GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

326 a Parte Quarta Mediante la vendita diretta, l imprenditore agricolo può cedere i propri prodotti direttamente al consumatore nale, senza intermediazioni di natura commerciale che determinano un aggravio di costi. Il d.m. del 2007, non essendo di natura regolamentare in quanto, per competenza, la disciplina legislativa in materia agricola spetta alle Regioni, prevede che di seguito le Regioni emanino delle circolari per de nire tutti gli aspetti operativi (per la Regione Lombardia vale la circolare del 11/12/2008). La norma di riferimento è l art. 4, d. legisl. 228/2001 e successive modi cazioni. In particolare, la vendita diretta è esclusa dalla normativa sul commercio ad alcune condizioni: essa deve essere svolta da imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle imprese di cui all art. 8 . Per impresa agricola si intende il soggetto, singolo o collettivo, che svolge attività agricola ai sensi dell art. 2135 c.c. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, con la risoluzione n. 4363/2006 (avente valore di parere non vincolante), non considera necessaria l iscrizione dei piccoli produttori nel Registro delle imprese purché gli stessi intendano esercitare la vendita diretta dei loro prodotti sul fondo di produzione . Del resto gli imprenditori agricoli sono generalmente obbligati a iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese a meno che non siano piccoli produttori, esonerati IVA, cioè aventi un basso volume d affari annuo. Secondo il Ministero, i piccoli produttori devono iscriversi al Registro delle imprese solo se intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti fuori dalla propria azienda; quindi la vendita diretta non implica l iscrizione alla Camera di commercio se viene svolta in azienda. Poiché per vendita diretta si intende quella relativa a prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità è suf ciente solo il 51% dei prodotti propri e il parametro per valutarlo concretamente sono i ricavi. Inoltre, l attività di vendita al dettaglio, può essere operata per prodotti ottenuti direttamente dalla propria azienda senza lavorazione o per prodotti derivati da lavorazione o trasformazione. In generale, le vendite extra aziendali (15.7) possono avvenire in piazze o su strade, facilmente visibili dal consumatore, oppure all interno di supermercati o in prossimità dei negozi di ar- O 15.7 La vendita diretta in azienda, o in locali e negozi speci catamente dedicati, realizza un vantaggioso collegamento tra le esigenze dei produttori e quelle dei consumatori: (a) coltivazioni aziendali di orticole destinate alla vendita diretta; (b) negozio cooperativo attrezzato alla vendita dei prodotti da allevamento animale; (c) spaccio aziendale di un azienda vitivinicola. b c

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