ECONOMIA E AGROSISTEMI

Il credito e gli strumenti creditizi

Si definisce ►credito l'operazione che implica lo scambio di una prestazione attuale con la promessa di una futura. Nell'economia moderna la branca dell'economia creditizia tratta di operazioni volte a ottenere un credito per finanziare attività gestionali. Il credito si distingue in: 
• ►credito alla produzione: destinato alle imprese che si finanziano oltre che con il proprio capitale anche con quello di terzi; 
• ►credito al consumo: destinato ai consumatori finali. 


Nelle imprese agricole il credito è un termine riferito al sistema di credito agevolato che dagli anni '90 del secolo scorso in poi ha subito diverse modifiche. Inizialmente era regolato dalla Legge Quadro n. 1760 del 1928, successivamente dalla Legge n. 817 del 1971, poi dalla Legge n. 153 del 1975 fino ad arrivare al Decreto Legislativo n. 385 del 1993, chiamato anche Testo Unico Bancario, che offre la possibilità agli Istituti di Credito di investire in agricoltura. La richiesta di finanziamento degli imprenditori è rivolta sia allo sviluppo delle attività agricole e zootecniche, sia a quelle che da esse derivano. Infatti si può avere credito per acquisire in proprietà o in uso il capitale fondiario, per eseguire su di esso investimenti e per le spese di conduzione (il pagamento di salari, imposte, acquisto dei mezzi produttivi, ecc.).
Infatti il finanziamento per le imprese agricole può essere distinto in credito destinato al capitale di esercizio (► credito di esercizio) e in credito destinato agli investimenti sul fondo (► credito di miglioramento). Il primo si può ancora suddividere in:
• prestito di conduzione, della durata massima di un anno;
• prestito di dotazione, destinato all'acquisto del capitale macchine ed attrezzature e del capitale bestiame; nel caso del prestito di conduzione rientra anche la richiesta di capitale di anticipazione con garanzia sui prodotti agricoli;
• nel caso di associazioni o cooperative si può avere il prestito in acconto ai soci, con restituzione delle somme richieste al momento della vendita delle produzioni.
II credito di esercizio elargisce prestiti in genere della durata di un anno Credito agevolato e non oltre i cinque anni. Il credito di miglioramento finanzia l'esecuzione Subsidized credit di investimenti fondiari, quali costruzioni rurali, impianti arborei e irrigui, rimboschimenti, sistemazioni idraulico-agrarie, opere di viabilità poderale e interpoderale e di bonifica e, in generale, qualsiasi opera rivolta al miglioramento stabile delle aziende. 
A queste spese si possono aggiungere quelle per l'acquisto di fondi, ma anche quelle per la prima lavorazione e trasformazione collettiva dei prodotti agricoli. Il credito di miglioramento concede prestiti e mutui da restituire non oltre i venticinque anni. Possono accedere a questo tipo di finanziamento anche i Comuni, le Regioni e gli enti come i Consorzi di bonifica e le Comunità montane. 
L'offerta dei mezzi finanziari è affidata, in genere, al Credito Bancario che opera nei confronti degli imprenditori agrari un credito agevolato attraverso gli interventi dello Stato e delle Regioni con precise norme. Le agevolazioni possono consistere nell'abbattimento dei saggi di interesse o nell'abbuono di quote capitale. 
Da alcuni anni alle banche si sono affiancate altre tipologie di intervento come quello di Agrifidi, che sono consorzi di operatori agricoli sostenuti da enti pubblici come le Camere di commercio o le Regioni. Il credito di esercizio, ad esempio, trova la sua applicazione anche presso Istituti specializzati come ISMEA (Sviluppo d'impresa). 
Le nuove forme di credito e sostegno alle imprese agricole 

Negli ultimi decenni, le aziende agricole hanno potuto usufruire di nuove tipologie di credito che si venivano a creare indipendentemente dal sistema bancario. A fianco di prestiti e mutui agevolati sono stati erogati, grazie all'evoluzione e allo sviluppo della politica comunitaria, una serie di finanziamenti di vario tipo, finalizzati al sostegno del reddito delle aziende e, soprattutto, per garantire ad esse un sostegno all'innovazione tecnologica. 


