Contributi previdenziali e assistenziali
Si tratta di contributi obbligatori che tutti i lavoratori (sia autonomi che dipendenti) sono tenuti a versare. Gli enti principali che gestiscono questi contributi sono l'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e l'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro), ma nel panorama nazionale esistono molti altri enti professionali previdenziali.
Questi contributi vengono applicati al nascere di un rapporto di lavoro dipendente o all'inizio dell'attività di lavoro autonomo, in quanto si verificano le condizioni per cui il lavoratore viene iscritto all'assicurazione sociale obbligatoria. Questo grava sia sugli iscritti alle assicurazioni sociali obbligatorie (lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti) che sui non iscritti (datori di lavoro, committenti, società, ecc.) a seconda di quanto previsto nelle leggi speciali che le regolano.
Il calcolo della contribuzione si effettua sulla base della retribuzione giornaliera corrisposta al lavoratore, in relazione alla qualifica e alle mansioni da lui svolte e determinate dal Contratto Collettivo Provinciale.
Fino al 31/12/2005 se la retribuzione giornaliera era al di sotto del salario medio convenzionale si applicava quest'ultimo che era determinato, in misura diversa, a seconda delle zone del territorio agricolo nazionale, con Decreto del Ministero e della Previdenza Sociale (art. 28 DPR 27/04/68 n. 338). Dal 01/01/2006 la retribuzione non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi o individuali se più favorevoli. La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell'art. 7 della Legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale (stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli) per il numero di giornate indicate nella "Tabella D", in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l'azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con Decreto 8 maggio 2015 del Ministero del Lavoro è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l'anno 2015, in Euro 55,05.
Per l'anno 2015 le aliquote da applicare a coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, comprensive del contributo addizionale del 2%, sono le seguenti:
• 22,8% (ridotta al 21,8% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
• 21,4% (ridotta al 19,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Si precisa, inoltre, che l'importo del contributo addizionale, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico previsto, è pari, per l'anno 2015, a 0,66 € a giornata.
Contributi consortili
Dei contributi consortili fanno parte tutti i contributi pagati dall'azienda agricola ad enti (pubblici o privati) responsabili della manutenzione e della gestione di aree più o meno vaste.
Sono soggette a questi contributi solo le aziende ricadenti all'interno di tali aree. Può così succedere che alcune aziende non paghino questo genere di contributi, mentre altre ne paghino più di uno perché ricadono in un'area soggetta contemporaneamente a più consorzi o altri enti.
Esistono poi altri tipi di consorzi come i consorzi di irrigazione che possono essere anche uniti a quelli di bonifica o i consorzi stradali, generalmente di dimensioni inferiori rispetto ai precedenti, che gestiscono la manutenzione di strade private ad uso di più proprietari terrieri che ne usufruiscono. Non esistono formule precise per il calcolo di questi contributi, generalmente vengono calcolati con le formule dei riparti della matematica finanziaria che utilizzano parametri finanziari (come i redditi catastali) e parametri tecnici indicati dal consorzio stesso (come l'estensione aziendale).
IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
Si tratta di un'imposta a carico di tutti gli imprenditori agricoli, titolari di reddito agrario e di coloro che esercitano attività di allevamento e stabiliscono il reddito sulla base di un calcolo che fa leva sul quantum di animali allevati. Non sono, invece, soggetti ad IRAP agricola gli imprenditori agricoli il cui volume d'affari annuo non superi i 7.000 euro e non soggetti agli obblighi IVA.
• Tributi e imposte: aggiornamenti
• Legge 20/2006
• Il rilevamento delle particelle
• Esercizi sul bilancio economico agrario
Per determinare la base imponibile dell'IRAP agricola si prendono i compensi soggetti all'IVA al netto di determinati elementi, come i beni comprati per svolgere l'attività agricola, le somme spese per apprendisti e disabili o le deduzioni forfettarie per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. In sintesi, dunque, per calcolare la base imponibile dell'IRAP agricola si esegue la differenza tra i compensi soggetti a registrazione ai fini IVA e le spese sostenute per svolgere l'attività agricola soggette a registrazione ai fini IVA. L'aliquota, originariamente individuata in misura dell'1,9%, con il D.lgs. n. 66/2014, è stata, ulteriormente ridotta all'1,7% a partire dal 2014; tuttavia, non tutti i soggetti possono fruire di tale aliquota agevolata.
Questa imposta per le aziende agricole dovrebbe essere abolita a partire da gennaio 2016.