento

Al fine di fornire maggiori garanzie sui prodotti, possono essere utilizzate le certificazioni di qualità. Queste sono delle attestazioni che vengono rilasciate da organismi di controllo indipendenti, previa verifica della conformità dei prodotti a determinati requisiti, oltre, naturalmente, a quelli minimi previsti dalla legge vigente.

Le procedure per le certificazioni prevedono che i produttori adottino dei Disciplinari e dei manuali contenenti i principi e le modalità di produzione e che l’organismo certificatore, indipendente, controlli che quanto scritto in tali disciplinari e manuali aziendali sia realmente eseguito.

Anche gli organismi di certificazione sono, a loro volta, sottoposti a controlli, nel rispetto di norme internazionali, che vengono effettuati da Enti di accreditamento i quali garantiscono il possesso dei requisiti per potere rilasciare le certificazioni. L’Ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione è ACCREDIA.

Con la certificazione di un processo, di un prodotto o di un servizio, una parte terza dichiara la conformità ai requisiti di una determinata norma. Per quanto riguarda le imprese agroalimentari, le tipologie di certificazione sono differenti e precisamente:

a. certificazione di sistema volontaria;

b. certificazione di prodotto volontaria e regolamentata.

La certificazione di sistema volontaria annovera, ad esempio, le seguenti certificazioni del sistema di gestione:

• per la qualità, come la ISO 9001, che è una norma di tipo generale applicabile a tutte le aziende di ogni settore e dimensione;

• ambientale, come la ISO 14001, che è una norma internazionale, o la EMAS, che è una norma comunitaria (Reg. CE n. 761/2001);

• etica e responsabilità sociale, come la SA 8000.

La certificazione di prodotto volontaria annovera, ad esempio, le seguenti certificazioni:

• marchi aziendali, con disciplinari di qualità certificati, come la UNI CEI EN 45020;
• marchi collettivi, con disciplinari di qualità certificati, come la UNI CEI EN 45020;
• rintracciabilità di filiera, come la UNI EN ISO 22005;
• filiera di qualità controllata, come la UNI CEI EN 45020;
• standard internazionale della GDO, come il GLOBAL GAP, BRC, IFS;
• produzione integrata, come la UNI 11233 (sistemi di produzione integrata delle filiere agroalimentari).

La certificazione di prodotto regolamentata, con specifiche norme legislative dell’Unione Europea, annovera sia i prodotti biologici, sulla base del Reg. CE n. 834/2007, sia i prodotti a denominazione di origine, sulla base del Reg. CE n. 509/2006 per le Specialità Tradizionali Garantite (STG) e del Reg. CE n. 510/2006 per la Denominazione di Origine Protetta (DOP) e l’Indicazione Geografica Protetta (IGP), e anche le indicazioni facoltative di qualità, sulla base del Reg. UE n. 1151/2012. I Regolamenti CE n. 509 e 510 del 2006 sono stati entrambi abrogati e sostituiti dal Reg. UE n. 1151/2012.

Classificazione mercantile dei prodotti agricoli

Tutti i prodotti ed i servizi che possiamo trovare sul mercato globale sono categorizzati in classi sulla base di un accordo internazionale dal titolo alquanto complicato: Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi. In sostanza, se qualcosa esiste e può essere commercializzato, che sia un prodotto o un servizio, è compreso in una delle 45 classi della classificazione di Nizza che struttura i prodotti nelle classi da 1 a 34 (16.3) e i servizi nelle classi da 35 a 45. I prodotti agricoli ed alimentari sono compresi dalla classe 29 alla classe 34.


Classe 29

Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili.

Classe 30

Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere lievitante; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31

Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32

Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per preparare bevande.

Classe 33

Bevande alcoliche (escluse le birre).

Classe 34

Tabacco; articoli per fumatori; fiammiferi.