L'evoluzione della PAC ha portato, negli anni, al passaggio da finanziamenti a pioggia e, talvolta indiscriminati, ad altri molto più mirati e a favore solo di imprenditori che presentavano caratteristiche professionali ben definite. Inizialmente i finanziamenti erano totali, cioè coprivano l'intero investimento, e a fondo perduto, ovvero non rimborsabili. Oggi, la politica comunitaria
elargisce in modo molto più oculato i fondi da erogare ad ogni Stato e i Piani di Sviluppo Rurale (PSR) risultano quindi molto meno generosi con le imprese, limitandosi a premiare solo le aziende virtuose e che producono reddito. Tutto ciò ha lo scopo di limitare gli sprechi e le speculazioni di denaro, puntando invece a fornire finanziamenti a quelle imprese che effettivamente li utilizzano per l'innovazione.
Generalmente, sono finanziati solo gli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o gli enti pubblici e il contributo all'investimento non è quasi mai totale, ma parziale ed erogato in varie rate, collegate agli stati di avanzamento dei lavori. 
Oltre all'investimento tecnologico, i fondi europei che vengono gestiti dalle Regioni tendono ad agevolare i giovani imprenditori: sempre più spesso, infatti, vengono aperti bandi per nuovi insediamenti o per subentri in aziende agricole già esistenti. Questo per favorire un ritorno dei giovani all'agricoltura, una attività lavorativa che negli ultimi tempi si è dimostrata poco appetibile alle nuove generazioni. 
Un altro tipo di finanziamento non diretto di tipo statale è la ►detassazione di alcuni investimenti tecnologici. L'ammodernamento aziendale, soprattutto dal punto di vista del risparmio energetico o per la produzione di energia rinnovabile, è spesso detassato (direttamente o indirettamente) riducendo le imposte generali sulla persona fisica che effettua l'investimento oppure permettendo la detrazione di una parte della spesa investita. 

Imprenditore agricolo, impresa e mercato fondiario

Con il termine impresa si definisce l'attività economica esercitata dall'imprenditore al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. L'articolo 2135 del Codice Civile, modificato dal D.lgs. 228/2001 riconosce come imprenditore agricolo chi esercita le seguenti attività: coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura e tutte le attività connesse. 


La nuova normativa per quanto riguarda la definizione delle attività agricole abbraccia in modo totale la teoria del ciclo biologico proposta da Antonio Carrozza nel suo volume Lezioni di diritto agrario, elementi di teoria generale (Edizioni Giuffrè, Milano, 1988) secondo cui nel ciclo biologico:
• non c'è alcuna distinzione fra categorie di animali;
• il ciclo biologico non deve essere necessariamente completo, ma può trattare anche solo una fase;
• il ciclo biologico può utilizzare non solo il fondo, ma anche il bosco e le acque dolci, salmastre e marine;
• il ciclo biologico può essere attivato anche senza il fondo o per coltivazioni con substrati che sostituiscono la terra.
Con l'ampliamento dell'articolo 2135 del Codice Civile, a fini fiscali rientrano nelle attività agricole, anche le attività regolate da attività speciali.
Le attività connesse sono definite secondo due criteri: prevalenza dei prodotti, prevalenza delle attrezzature.
In vista dei prossimi bandi del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 20142020, bisogna chiarire la differenza fra Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e ►Coltivatore Diretto (CD).

Si definisce la figura giuridica IAP colui che "in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale dal lavoro (art. 1)’’. 

Possono ottenere il riconoscimento di IAP le società di persone, cooperative Piccolo imprenditore e di capitali a condizione che lo statuto preveda attività agricole e che pos-Minor entrepreneur siedano i seguenti requisiti (art. 1, D.lgs. 99/2004): 
• per le società di persone, almeno un socio deve possedere i requisiti IAP; 
• per le società cooperative, almeno 1/5 dei soci deve possedere i requisiti IAP; 
• per le società di capitali, almeno un amministratore deve possedere i requisiti IAP. 
Allo IAP iscritto alla gestione previdenziale e assistenziale dell'INPS sono riconosciute le agevolazioni tributarie e creditizie del coltivatore diretto. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge è affidata alle Regioni e alla stessa INPS. 

L'art. 2083 del Codice Civile definisce i piccoli imprenditori come "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e tutti quelli che esercitano attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro o con quello dei componenti della famiglia". 

