Capitolo 15

Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo

CONCETTI CHIAVE » » » » » » » » » WB - LIBRO DIGITALE

• Nuova PAC e multifunzionalità
• PAC 2014-2020
• OCM Unica
• Mercato interno ed esterno
• Filiere agroalimentari: agricoltura, industria, GDO
• Imprenditori agricoli
• Packaging e strategia di marketing
• Organizzazioni di Produttori (OP)
• Forme di vendita alternativa

15.1 PAC, i principi e le riforme

La Politica Agricola Comune, prevista dal trattato di Roma del 1957, dal suo avvio (1962) è stata impostata in senso protezionistico, assicurando un sostegno agli agricoltori mediante la fissazione di prezzi per i loro prodotti e la difesa dalla concorrenza estera attraverso un sistema di prelievi sulle importazioni e sussidi alle esportazioni.

Nel 1977 fu istituito il prelievo di corresponsabilità che consisteva in una riduzione dei prezzi garantiti, allo scopo di recuperare risorse per sostenere le spese di gestione delle eccedenze produttive, rendendo, quindi, gli stessi agricoltori, corresponsabili rispetto ad esse.

Nel 1981, il principio originario della garanzia automatica e illimitata fu modificato dall’introduzione dei limiti di garanzia, superati i quali non sarebbe stato più possibile usufruire dei prezzi garantiti.

Nel 1984, furono introdotte le quote che rappresentarono una restrizione di tali limiti attraverso l’assegnazione di un quantitativo di produzione di riferimento, superato il quale potevano essere applicate sanzioni a carico del produttore.

A partire dalla metà degli anni Ottanta, venne avviata una nuova politica in favore delle strutture produttive, consistente in un insieme di interventi in grado di delineare la cosiddetta Politica di Sviluppo Rurale (PSR), che fu integrata in un più ampio contesto delle politiche socio-strutturali finalizzate alla riduzione degli squilibri economici e sociali all’interno della UE. La prima sostanziale modifica della PAC si ebbe nel 1992 attraverso la riforma Mac Sharry, con la graduale sostituzione degli interventi sui prezzi e sui mercati e con gli attuali aiuti sul reddito. Questa riforma ha introdotto gli aiuti disaccoppiati che si caratterizzano per non essere concessi automaticamente, ma a condizione che gli agricoltori rispettino alcune regole in tema di tutela dell’ambiente, del suolo e del benessere degli animali (principio della condizionalità). Dal 2003 con la riforma Fishler, gli agricoltori sono sottoposti anche al meccanismo di modulazione (importi degli aiuti diretti sottoposti a riduzione per ricavare risorse da destinare alle politiche di sviluppo rurale) (15.1).

A completamento della riforma Mac Sharry, sono state necessarie ulteriori modifiche, Agenda 2000 del 1999, la riforma Fishler del 2003 e l’Health Check del 2008.


15.1 SCHEMA Evoluzione della PAC e del processo di semplificazione in ambito tecnico, finanziario e politico.

La nuova PAC è improntata ad orientare l’agricoltura verso un modello fondato sul concetto della multifunzionalità, nel quale la funzione produttiva è subordinata rispetto ad altre funzioni che l’agricoltura è in grado di svolgere. L’attuale PAC si fonda su due pilastri (15.2): il primo è costituito essenzialmente dagli aiuti al reddito degli agricoltori, concessi attraverso il pagamento unico aziendale; il secondo è rappresentato dalle misure di sviluppo rurale, che mirano a sostenere l’ammodernamento delle aziende agrarie e lo svolgimento di attività multifunzionali come quella ambientale.

Il pagamento unico aziendale è indipendente dalla produzione, ma è condizionato al rispetto, da parte degli agricoltori, di alcune pratiche per il mantenimento della fertilità del suolo, di rispetto dell’ambiente e di benessere degli animali. L’erogazione degli aiuti comunitari in Italia avviene attraverso AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura).

Il secondo pilastro della PAC, attuato attraverso il meccanismo della modulazione, articola i propri interventi in quattro assi:

1. miglioramento della competitività del settore agricolo-forestale, finalizzato all’ammodernamento delle strutture produttive delle aziende agricole;

2. miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale;

3. qualità della vita e diversificazione dell’economia rurale;

4. sviluppo locale.

Gli ultimi tre assi sono rivolti al ruolo multifunzionale e territoriale dell’agricoltura. L’attuazione degli interventi avviene nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), cofinanziati dalla Unione Europea, e messi a punto e gestiti direttamente dalle Regioni. Questa politica è finanziata in parte dal bilancio centrale dell’UE ed in parte dai bilanci nazionali o regionali degli Stati membri.

