62 PARTE PRIMA - Economia generale GLOSSARY Compromesso (preliminare di vendita) Preliminary agreement Diritto di prelazione agraria Agricultural pre-emption right Se non viene sottoscritto immediatamente l atto pubblico di vendita, si stipula il compromesso (preliminare di vendita). Nella compravendita di fondi rustici deve applicarsi il diritto di prelazione (art. 8, comma 1, Legge 590/1965), espressamente escluso quando il fondo è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità (art. 8, comma 2, Legge 590/1965). Il diritto di prelazione agraria consiste nell essere preferiti ad altri nell acquisto, a parità di prezzo, quando il proprietario decide di venderlo. Il diritto è riconosciuto solo in presenza di determinate condizioni, soggettive e oggettive, e rispondenti a differenti nalità. Da una parte c è la prelazione riconosciuta all af ttuario del fondo offerto in vendita (art. 8, Legge 590/1965), dall altra quella al proprietario del fondo con nante (art. 7, Legge 590/1965). La prelazione agraria ha una grande rilevanza nella contrattazione dei fondi agricoli, ma la disciplina legislativa in merito è rimasta sostanzialmente ferma agli anni 60 e 70 del secolo scorso, e non tiene perciò conto della realtà attuale dell agricoltura italiana, che sta affrontando un passaggio generazionale e, grazie alla nuova disciplina dell imprenditore agricolo professionale e delle società agricole, sta cercando di acquisire la struttura necessaria per rimanere competitiva in uno scenario economico sempre più globalizzato. A complicare ulteriormente la situazione, le norme sulla prelazione agraria sono sempre state molto sintetiche, e hanno dato origine a una lunga serie di dubbi interpretativi. Oggi la prelazione agraria è dunque disciplinata da poche norme, dettate dal legislatore molto tempo fa, e da una serie di sentenze per le quali i giudici, nell arco di quasi mezzo secolo, hanno fornito le loro interpretazioni, spesso contrastanti, per colmare le lacune normative. I due tipi di prelazione agraria, quella riconosciuta all affittuario (art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590), quella del proprietario del fondo confinante (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), sono accomunati dalla figura soggettiva che ne può beneficiare, cioè il coltivatore diretto. Ricordiamo infatti che non hanno mai diritto di prelazione agraria gli imprenditori agricoli professionali, che pure, in seguito alla riforma dell impresa agricola, hanno ottenuto l accesso a tutte le agevolazioni di carattere fiscale in ambito agricolo (D.lgs. 99/2004, modificato dal D.lgs. 101/2005). La prelazione agraria rimane dunque strettamente riservata ai coltivatori diretti. L art. 31 della Legge 590/1965 stabilisce che, al fine dell applicazione delle norme sulla prelazione agraria, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità del fondo. Precisa inoltre che, nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna è equiparato a quello dell uomo. Oggetto della prelazione agraria è sempre e soltanto un fondo rustico o fondo agricolo (art. 8 della Legge 590/1965). La legge non fornisce ulteriori specificazioni, ma per fondo agricolo si intende comunemente il terreno destinato all agricoltura, che può essere comprensivo anche di uno o più fabbricati rurali, cioè destinati esclusivamente al servizio dell attività agricola svolta sul fondo. 09_P01_cap02.indd 62 10/02/16 16:34
ECONOMIA E AGROSISTEMI
VOLUME 1