La Legge 1047/1957 che introduce l'assicurazione per invalidità e la vecchiaia nel settore agricolo, dispone che siano considerati coltivatori diretti i proprietari e gli affittuari che si dedichino in modo esclusivo o prevalente alla coltivazione manuale dei fondi e all'allevamento e governo degli animali. 

La Legge n. 203/1982 definisce come coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo, sempre che tale forza lavoro costituisca almeno 1/3 di quella occorrente, tenuto conto anche dell'impiego di macchine agricole. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo (art.6). 

Compravendita e affitto di fondi rustici

Il trasferimento della proprietà dei fondi agricoli, siano essi piccoli appezzamenti di terreno o intere tenute, è regolato da normative specifiche.
Difatti, accanto agli aspetti comuni a tutte le compravendite immobiliari (le verifiche sulla proprietà e libertà da ipoteche, pignoramenti e altri vincoli, la regolarità edilizia e catastale dei fabbricati, la destinazione prevista dagli strumenti urbanistici, le modalità di pagamento del prezzo e le recenti norme sugli impianti e sulla certificazione energetica degli edifici), occorre anche tenere conto delle regole peculiari della prelazione agraria e sui fabbricati rurali, nonché dell'eventuale presenza di diritti particolari.
La vendita dei fondi rustici può essere conclusa a cancello chiuso o a cancello aperto.

A cancello chiuso si intende la vendita dell'immobile con tutto ciò che si trova a servizio sul fondo, cioè comprensiva dei fabbricati, dei frutti pendenti, delle scorte vive e morte, incluse macchine e attrezzature. 
A cancello aperto si intende, invece, la vendita del fondo, dei fabbricati, senza scorte morte e vive e senza i frutti pendenti. 


In genere, la vendita viene fatta a corpo cioè quando il fondo rustico viene venduto senza misurazione e senza l'indicazione del prezzo per ogni unità di superficie. In alcuni casi, può essere anche fatta a misura, quando la vendita fa riferimento alla superficie (espressa in ettari) del fondo.
Se non viene sottoscritto immediatamente l'atto pubblico di vendita, si stipula il compromesso (preliminare di vendita). 
Nella compravendita di fondi rustici deve applicarsi il diritto di prelazione (art. 8, comma 1, Legge 590/1965), espressamente escluso quando il fondo è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità (art. 8, comma 2, Legge 590/1965). 

Il ► diritto di prelazione agraria consiste nell'essere preferiti ad altri nell'acquisto, a parità di prezzo, quando il proprietario decide di venderlo. Il diritto è riconosciuto solo in presenza di determinate condizioni, soggettive e oggettive, e rispondenti a differenti finalità. Da una parte c'è la prelazione riconosciuta all'affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8, Legge 590/1965), dall'altra quella al proprietario del fondo confinante (art. 7, Legge 590/1965). 

