Politiche agricole e organizzazione del mercato produttivo (OCM) 327 Capitolo 15 ticoli per l agricoltura e anche in punti vendita al dettaglio o all interno di spacci di produttori. L art. 4, d. legisl. 228/2001, individua varie modalità di vendita: 1. vendita in locali aperti al pubblico, occorre inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune, dove si vuole operare; 2. vendita su aree pubbliche con posteggio (vendita non in forma itinerante, con posteggio), occorre inviare una comunicazione preventiva al Sindaco del Comune, in cui si intende esercitare la vendita, contenente anche la richiesta di posteggio; 3. vendita presso l azienda agricola o altre aree disponibili (vendita in forma non itinerante). Nel caso di vendita esercitata su super ci all aperto nell ambito dell azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Quindi, la vendita cosiddetta a cielo aperto su aree private è esercitabile liberamente, senza alcuna necessità di comunicazione preventiva al Comune. Approfondimento Vendita diretta (il caso della Regione Lombardia) La Regione Lombardia ha sempli cato le procedure relative alla vendita diretta (art. 4, d. legisl. 228/2001). Gli atti necessari per l apertura, il trasferimento di sede o la modi ca dell attività di vendita diretta, come previsti dalla norma nazionale, sono sostituiti dalla presentazione di Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP). La DIAP deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita diretta in sede stabile. Nel caso in cui si tratti di vendita diretta itinerante la DIAP deve essere inviata al Comune del luogo dove risiede l azienda di produzione ed è valida in tutto il territorio nazionale. Quando un mercato agricolo è gestito da un Associazione la richiesta può essere unica per tutti i soggetti iscritti all Associazione stessa. Prima di inoltrare la DIAP è necessario che l azienda abbia ricevuto l autorizzazione sanitaria da parte dei Comuni e delle ASL che attesta l idoneità igienico-sanitaria di locali e attrezzature. Per ogni attività di trasformazione, preparazione, confezionamento, deposito, vendita e/o somministrazione di alimenti devomo essere indicate le fasi che potrebbero essere critiche per la sicurezza degli alimenti. Spetta, quindi, all imprenditore garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei pericoli e dei punti di controllo critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Pertanto, è necessario un manuale aziendale di autocontrollo, speci co per ogni singola realtà e attuare proce- dure semplici, essenziali e compatibili con le dimensioni economiche dell azienda agrituristica. Fatta eccezione per le aziende che operano in regime di esenzione, perché non superano i limiti di fatturato previsti dalla legge e conseguentemente non iscritte al Registro delle imprese, per la vendita diretta in azienda alle cessioni di prodotti agricoli, ottenuti in maniera prevalente dalla coltivazione del fondo e dall allevamento di animali, effettuate da imprenditori agricoli ai sensi dell art. 2135 c.c. si applica il regime speciale in termini di IVA (detrazione forfetizzata con percentuali di compensazione). I piccoli produttori, devono comunque iscriversi al Registro delle imprese qualora intendano esercitare attività di vendita diretta dei prodotti aziendali al di fuori della propria azienda. Alla vendita diretta al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori non si applica la normativa sul commercio neanche per quanto riguarda i requisiti di accesso all attività, alla programmazione della rete distributiva e agli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita, quindi non ci sono obblighi di chiusura domenicale o festiva. La DIAP è una dichiarazione di conformità sia per i requisiti igienico-sanitari dei locali sia per i requisiti di sicurezza delle attrezzature utilizzate. La modulistica è stata predisposta dalla Regione Lombardia il 2 febbraio 2009 con il decreto n. 790 (il DDC n. 10863 del 26/10/2009 aggiorna ulteriormente i modelli e le schede). In ne, il Ministero delle attività produttive ritiene che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 59 del 9 febbraio 1963 siano tuttora valide.