Le nuove regole della PAC 2014-2020 sono entrate in vigore da gennaio 2014, a eccezione di quelle relative al nuovo regime dei pagamenti diretti, aventi decorrenza dal 2015.

I beneficiari delle nuove politiche agricole saranno gli agricoltori attivi. Solo chi possiede i requisiti di agricoltore attivo potrà accedere ai pagamenti diretti. L’esistenza del requisito costituisce una condizione necessaria e imprescindibile per l’ottenimento dei contributi PAC, sia per i pagamenti diretti (primo pilastro) sia per i finanziamenti di sviluppo rurale (secondo pilastro). Il requisito di agricoltore attivo è controllato ogni anno. Un modello di sviluppo economico basato sullo sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza che l’economia e il naturale ecosistema possono coesistere ed evolversi insieme è la green economy.


1

Pagamenti diretti percepiti già nell’anno precedente inferiori ad una certa soglia:

• sotto i 5.000 euro per le aziende prevalentemente ubicate in montagna e/o in zone svantaggiate;

• sotto i 1.250 euro in tutte le altre zone.

2

Iscrizione all’Inps:

• in qualità di coltivatore diretto (CD) o imprenditore agricolo professionale (IAP);

• in qualità di colono o mezzadro.

3

Titolari di partita Iva:

• attivata in campo agricolo prima del 1° agosto 2014 per le “zone montane” o “svantaggiate”;

• a partire dal 2016 per tutte le “altre zone” e con dichiarazione annuale Iva.

4

Proventi totali ottenuti dalle attività agricole sviluppate nell’anno precedente, pari ad almeno un terzo di tutti i proventi ottenuti nell’anno precedente.

5

Importo annuo dei pagamenti diretti percepiti pari ad almeno il 5% di tutti gli eventuali proventi ottenuti dalle attività non agricole nell’anno precedente considerato.

6

Che la sua attività principale o il suo oggetto sociale sia realmente l’esercizio di un’attività agricola.


15.3 Requisiti dell’agricoltore attivo.

La nuova PAC

I pagamenti diretti della PAC, a far data dal 1° gennaio 2015, sono basati su cinque punti chiave: flessibilità nazionale, “spacchettamento”, regionalizzazione, convergenza e selezione dei beneficiari. L’Italia ha adottato le scelte nazionali di attuazione dei sistema dei pagamenti diretti della PAC 2014-2020 nei seguenti termini:

a. “spacchettamento” in cinque componenti di pagamenti diretti (anziché sette), con le seguenti percentuali del massimale nazionale: pagamento di base ■ 15.3 Requisiti dell’a- (58%), pagamento verde (30%), pagamento per i giovani agricoltori (1%), pagamento gncoltore attivo.    accoppiato (11%), pagamento per i piccoli agricoltori;

b. regionalizzazione, con l’individuazione della “regione unica” nazionale;

c. modello di convergenza “irlandese”, con pagamento verde calcolato a livello individuale, in proporzione al pagamento di base;

d. ampliamento della lista di soggetti esclusi a priori (black list) e individuazione dei requisiti soggettivi per l’individuazione dell’agricoltore attivo.

Il modello “irlandese” si basa su due parametri importanti: il valore unitario nazionale al 2019 (Vun) e il valore unitario iniziale (Vui).

Il valore unitario nazionale (Vun) del pagamento base si ottiene dalla seguente formula:

Vun = (X/Y) x (P/R)

dove:

X = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

Y = massimale nazionale per il 2015;

R = numero dei titoli all’aiuto assegnati dall’Italia nel 2015 (esclusi quelli della riserva nazionale);

P = massimale nazionale del pagamento di base nel 2019.

Il Vun, per l’Italia, è di circa 179 euro/ha. Questo valore scaturisce dai seguenti calcoli:

■ il massimale nazionale per il 2015 (Y) è 3,902 milioni di euro;

■ il massimale nazionale per il 2019 (P) è 3,704 milioni di euro;

■ il massimale del pagamento di base 2015 (X) è il 58% del massimale nazionale;

■ il numero di titoli (R) sarà circa 12 milioni, pari alla stima degli ettari ammissibili in Italia.

Dal 2015 al 2019 il valore dei titoli dipenderà dal loro valore unitario iniziale, calcolato per ogni singolo agricoltore. Il valore unitario iniziale è stato fissato nel 2015 sulla base dei pagamenti percepiti da ogni singolo agricoltore nel 2014.