La prelazione agraria ha una grande rilevanza nella contrattazione dei fondi agricoli, ma la disciplina legislativa in merito è rimasta sostanzialmente ferma agli anni '60 e '70 del secolo scorso, e non tiene perciò conto della realtà attuale dell'agricoltura italiana, che sta affrontando un passaggio generazionale e, grazie alla nuova disciplina dell'imprenditore agricolo professionale e delle società agricole, sta cercando di acquisire la struttura necessaria per rimanere competitiva in uno scenario economico sempre più globalizzato. 
A complicare ulteriormente la situazione, le norme sulla prelazione agraria sono sempre state molto sintetiche, e hanno dato origine a una lunga serie di dubbi interpretativi. 
Oggi la prelazione agraria è dunque disciplinata da poche norme, dettate dal legislatore molto tempo fa, e da una serie di sentenze per le quali i giudici, nell'arco di quasi mezzo secolo, hanno fornito le loro interpretazioni, spesso contrastanti, per colmare le lacune normative. 
I due tipi di prelazione agraria, quella riconosciuta all'affittuario (art. 8 della Legge 26 maggio 1965, n. 590), quella del proprietario del fondo confinante (art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817), sono accomunati dalla figura soggettiva che ne può beneficiare, cioè il coltivatore diretto. 
Ricordiamo infatti che non hanno mai diritto di prelazione agraria gli imprenditori agricoli professionali, che pure, in seguito alla riforma dell'impresa agricola, hanno ottenuto l'accesso a tutte le agevolazioni di carattere fiscale in ambito agricolo (D.lgs. 99/2004, modificato dal D.lgs. 101/2005). La prelazione agraria rimane dunque strettamente riservata ai coltivatori diretti. 
L'art. 31 della Legge 590/1965 stabilisce che, al fine dell'applicazione delle norme sulla prelazione agraria, sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per la normale necessità del fondo. Precisa inoltre che, nel calcolo della forza lavorativa, il lavoro della donna è equiparato a quello dell'uomo. Oggetto della prelazione agraria è sempre e soltanto un fondo rustico o fondo agricolo (art. 8 della Legge 590/1965). 
La legge non fornisce ulteriori specificazioni, ma per fondo agricolo si intende comunemente il terreno destinato all'agricoltura, che può essere comprensivo anche di uno o più fabbricati rurali, cioè destinati esclusivamente al servizio dell'attività agricola svolta sul fondo. 
La destinazione agricola risulta normalmente dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune. Questo certificato deve essere allegato all'atto di compravendita, nella sua versione più aggiornata (non deve essere stato rilasciato da più di un anno e la parte venditrice deve dichiarare davanti al notaio che non sono intervenute modifiche negli strumenti urbanistici dopo il suo rilascio, quindi esso rappresenta fedelmente la situazione urbanistica del terreno). Sono espressamente esclusi dalla prelazione agraria i terreni edificabili di qualsiasi genere (residenziali, artigianali, industriali, commerciali). 
La prelazione dell’affittuario 
L'art. 8, comma 1, della Legge 590/1965, prevede che "in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia". 
Il diritto di prelazione dell'affittuario ha lo scopo di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo. 
Il legislatore ha ritenuto vantaggioso, per lo sviluppo dell'economia agricola, che il soggetto che conduce il fondo (purché in possesso della qualifica di coltivatore diretto) abbia la possibilità di acquistarne la proprietà con precedenza rispetto ad altri soggetti, nel momento in cui il proprietario decide di venderlo. 
La coincidenza tra proprietà e conduzione del fondo risponde all'interesse generale, perché il proprietario è senz'altro portato, più dell'affittuario, ad apportare miglioramenti al fondo, rendendolo più produttivo anche mediante investimenti a lungo termine. 
  
La prelazione del confinante 

L'art. 7 della Legge 817/1971, dispone che il diritto di prelazione previsto dal primo comma dell'art. 8 della Legge 590/1965: "spetta anche [...] al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti". 

Questa norma ha ampliato le fattispecie di prelazione agraria, concedendola anche a favore del proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante con quello offerto in vendita, ma solo in mancanza di un affittuario coltivatore diretto. 
La finalità prevalente, dunque, rimane quella di consentire la riunione in un unico soggetto della proprietà e della conduzione del fondo agricolo. Ad essa si aggiunge però quella di favorire la creazione di aziende agrarie di maggiore estensione, attraverso l'accorpamento di fondi limitrofi, sempre in presenza della qualifica di coltivatore diretto. 
Perché sia riconosciuto il diritto di prelazione, l'art. 7 della Legge 817/1971 richiede che: 
1. il proprietario del fondo confinante lo coltivi direttamente; 
2. sul fondo offerto in vendita non sia insediato un affittuario coltivatore diretto. 
Devono inoltre essere presenti le condizioni previste dall'art. 8 della Legge 590/1965, pertanto: 
• il confinante deve coltivare il fondo da almeno due anni; 
• il confinante non deve aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille (salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria); 
• il fondo per il quale il confinante intende esercitare la prelazione, in aggiunta a tutti gli altri da lui posseduti in proprietà o enfiteusi, non deve superare il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia. 
Infine, un altro aspetto essenziale è la verifica della qualità di confinante. La giurisprudenza prevalente considera due fondi confinanti esclusivamente quando tra essi esiste una contiguità fisica e materiale, cioè hanno una comune linea di demarcazione, escludendo dunque il diritto di prelazione nel caso della semplice contiguità funzionale, cioè quando due fondi, pur se fisicamente separati, potrebbero essere utilmente accorpati in un'unica azienda (si vedano, per esempio, le seguenti sentenze: Cassazione 4486/2003; Cassazione 10337/2002; Cassazione 9319/1994). 