16.3 Classi dei prodotti agricoli e alimentari.

16.2 Commercializzazione dei prodotti agricoli

Frutta e verdura

I prodotti ortofrutticoli freschi sono soggetti a norme commerciali generali e specifiche per tipologia di prodotto. Possono essere commercializzati soltanto se di qualità sana, leale e mercantile e se è indicato il paese di origine. Sono previste esenzioni e deroghe alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Non sono soggetti all’obbligo di conformità, i prodotti destinati alla trasformazione industriale, o destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura “Destinati alla trasformazione” o “Destinati all’alimentazione animale” o ad ogni altra dicitura equivalente; nonché i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il suo fabbisogno personale. Il decreto legislativo n. 306 del 2002, che ha recepito una direttiva europea in materia (Ce 2200/96), contiene norme che regolarizzano la vendita di frutta e verdura fresche imponendo anche un’etichettatura con determinate caratteristiche obbligatorie.

In base a questa normativa i prodotti confezionati e quelli venduti sfusi devono presentare alcune indicazioni chiare e leggibili sulla natura del prodotto, sulla sua origine e sulle caratteristiche commerciali. Questa etichettatura non è obbligatoria solo per gli agricoltori che vendono i loro prodotti direttamente al consumatore.

Per quanto riguarda i prodotti venduti sfusi al dettaglio, sulla merce è obbligatoria la presenza di un cartello con le seguenti indicazioni:

1. varietà (ad esempio, “mele Granny Smith”);

2. origine del prodotto (Paese d’origine ed eventualmente zona di produzione);

3. categoria (I, II, Extra, in relazione alle caratteristiche specifiche del prodotto);

4. eventuali additivi aggiunti (per il trattamento di superficie della frutta);

5. eventuale calibro (facoltativo).

Nel caso in cui i prodotti siano venduti in imballaggi preconfezionati, queste indicazioni devono essere leggibili, indelebili e visibili all’esterno e devono essere collocate su uno stesso lato. Inoltre devono essere presenti le indicazioni relative al peso netto; qualora i prodotti siano venduti abitualmente al pezzo, l’etichettatura deve indicare anche il numero di pezzi (se questo non è visibile chiaramente all’esterno).

Vendita diretta di prodotti di origine animale

La regolamentazione della vendita dei diversi prodotti alimentari di origine animale da parte dei produttori primari deve avvenire nel rispetto di normative sanitarie, comunitarie e nazionali, e di normative commerciali e di settore (agricoltura, pesca, caccia). I produttori, che intendono effettuare la vendita diretta, devono essere a conoscenza di tali norme per non intraprendere, anche involontariamente, attività illecite e per non incorrere in sanzioni. Le organizzazioni di settore, siano esse istituzionali o libere associazioni, garantiscono supporto e informazione agli operatori che intendono valorizzare i loro prodotti di origine animale mediante vendita diretta.

Formaggi e latticini

I formaggi si possono classificare:

1. in base al tipo di latte: vaccino, caprino, bufalino, ecc.;

2. “formaggi erborinati” : che presentano formazione di muffe nella pasta, ottenute con l’aggiunta nel latte o nella cagliata di muffe selezionate;

3. “formaggi a pasta filata”: prodotti da cagliata acidificata e demineralizzata e modellati in acqua bollente, come la mozzarella;

4. “formaggi fusi”: ottenuti con l’ausilio di sali di fusione ed emulsionanti;

5. in base alla consistenza della pasta (% di acqua contenuta)

6. in base alla temperatura di lavorazione della cagliata: “pasta cruda” (nessuna cottura dopo il taglio), “semicotta” (cottura inferiore ai 48° C dopo il taglio) e “cotta” (cottura tra i 48° e 56° C);

7. per il tenore di grassi

8. in base al tempo di maturazione o stagionatura: freschissimi: 48-72 ore; freschi: 15 gg; semi-stagionati: da 40 gg a 6 mesi; stagionati: oltre i 6 mesi.

I formaggi freschi a pasta filata (es. mozzarella), se destinati al consumatore finale, secondo l’articolo 23 del D. Lgs. n. 109/1992, devono essere posti in vendita preconfezionati. Sono gli unici formaggi venduti obbligatoriamente preconfezionati. Solo nel caso di vendita diretta nel caseificio di produzione è consentita la vendita di prodotto sfuso. Per quanto riguarda gli ingredienti, se è presente solo latte, non è necessaria una indicazione analitica degli ingredienti.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE
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