Normative nazionali e comunitari, marketing e ambiente 391 Capitolo 17 venti sull ambiente. L impatto ambientale, da non confondere con inquinamento o degrado, mostra dunque quali effetti può produrre una modi ca, non necessariamente negativa, all ambiente circostante inteso in senso lato. La VIA non comporta valutazioni economiche. 5VYTH[P]H JVT\UP[HYPH 1. Direttiva 85/337/CEE: direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; 2. Direttiva 97/11/CE (modi ca della precedente). 5VYTH[P]H UHaPVUHSL - Legge 349/86: istituzione del Ministero dell Ambiente e norme in materia di danno ambientale. - D.P.C.M. 377/88: regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all art. 6 della legge 349/86. - D.P.C.M. 27.12.1988: norme tecniche per la redazione e la formazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all art. 6 della legge 349/86. - D. legisl. 152/2006: Codice ambiente integra i due D.P.C.M. nel recepimento delle direttive. - D. legisl. 04/2008: Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d. legisl. 152/06 recante norme in materia ambientale . - D. legisl. 128/2010: Modi che ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 . Attualmente si presentano due livelli di procedura VIA: 1. a livello nazionale: per opere a rilevante impatto e/o di interesse nazionale, l Autorità competente è il Ministero dell ambiente; 2. a livello regionale: per opere/interventi di minore rilevanza, l Autorità competente è rappresentata dalle Regioni e dalle Province autonome. Lo scopo della valutazione è quello di salvaguardare le risorse ambientali, sottoponendo i progetti ad un analisi di compatibilità con la tutela dell ambiente, e questo non per impedire lo sviluppo economico, ma per garantire che esso avvenga in modo armonico, nel rispetto di tutte le esigenze della popolazione. I soggetti coinvolti nella procedura di VIA sono: 1. il proponente dell opera, che propone il progetto e presenta lo studio d impatto; 2. la pubblica amministrazione, alla quale compete la veri ca della coerenza del progetto con le disposizioni normative vigenti, il controllo della validità dello studio d impatto, la divulgazione, l acquisizione dei pareri del pubblico interessato e la pronuncia del proprio parere di ammissibilità; 3. il pubblico interessato, il quale, con opportune modalità, ha facoltà nella fase istruttoria di esprimersi fornendo il proprio contributo. La procedura di valutazione si svolge attraverso alcune fasi. Il proponente dell opera (ente pubblico o soggetto privato) presenta a un apposito sportello il proprio progetto completo ed una sua sintesi di facile lettura, la prova di un avvenuta pubblicazione su un quotidiano di notizie di interesse pubblico relative all opera, e lo Studio di Impatto Ambientale (SIA). Questo documento si articola in tre parti. La prima, detta quadro di riferimento programmatico, deve illustrare la coerenza dell opera con i piani e i programmi di sviluppo territoriali e settoriali approvati da una preventiva Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La seconda, detta quadro di riferimento progettuale, deve giusti care le scelte di progetto concernenti l ubicazione dell opera e le soluzioni tecniche adottate per ridurre gli effetti negativi. La terza, detta quadro di riferimento ambientale, è lo studio vero e proprio dell impatto. Quest ultima parte prende in considerazione le componenti e i fattori ambientali speci cati dalla normativa per ogni tipologia di opera e ne indica gli impatti