APPROFONDIMENTO - Esempio di contratto di affitto di un fondo rustico(

(Ex art. 45 della L. 203/192 - Norme in materia di contratti agrari)
Oggi ___/___/___, presso la sede della Confagricoltura di …................................................., tra i signori: ________________________________________ nato a _____________________________ il ___/___/___ e residente a ____________________________ in via __________________________________________ codice fiscale _____________________________________, proprietario del fondo appresso individuati, e ________________________________________ nato a _____________________________ il ___/___/___ e residente a ____________________________ in via __________________________________________ codice fiscale _____________________________________ affittuario, rispettivamente assistiti dal ________________________________________ della Confagricoltura di __________________________ e dal __________________ del Sindacato dell’Impresa familiare coltivatrice, facendo seguito alle intese verbali intercorse e con il puntuale intervento dei suddetti rappresentanti sindacali, in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari, si stipula la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 della Legge 203 del 1982.
Oggetto del contratto è il fondo di proprietà del signor ________________________________________ in località ________________________ del C.C. di _____________ individuato alla Partita n. …......... e alle particelle n. ___________________ della superficie complessiva di mq ….............................................
Il canone d’affitto viene convenuto a corpo in ______________________ (______/___) euro annui da versarsi posticipatamente entro il 10 novembre di ogni anno.
La durata del contratto viene di comune accordo fissata in ________anni con decorrenza dalla data odierna e termine al _________ , data per la quale l’affittuario si impegna, per sé e familiari, a restituire il fondo, libero da persone e cose, alla piena disponibilità della parte proprietaria. E’ esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.

Il signor ________________________________________ si impegna a concordare preventivamente con la proprietà qualsiasi miglioramento, rinunciando alla possibilità di eseguirne senza il suo preventivo consenso scritto.
Rinuncia altresì a chiedere qualsiasi rimborso, sia immediato che futuro, per eventuali miglioramenti eseguiti senza tale autorizzazione.
Per quanto non ulteriormente esposto nel presente contratto le parti faranno riferimento a quanto stabilito dalla Legge 203/1982.
I rappresentanti sindacali delle parti confermano che quanto sopra stabilito è stato nel corso dell’incontro discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese le rinunce e gli impegni dell’affittuario riguardanti la durata, l’esecuzione dei miglioramenti ed il diritto a pretendere l’applicazione dell’equo canone e pertanto sottoscrivono il presente contratto per confermarne la validità ai sensi e per gli effetti del citato art. 45 della Legge 203/1982.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Proprietario L’Affittuario
Per la Confagricoltura di …........................... Per il Sindacato dell’Impresa familiare

L'affitto dei fondi rustici

Sono considerati contratti agrari i contratti che, attraverso il conferimento del godimento di un fondo (o di bestiame), sono diretti a dar vita all'impresa agricola e a disciplinarne l'attività. 
Si distinguono in contratti di scambio (l'affitto) e in contratti di tipo associativo (mezzadria, colonia parziaria e soccida). 


