Normative nazionali e comunitarie, marketing e ambiente 377 Capitolo 17 0UKPJHaPVUP VIISPNH[VYPL Z\SSL L[PJOL[[L KLP WYVKV[[P HSPTLU[HYP L etichettatura dei prodotti alimentari deve riportare le menzioni obbligatorie. Esse devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili e indelebili. Alcune di esse devono gurare nello stesso campo visivo. La direttiva 2000/13/Ce sostituisce la direttiva 79/112/Cee del Consiglio sull etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Le indicazioni obbligatorie sono riportate di seguito. 1. Denominazione di vendita. 2. Elenco degli ingredienti, costituito dalla loro enumerazione in ordine decrescente di peso e dall indicazione del loro nome speci co, fatte salve alcune deroghe previste agli allegati I, II, III e III Bis. Nel caso di ingredienti appartenenti a più categorie viene indicata la categoria corrispondente alla loro funzione principale. L indicazione degli ingredienti non è richiesta per: - gli ortofrutticoli freschi; - le acque gassi cate; - gli aceti di fermentazione; - i formaggi, il burro, il latte e la crema fermentata; - i prodotti costituiti da un solo ingrediente quando la denominazione di vendita è identica al nome dell ingrediente o permette di determinare la natura dell ingrediente senza rischio di confusione. O 17.9 Quadro dei prodotti DOP e dei prodotti IGP per Regione (Aggiornato al 15 marzo 2013). Regione Valle d Aosta Piemonte Liguria Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Alcuni additivi ed enzimi non sono considerati come ingredienti; si tratta di quelli utilizzati come ausiliari tecnologici o che sono contenuti in un ingrediente senza svolgere una funzione tecnologica nel prodotto nito. 3. Quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti espressa in percentuale. Questo requisito si applica quando l ingrediente o la categoria di ingredienti: - gura nella denominazione di vendita o è generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita; - è messo in rilievo nell etichettatura con parole, immagini o con una rappresentazione gra ca; - è essenziale per caratterizProdotti Prodotti zare un determinato prodotto aliTotale DOP IGP mentare (possono tuttavia essere 4 0 4 previste alcune eccezioni). 13 7 20 4. Quantità netta espressa in 2 1 3 unità di volume per i prodotti li17 9 26 quidi e in unità di massa per gli altri prodotti. Disposizioni parti17 18 35 colari sono, tuttavia, previste per 8 3 11 i prodotti alimentari venduti al 5 1 6 pezzo e per quelli solidi presen18 18 36 tati in un liquido di copertura. 13 11 24 5. Termine minimo di con6 4 10 servazione. Con indicazione del giorno, del mese e dell anno, 4 3 7 salvo per gli alimenti la cui con14 9 23 servazione è inferiore a 3 mesi 6 2 8 (sono suf cienti giorno e mese), 5 1 6 per gli alimenti con termine mas13 8 21 simo di conservazione di 18 mesi 11 5 16 (sono suf cienti il mese e l anno) o aventi un termine di conser5 4 9 vazione superiore a 18 mesi (è 11 4 15 suf ciente l anno). Il termine è 17 11 28 preceduto dalla dicitura Da consu6 1 7 marsi preferibilmente entro il