GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

Strumenti di intervento sui mercati agricoli

La politica dei mercati agricoli in passato era basata sul sostegno dei prezzi e su misure di protezione alle frontiere, le riforme che si sono susseguite ne hanno tuttavia modificato l’impianto originario. Nel tempo c’è stato infatti lo smantellamento della politica dei mercati, con una ulteriore riduzione degli interventi garantiti e con l’abrogazione di tutti gli strumenti di regolazione dell’offerta (ad esempio set aside dal 01/01/2009, le quote latte dal 01/4/2015, le quote zucchero dal 01/10/2017, i diritti di impianto dei vigneti dal 01/01/2016).

Gli strumenti per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati possono essere distinti in diretti e indiretti. Quelli diretti agiscono sul controllo delle importazioni, sulla garanzia e stabilizzazione dei prezzi alla produzione, sul controllo e la gestione dei quantitativi di prodotti, sul controllo della produzione (ad esempio prezzi garantiti, restituzioni all’esportazione, ammassi pubblici, quote, ecc.). Quelli indiretti aumentano il protagonismo degli attori delle filiere agroalimentari e, in particolare, degli agricoltori, ad esempio con la concentrazione dell’offerta, il miglioramento del rapporto tra produttori e acquirenti, la cooperazione tra produttori, l’associazionismo (i contratti, le organizzazioni dei produttori, la regolazione dell’offerta dei prodotti con denominazione di origine, ecc.).

La strategia di stabilizzazione dei mercati agricoli ha gradualmente abbandonato gli strumenti diretti pervasivi (che hanno creato distorsione del mercato), privilegiando, invece, gli strumenti di regolazione indiretta. Un momento fondamentale di questo percorso è stata l’introduzione dell’OCM Unica (Reg. 1308/2013) che non ha proposto nuovi strumenti, ma ha semplificato e armonizzato la politica dei mercati.

La PAC non potendo più assicurare la stabilizzazione dei prezzi con le vecchie misure di mercato che impiegavano gli strumenti diretti, oggi si prefigge di raggiungere lo stesso obiettivo per mezzo del rafforzamento del ruolo dei produttori.

La PAC 2014-2020 potenzia gli strumenti indiretti come, ad esempio, lo stimolo alla cooperazione e alle organizzazioni dei produttori, le relazioni contrattuali, la trasparenza delle filiere agroalimentari, la gestione del rischio di mercato, ecc. L’intervento pubblico sui mercati agricoli trova tuttora giustificazione per il perdurare della fragilità strutturale del settore agricolo e dello squilibrio nei rapporti contrattuali tra i diversi attori all’interno delle filiere agroalimentari. Tali cause, infatti, arrecano danno sia agli agricoltori, riducendone il margine di guadano, sia ai consumatori a causa degli alti prezzi dei prodotti. L’intervento pubblico del passato ha prodotto eccessi di offerta, inefficienza, prezzi elevati per i consumatori e altri effetti negativi. Attualmente, per eliminare gli ostacoli al corretto funzionamento del mercato dei prodotti agroalimentari, le soluzioni adottate sono le reti di sicurezza e gli strumenti indiretti per la stabilizzazione dei prezzi e dei mercati.

La PAC attuale ha confermato alcune misure di protezione del mercato interno dalle importazioni e alcune modalità di intervento diretto sui mercati che sono:

■ i ritiri dal mercato e ammasso pubblico, per alcune commodity agricole (frumento, orzo, carni bovine, ecc.), con bassi prezzi di riferimento (ovvero di ritiro) che rende tali strumenti delle “reti di sicurezza” da utilizzare per fronteggiare situazioni di forte crisi e caduta verticale dei prezzi;

■ l’aiuto all’ammasso privato (solo per alcuni settori);

■ i limiti quantitativi alla produzione (ovvero le quote e i diritti di impianto) per un breve periodo).

Per evitare rapidi incrementi delle superfici vitate con conseguenti aumenti produttivi che determinerebbero una crisi nel comparto vitivinicolo, ciascuno Stato membro può incrementare le superfici al massimo dell’1 % annuo per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2030, con autorizzazioni da richiedere per l’impianto.