Dopo l'emanazione del Codice Civile, la materia ha subito rilevanti modifiche e integrazioni ad opera di numerose leggi speciali, tra le quali è particolarmente importante la Legge 203/1982 (poi modificata con la Legge 29/1990).
Il contratto d'affitto di fondi rustici è una species del contratto d'affitto, che a sua volta si differenzia dalla locazione per avere ad oggetto "una cosa produttiva" (art. 1615 C.C.).
Si ha contratto d'affitto di fondo rustico solo quando il fondo viene concesso per l'esercizio di attività agraria.
All'imprenditore non proprietario, il contratto di affitto consente, tramite un corrispettivo in denaro, di coltivare il fondo e farne propri i frutti. Tale contratto obbliga il concedente a consegnare un fondo "attrezzato" con accessori e pertinenze d'uso, ciò che può variare è la dotazione del fondo, quanto a scorte morte (art. 1640 C.C.), come macchine, attrezzi, foraggi, ecc. e a scorte vive (artt. 1641-45 C.C.), come il bestiame, da lavoro o da allevamento (Fig. 14).
Il Codice Civile e poi la legislazione speciale hanno inteso favorire l'affitto "a coltivatore diretto" (art. 1647 C.C.). Per l'art. 6 della Legge 203/82, sono coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, purché tale forza lavorativa costituisca almeno 1/3 di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. 
La durata minima dell'affitto a coltivatore diretto è di 15 anni; l'affittuario può sempre recedere dal contratto, mentre il locatore deve avvalersi di un giudice per la risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento del conduttore (relativamente agli obblighi relativi al pagamento del canone, alla normale e razionale conduzione del fondo, alla sua conservazione e manutenzione). 
Il canone non può essere oggetto di libera negoziazione, ma è fissato obbligatoriamente in funzione di speciali parametri stabiliti dalla legge (equo canone). 
La sentenza della Corte Costituzionale 318/2002, ha però di fatto abrogato l'equo canone dichiarando l'incostituzionalità dei criteri di calcolo basati su vetuste tariffe catastali. 
Pertanto attualmente l'affitto dei fondi rustici avviene sulla base degli accordi in deroga previsti dall'art. 45 della Legge 203/1982. 
Gli accordi (o patti) in deroga sono contratti collettivi stipulati in base a norme definite a livello provinciale dalle organizzazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
A causa del vuoto legislativo venutosi a creare con l'abrogazione dell'equo canone e della mancanza di una sopravvenuta integrazione legislativa, gli accordi in deroga sono oggi di fatto la modalità ordinaria per l'affitto dei fondi rustici. Per tale motivo le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e dei proprietari terrieri hanno redatto un accordo collettivo nazionale che prevede una durata minima dell'affittanza di 9 anni, abbas-sabile ancora per aziende particolari come ad esempio le concessioni di terreni per coltivazioni stagionali. 
Fissa, inoltre, il canone per ettaro, in base alle quantità e ai prezzi stabiliti dalla CCIAA per i prodotti più rappresentativi della zona. Poi viene stabilito che le parti possono apportare miglioramenti fondiari e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, purché siano funzionali all'esercizio dell'impresa e non modifichino la destinazione agricola del fondo (già previsto dall'art.16, Legge 203/82). 
Il progetto di miglioria viene seguito dalle organizzazioni professionali agricole che devono indicare: la parte tenuta ad eseguire le opere, la nuova durata del contratto in relazione alla natura delle stesse, il calcolo dell'indennizzo spettante all'affittuario nel caso che la durata residua del contratto non consenta l'ammortamento degli investimenti eseguiti (già prevista dall'art. 17, Legge 203/82) che stabilisce come indennizzo l'aumento di valore di mercato conseguito dal fondo ad opera degli investimenti dell'affittuario ottenibile dalla differenza fra il valore del fondo migliorato e il valore del fondo non migliorato e l'adeguamento del canone. 
Per favorire l'accesso alla proprietà della terra da parte di chi direttamente la coltiva, in attuazione di una specifica disposizione costituzionale (art. 47), è stato introdotto a favore dell'affittuario coltivatore diretto un diritto di prelazione, che gli consente di essere preferito a qualsiasi terzo, a parità di condizioni, in caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso. 
La violazione del diritto prelazione consente all'affittuario di conseguire la proprietà del fondo (retratto) anche contro l'acquirente. 
STOP E SINTESI
Caratteristiche dei mercati dei prodotti agricoli
Qual è la caratteristica principale dei prodotti agricoli?
Di essere strettamente legata ai cicli biologici delle piante che si devono coltivare e quindi avere cicli lunghi e un’offerta rigida.
Che cos’è la PAC?
La Politica agraria comune (PAC) consiste in una serie di norme che regolano la produzione, gli scambi e la lavorazione dei prodotti agricoli all’interno dell’Unione Europea (UE).
Che cosa si intende per credito?
Per credito si intende l’operazione che comporta lo scambio di una prestazione attuale con la promessa di una futura.

STOP AND SUMMARY
Characteristics of agricultural products markets
What is the main characteristic of agricultural products?
Agricultural products are strictly related to the biologic cycles of the crops that are intended to be grown. This leads to long cycles and to an inelastic supply.
What is CAP?
It is the acronym for Common Agricultural Policy. It consists of a series of rules that control productions, exchanges and processing of agricultural products within European Union (EU).
What is Credit?
It is the exchange of a current performance for the promise of a future one.

ECONOMIA E AGROSISTEMI
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VOLUME 1