ECONOMIA E AGROSISTEMI

CAPITOLO 4 - Metodi e strumenti per la contabilità dell azienda agraria 189 Gli elementi di tale contratto sono il prezzo, la modalità di pagamento, la quantità e qualità della merce, il tipo di imballaggio, le modalità e il luogo di consegna e, infine, le modalità e i tempi di pagamento. Il venditore è obbligato all emissione di specifici documenti che attestano il pagamento delle imposte indirette (Imposta sul Valore Aggiunto IVA) per cui sono necessari i documenti elencati di seguito. Generalità sulla compravendita Per registrare acquisti e vendite si utilizzano i documenti di compravendita, ovvero i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art. 1470 C.C.), che è quindi l elemento essenziale della vendita e consiste in un corrispettivo in denaro. Il fatto che il corrispettivo dello scambio sia sempre il denaro, distingue la vendita dalla permuta (art. 1552 C.C.). Il prezzo deve essere determinato o determinabile, in difetto il contratto è nullo. Il Codice Civile, peraltro, prevede appositi criteri legali per la determinazione del prezzo, in difetto di apposita previsione delle parti (artt. 1473-1474 C.C.). Il contratto, inoltre, è bilaterale poiché impone prestazioni reciproche, e consensuale, perché deve evidenziare le volontà delle parti. il caso di ricordare che la vendita di immobili o di beni mobili registrati (automobili, navi, aeromobili, artt. 2683 e 2684, n. 1, C.C.) deve avvenire con un atto scritto ed è soggetta a trascrizione (art. 2643, n. 1). Vale anche la pena di soffermarsi sulla distinzione tra contratti ad effetti reali e contratti ad effetti obbligatori. La vendita a effetti reali, produce, in virtù del consenso, il trasferimento della proprietà della cosa o del diritto oggetto della vendita, quando ha per oggetto una cosa determinata. In alcuni casi questo effetto non può realizzarsi immediatamente e il contratto ha quindi efficacia obbligatoria: la proprietà non passa immediatamente, ma a carico del venditore sorge l obbligo di procurarne l acquisto al compratore. Le più importanti tipologie di vendita obbligatoria sono: la vendita di cose generiche (benzina, stoffa, grano, merce indicata quantitativamente, ma non ancora specificata), in cui è necessaria l individuazione degli specifici blocchi o unità che si intendono trasferire (art. 1378 C.C.); la vendita alternativa, in cui il trasferimento non si verifica se non quando viene effettuata la scelta tra due o più cose dedotte in obbligazione; la vendita di cosa futura, in cui occorre che la cosa venga ad esistenza (ad esempio immobili da costruire o ristrutturare); la vendita di cosa altrui, in cui il contratto produce a carico del venditore l obbligo di acquistare la cosa dal proprietario per trasmetterla al compratore. Il contratto di compravendita, impone obblighi sia al venditore che al compratore. Le obbligazioni principali del venditore sono, per l art. 1476 C.C.: far acquisire al compratore la proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio, se l acquisto non è effetto automatico del contratto; consegnare la cosa al compratore; garantire il compratore dall evizione e dai vizi della cosa. 13_P02_cap04.indd 189 10/02/16 16:22

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VOLUME 1