Il valore unitario iniziale (Vui) si ottiene dalla seguente formula:

Vui = (x/y) x (A/B)

x = massimale nazionale del pagamento di base nel 2015;

y = importo dei pagamenti erogati a livello nazionale per il 2014;

A = pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014;

B = numero dei titoli (= numero ettari ammissibili) nel 2015 dell’agricoltore.

Il rapporto (x/y) dipende dallo Stato membro ed è indipendente dalla situazione di ogni agricoltore. L’Italia ha scelto il modello “irlandese”, con un pagamento di base al 58%, cui si aggiunge il pagamento verde al 30%. Il valore unitario iniziale è un valore di riferimento di ogni agricoltore che permette di determinare il valore dei titoli per ciascun anno dal 2015 al 2020. Il pagamento accoppiato è destinato, in funzione delle scelte nazionali, a 10 settori produttivi e a 17 misure di intervento.

Il greening

Nell’ambito della nuova Politica Agricola Comune, a partire dal 2015, è stato inserito il pagamento verde (greening), nato dalla consapevolezza che l’agricoltura contribuisce a ridurre il rischio di degrado ambientale e a mitigare i cambiamenti climatici. Il greening è una componente rilevante nei pagamenti diretti, finanziata con una quota fissa obbligatoria pari al 30% del massimale nazionale per tutti gli Stati membri. Il pagamento può essere attivato anche a livello regionale. A fronte del riconoscimento di uno specifico aiuto, agli agricoltori vengono richiesti tre impegni, cioè attuare sull’intera superficie aziendale tre pratiche agricole considerate benefiche per il clima e l’ambiente:

1. la diversificazione dei seminativi;

2. il mantenimento delle foraggere permanenti;

3. la creazione di aree a interesse ecologico.

Diversificazione dei seminativi Interessa le superfici a seminativo, con i seguenti obblighi:

■ fino a 10 ettari, nessun obbligo di diversificazione;

■ da 10 a 30 ettari, obbligo di almeno 2 colture diverse, con la coltura principale che può coprire al massimo il 75% della superficie a seminativo;

■ oltre 30 ettari, obbligo di almeno 3 colture diverse, con la coltura principale che può coprire al massimo il 75% della superficie e le due principali che possono coprire al massimo il 95% della superficie a seminativo. Pertanto, alla terza coltura dovrà essere riservato almeno il 5% della superficie.

Sono escluse dall’obbligo:

■ le aziende i cui seminativi sono occupati per almeno il 75% da foraggere, terreni lasciati a riposo o combinazione di tali tipi di impieghi colturali, a condizione che i seminativi rimanenti non rappresentino più di 30 ettari. Per esempio, un’azienda con 140 ettari, di cui il 75% a foraggere, per i rimanenti 35 ettari deve comunque attuare la diversificazione dei seminativi;

■ le aziende la cui superficie agricola è costituita per oltre il 75% da prato permanente, o altre piante erbacee da foraggio o dalla coltivazione di colture sommerse (riso), oppure è sottoposta a una combinazione di tali impieghi colturali, a condizione che i seminativi rimanenti non rappresentino più di 30 ettari;

■ le aziende i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% dall’agricoltore nell’anno precedente nella sua domanda di aiuto, se sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell’anno precedente.


Mantenimento delle foraggere permanenti

Interessa le superfici a prato permanente inserite dagli Stati membri in Aree Natura 2000 (Zona a protezione speciale -ZPS e Siti d’importanza comunitaria - SIC) o altre aree sensibili designate dagli stati membri, che non potranno essere arate e/o convertite in seminativi.


Aree di interesse ecologico
È riservato alle aziende agricole con più di 15 ettari a seminativo l’obbligo di destinare almeno il 5% di tale superficie ad aree di interesse ecologico (EFA). La percentuale del 5% di EFA può essere aumentata al 7% a partire dal 2018.
Possono essere considerate aree di interesse ecologico:
a. terreni lasciati a riposo;
b. terrazze;
c. elementi del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi aziendali;
d. fasce tampone, comprese quelle occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
e. ettari agroforestali che ricevono o hanno ricevuto sostegno dallo sviluppo rurale;
f. fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
g. superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
h. superfici oggetto di imboschimento secondo le norme dello sviluppo rurale;
i. superfici con colture intercalari o copertura verde ottenuta mediante l’impianto o la germinazione di sementi (aree soggette a fattori di ponderazione);
j. superfici con colture azotofissatrici.
Gli obblighi derivanti dal pagamento verde (greening) non si applicano alle aziende agricole che operano in regime di agricoltura biologica. È importante conoscere e stabilire il valore economico dei beni ambientali.