La PAC 2014-2020, per affrontare il problema della stabilizzazione dei mercati agricoli, adotta una strategia che accresce il potere negoziale degli agricoltori, migliorando il funzionamento della filiera agroalimentare. Questa strategia consiste nel favorire alcuni strumenti, quali le Organizzazioni di Produttori (OP) e le loro Associazioni (Aop), le Organizzazioni Interprofessionali (OI) (rispetto alle OP, formate solo da agricoltori, delle OI fanno parte intere sezioni o la totalità della filiera: agricoltori, trasformatori, distributori e dettaglianti), la trasparenza del mercato (miglioramento dei sistemi di etichettatura), i contratti (che si basano sull’integrazione verticale della filiera e possono essere sottoscritti in applicazione di un accordo interprofessionale o in maniera indipendente), che l’autorità pubblica può rendere obbligatori (come quelli del Reg. 261/2012, detto anche “Pacchetto latte”), lo sviluppo di filiere corte, la programmazione dell’offerta dei prodotti DOP e IGP (già prevista nel “Pacchetto latte” per i formaggi, è stata estesa ai prosciutti).

I primi quattro strumenti, che non sono una novità, vengono potenziati, mentre la possibilità di regolare l’offerta dei prodotti con denominazione di origine è una novità della nuova PAC. Oltre a questi strumenti di intervento per la stabilizzazione dei mercati agricoli, vi sono anche quelli di gestione del rischio, come i fondi di mutualità, che fanno parte del secondo pilastro della PAC. In conclusione, possiamo affermare che con le diverse riforme della Politica Agricola Comunitaria che si sono succedute, è avvenuto un importante cambiamento del suo ruolo, si è passati cioè dalla politica dei mercati a quella del funzionamento della filiera agroalimentare, che aumenta il protagonismo degli attori delle filiere e, in particolare, degli agricoltori per accrescerne il potere negoziale.

15.2 Mercato e principali componenti delle filiere agroalimentari

I due parametri di riferimento per l’agricoltura e le industrie alimentari, al fine di organizzare la loro produzione, sono il commercio estero e i consumi interni.

II    mercato interno ha volumi cinque volte superiori rispetto a quelli delle esportazioni. Anche se stagnante, la domanda interna tende ad evolversi esprimendo bisogni nuovi, come la salubrità dei prodotti e la possibilità di disporre di informazioni sull’origine delle materie prime. Il mercato interno è il principale riferimento dell’agricoltura che tende a valorizzare le proprie produzioni mediante l’origine delle materie prime. Le possibilità di sviluppo offerte dalla domanda estera riguardano prevalentemente l’industria alimentare che interessa più dell’80% dell’export (15.7). Una delle principali peculiarità del nostro export agroalimentare è che si fonda su prodotti trasformati e non sul commercio di materie prime, ad eccezione della frutta fresca che è riconducibile al settore agricolo.

Riguardo all’importazione, rilevante è il peso dei prodotti di origine animale e quelli della pesca, che sono rappresentati da materie prime o beni intermedi destinati ad ulteriori trasformazioni industriali.

Le tre componenti delle filiere agroalimentari sono l’agricoltura, l’industria e la grande distribuzione. Ogni singola componente persegue obiettivi propri, spesso in contrasto con quelli degli altri, portando, in alcuni casi, all’affermazione di una componente sull’altra a discapito dello sviluppo del sistema nel suo complesso. I prodotti agroalimentari vengono, innanzitutto, distinti in prodotti del settore agricolo e prodotti dell’industria di trasformazione che, secondo il sistema ATECO 2007, si articola in tre divisioni: industrie alimentari, industrie delle bevande e industrie del tabacco.


Prodotti

2008

2009

2010

Valore

%

Valore

%

Valore

%

Categorie dei principali prodotti esportati

Conserve di pomodoro - pelati

1.220,0

4,6

1.323,4

5,4

1.301,6

4,6

Pasta non farcita - pasta senza uova

1.484,0

5,6

1.299,4

5,3

1.259,3

4,5

Vini rossi, rosati (VQPRD), confezionati

1.042,7

3,9

976,7

4,0

1.144,0

4,1

Prodotti dolciari a base di cacao

849,1

3,4

884,2

3,6

1.008,5

3,6

Olio di oliva (extravergine e vergine)

811,1

3,1

727,3

2,9

856,0

3,1

Totale prime 5 categorie di prodotti (import)

5.406,9

20,6

5.211,0

2,1,2

5.569,4

19,9

Categorie dei principali prodotti importati

Pesci lavorati

1.496,1

4,4

1.493,2

4,8

1.554,7

4,4

Panelli farine e mangimi

1.204,7

3,6

1.113,8

3,6

1.193,4

3,4

Carni suine fresche e refrigerate

1.076,3

3,2

1.000,2

3,2

1.163,6

3,3

Crostacei e molluschi congelati

1.026,8

3,0

931,0

3,0

1.109,1

3,1

Olio di oliva extravergine e vergine

991,3

2,9

-

-

973,2

2,8

Altri prodotti

-

-

913,5

2,9

-

-

Totale prime 5 categorie di prodotti (export)

5.795,2

17,1

5.451,7

17,5

5.994,0

17,0

15.7 Principali prodotti agroalimentari del commercio con l’estero (2008-2010) (Dati INEA).

Le regole di compravendita

La normativa che detta le nuove regole per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari, già dal 25 ottobre 2012, ha il merito di riequilibrare il potere contrattuale lungo la filiera agroalimentare tra distribuzione e produttori, in riferimento al rispetto dei termini di pagamento. Tale normativa prevede l’obbligo della stesura del contratto in forma scritta e il rispetto di specifici e determinati termini di pagamento nei rapporti commerciali per la compravendita di prodotti agricoli e alimentari destinati al consumo umano. Nel contratto occorre indicare: la durata; la quantità di prodotto; le caratteristiche del prodotto; il prezzo pattuito; la modalità di consegna; il tipo di pagamento. Questi elementi, oltre che in un contratto vero e proprio, possono essere contenuti anche nel documento di trasporto o di consegna, oppure nella fattura o nell’ordine di acquisto fatto dall’acquirente. In questi ultimi casi il documento deve contenere la seguente dicitura: “Assolve agli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del d. legisl. n. 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2012”. Il contratto può essere trasmesso con qualsiasi modalità, anche in forma elettronica o via fax, con la conferma dell’avvenuta ricezione. In caso di inosservanza delle presenti disposizioni, le sanzioni previste vanno da 516,00 a 20.000,00 euro. I termini di pagamento, normativamente ed obbligatoriamente stabiliti, sono di 30 giorni per i prodotti agricoli e alimentari deteriorabili e di 60 giorni per gli altri prodotti agricoli e alimentari, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In presenza di contemporanea cessione di prodotti deteriorabili e non, occorre predisporre due distinte fatture. Sono prodotti definiti deteriorabili quelli agricoli, ittici ed alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni. La norma considera deteriorabili anche i prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi; in tal senso non è chiaro se una partita di animali vivi o di cereali provenienti dall’azienda agricola siano o meno deteriorabili. Si attendono in proposito chiarimenti ufficiali. In caso di inosservanza sono previste sanzioni da 500,00 a 500.000,00 euro. Sono vietate le condotte commerciali sleali quali la previsione, a carico di una parte, di un servizio o di una prestazione accessoria rispetto alla fornitura principale, senza alcuna connessione logica. In caso di inosservanza sono previste sanzioni da 516,00 a 3.000,00 euro. Le suddette nuove norme sono attive dal 24 ottobre 2012. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e alle clausole sleali e/o vessatorie, si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire da tale data e cioè con riferimento alle cessioni effettuate da tale data. Sono esclusi dalla norma: i conferimenti di prodotti, agricoli e ittici, alle società cooperative agricole e alle Organizzazioni dei Produttori (OP) di cui il produttore è socio; le cessioni immediate, con pagamento contestuale alla consegna; le cessioni nei confronti di privati consumatori. Non sono previste franchigie, pertanto le forniture di prodotti agricoli e alimentari di qualsiasi importo devono essere sottoposte alle nuove regole. In particolare, le nuove disposizioni considerano pratica commerciale sleale le condizioni contrattuali che determinano “prezzi palesemente al di sotto del costo di produzione medio” dei prodotti agricoli. Si tratta di un principio che trova sostegno nel recente regolamento comunitario sui rapporti contrattuali nel settore del latte laddove si evidenzia che bisogna risolvere il problema della trasmissione del prezzo lungo la filiera, in particolare per quanto riguarda i prezzi franco azienda, il cui livello non evolve, generalmente, in linea con l’aumento dei costi di produzione.

È anche importante che la normativa richieda l’obbligatorietà della forma scritta dei contratti di cessione e della presenza di elementi essenziali in vista della realizzazione dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà commerciale e che fissi dei termini di pagamento legali, trenta o sessanta giorni dal ricevimento della fattura che, a differenza di prima, sono tolti dalla disponibilità contrattuale delle parti.


Riferimenti normativi nazionali

1

Legge n. 59/1963

Limita la vendita diretta alla sola produzione aziendale, può essere utilizzata per i produttori in regime di esonero IVA che vogliono avvalersi della non obbligatorietà dell’iscrizione al Registro delle imprese (legge 77/77, art. 2, comma 3)

2

D.P.R. n. 633/1972 (art. 34)

Disciplina sulle imposte del valore aggiunto

3

D. legisl. n. 228/2001 (art. 4)

Legge di orientamento

4

D. legisl. n. 99/2004 (art. 1)

Semplificazione amministrativa in agricoltura

5

D.M. del 20/11/2007

Indicazioni per lo sviluppo dei mercati agricoli

15.9 Quadro base legislativo di riferimento in ambito nazionale.

APPROFONDIMENTO - Esempio di contratto di fornitura di prodotti agricoli

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto tra le parti:
l'impresa agricola ...............................................................................................................................
con sede in ........................................................ , via .......................................................................
CF e partita IVA: ...............................................................................................................................
in persona del titolare/rappresentante legale Sig.: .....................................................................
nato a ........................................ , il giorno ................................., CF: ............................................
e residente in .......................................... , via .................................................................................

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
1. La parte venditrice vende alla parte acquirente, che accetta, i seguenti quantitativi di prodotti agricoli:
quantità: .................................................................................................................... ;
natura: ....................................................................................................................... ;
caratteristiche: ...................................................................................................... ;
deteriorabile / non deteriorabile.

2. Il presente contratto avrà una durata pari a: ............................................... .

3. I prodotti agricoli su indicati, dovranno essere consegnati con le seguenti modalità: ................................................. .

4. Il prezzo di vendita dei prodotti agricoli di cui al punto 1, viene così concordemente determinato dalle parti (si indica il criterio scelto):
- euro/tonnellata ...................................................................................................... ;
- sulla base del listino prezzi della parte venditrice, che si allega al presente contratto; sulla base dei prezzi di mercato rilevati dalla CCIAA di ........... nella settimana di consegna dei prodotti;
- ................................................................................................................................. ; maggiorato dell’IVA di legge.

5. Il pagamento del prezzo delle forniture di cui al precedente punto 4 della presente scrittura, deve essere effettuato dalla parte acquirente alla parte venditrice entro il termine di (indicare il termine in base al tipo di prodotto, deteriorabile o non deteriorabile, compravenduto)
- 30 giorni;
- 60 giorni;
- 90 giorni;
si precisa, che il termine indicato decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

6. Trattandosi di cessione soggetta ad IVA non sussiste l'obbligo della registrazione del presente contratto.

7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente scrittura troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 1470 e seg. del codice civile, nonché dell'art. 62 della Legge n. 27/2012.
Luogo .................................. 
Data ...............................
Firme dei contraenti per accettazione:
Parte venditrice
..................................
Parte acquirente
..................................

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