ECONOMIA E AGROSISTEMI

CAPITOLO 2 - Il mercato e la teoria del prezzo GLOSSARY Contratti di scambio (af tto) Lease contracts (rent) Contratti di tipo associativo (mezzadria, colonia parziaria e soccida) Partnership agreements (sharecropping and agistment) 65 L af tto dei fondi rustici Sono considerati contratti agrari i contratti che, attraverso il conferimento del godimento di un fondo (o di bestiame), sono diretti a dar vita all impresa agricola e a disciplinarne l attività. Si distinguono in contratti di scambio (l af tto) e in contratti di tipo associativo (mezzadria, colonia parziaria e soccida). Dopo l emanazione del Codice Civile, la materia ha subito rilevanti modifiche e integrazioni ad opera di numerose leggi speciali, tra le quali è particolarmente importante la Legge 203/1982 (poi modificata con la Legge 29/1990). Il contratto d affitto di fondi rustici è una species del contratto d affitto, che a sua volta si differenzia dalla locazione per avere ad oggetto una cosa produttiva (art. 1615 C.C.). Si ha contratto d affitto di fondo rustico solo quando il fondo viene concesso per l esercizio di attività agraria. All imprenditore non proprietario, il contratto di affitto consente, tramite un corrispettivo in denaro, di coltivare il fondo e farne propri i frutti. Tale contratto obbliga il concedente a consegnare un fondo attrezzato con accessori e pertinenze d uso, ciò che può variare è la dotazione del fondo, quanto a scorte morte (art. 1640 C.C.), come macchine, attrezzi, foraggi, ecc. e a scorte vive (artt. 1641-45 C.C.), come il bestiame, da lavoro o da allevamento (Fig. 14). Il signor ________________________________________ si impegna a concordare preventivamente con la proprietà qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo preventivo consenso scritto. Rinuncia altresì a chiedere qualsiasi rimborso, sia immediato che futuro, per eventuali miglioramenti eseguiti senza tale autorizzazione. Per quanto non ulteriormente esposto nel presente contratto le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge 203/1982. I rappresentanti sindacali delle parti confermano che quanto sopra stabilito è stato nel corso dell incontro discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce e gli impegni dell af ttuario riguardanti la durata, l esecuzione dei miglioramenti ed il diritto a pretendere l applicazione dell equo canone e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti del citato art. 45 della Legge 203/1982. Letto, approvato e sottoscritto. Il Proprietario L Af ttuario Per la Confagricoltura di ........................... Per il Sindacato dell Impresa familiare 09_P01_cap02.indd 65 10/02/16 16:34

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VOLUME 1