EFA
DESCRIZIONE
Terrazze (terrazzamenti)
Le terrazze sono quelle protette dalla direttiva BCAA 7* di cui all’allegato II del Regolamento UE n. 1306/2013 e altre terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio
Gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l’agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7* e dal CGO 2* o 3*. Sono compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell’azienda; tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del Regolamento UE n. 1306/2013. Inoltre sono elementi caratteristici del paesaggio:
• siepi o fasce alberate di larghezza fino a 10 metri;
• alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;
• alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri o anche inferiore a 4 metri se appartengono alle specie Cipresso piramidale e Pioppo cipressino. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri;
• gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;
• bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
• stagni della superficie massima di 0,1 ha. Non sono considerati aree di interesse ecologico i serbatoi di cemento o di plastica;
• fossati di larghezza massima di 6 metri, compresi corsi d’acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerati aree di interesse ecologico i canali con pareti di cemento;
• muretti di pietra tradizionali
Fasce tampone
Tutte, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente
Ettari agroforestali
Per “sistema agroforestale” si intende un sistema di utilizzazione del suolo nel quale l’arboricoltura forestale è associata all’agricoltura sulla stessa superficie. Vengono ammesse quelle superfici che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a causa del primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli. Gli ettari agroforestali sono costituiti da superfici a seminativo, ammissibili al regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
Fasce di ettari ammissibili
Fasce situate lungo le zone periferiche delle foreste di larghezza minima di 1 metro
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida
Le superfici coltivate con quelle specie arboree del codice NC 0602 90 41, da individuare dagli Stati membri, costituite da specie legnose perenni, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo massimo che sarà determinato dagli Stati membri. Sulle superfici non deve essere impiegato concime minerale e/o prodotti fitosanitari. È consentito l’uso di bioinsetticidi e di trappole a feromoni così come di concimi di natura organica. Il decreto ministeriale stabilisce che in Italia le superfici a bosco ceduo a rotazione rapida sono: pioppi, salici, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, Acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore a otto anni
Superfici oggetto di Imboschimento
Si considerano quelle superfici a cui è stato accordato un sostegno per l’imboschimento che comprende un premio annuale destinato a coprire per un periodo non superiore a 5 anni i costi di manutenzione e un premio annuale per ettaro volto a compensare le perdite di reddito provocate dall’imboschimento per un periodo non superiore a vent’anni
Superfici con colture intercalari
Può anche essere considerato un manto vegetale ottenuto mediante l’impianto o la germinazione di sementi (non applicato in Italia per scelta nazionale)
Superfici con colture azotofissatrici
Sono costituite da colture che fissano azoto incluse in un apposito elenco stabilito dallo Stato membro (per l’Italia: arachide, cece, cicerchia, erba medica e luppolina, fagiolo, fagiolo dall’occhio, fagiolo d’Egitto, fagiolo di Lima, fava, favino e favetta, fieno greco, ginestrino, lenticchia, liquirizia, lupinella, lupino, moco, pisello, sulla, trifogli, soia, veccia, veccia villosa). La coltivazione è consentita a una distanza di almeno 10 m dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dai vari Enti (Regioni, Province) e ad almeno 5 m dal ciglio di tutti gli altri corsi d’acqua. Attenzione particolare va posta nelle zone vulnerabili ai nitrati (AZVN) per il rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM)

Sono lo strumento operativo della PAC, sono rappresentate da un insieme di norme e misure che realizzano un dispositivo che permette all’Unione Europea di gestire il mercato di un determinato prodotto agricolo (produzione e scambi) (15.6).
Lo scopo della gestione del mercato è, da un lato, quello di assicurare agli agricoltori uno sbocco per la loro produzione e la stabilità dei redditi e, dall’altro, garantire ai consumatori la sicurezza dell’approvvigionamento di prodotti alimentari a prezzi ragionevoli. Le OCM hanno consentito di fissare prezzi unici di prodotti agricoli per tutti i mercati europei (prezzo indicativo, prezzo d’entrata, prezzo d’intervento), di concedere aiuti ai produttori o agli operatori del settore, di istituire meccanismi di controllo della produzione e disciplinare gli scambi con i Paesi terzi.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE