GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare 293 Capitolo 14 o irrigazione, l alto grado di meccanizzazione o l utilizzo improprio della terra possono portare al degrado ambientale, dall altra l abbandono delle attività agricole può mettere a repentaglio il patrimonio ambientale con il rischio di veder scomparire gli habitat seminaturali, la biodiversità e il paesaggio. Le normative vigenti prevedono misure agroambientali di sostegno alle pratiche agricole nalizzate speci camente a contribuire alla conservazione del paesaggio, alla salvaguardia dell ambiente attraverso la tutela delle acque e dei suoli, alla gestione dei ri uti e a metodi di produzione rispettosi della salute dell uomo, come le produzioni biologiche e la tutela della qualità dei prodotti. QQ d 14.2 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio Il concetto di paesaggio, la tutela e il relativo quadro normativo, dal 1939 ad oggi ha subito una notevole evoluzione, infatti la tutela del paesaggio inizia con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, introducendo il concetto di area vincolata e di autorizzazione che doveva essere acquisita per introdurvi delle modi che. Tale legge permetteva di sottoporre a vincolo, con l emanazione di appositi decreti ministeriali, porzioni o interi territori comunali. In seguito è stata integrata con la legge 8 agosto 1986, n. 431, con la quale sono stati introdotti i cosiddetti vincoli morfologici, cioè porzioni di territorio con caratteristiche omogenee, quali la fascia di costa entro una certa profondità dalla battigia, fasce di territorio lungo gli argini dei corsi d acqua, aree coperte da boschi ecc. L art. 1 della legge 431/85 riporta che sono sottoposti a vincolo paesaggistico: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i umi, i torrenti, i corsi d acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come de niti dall articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico. e Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 490 del 1999 ( Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali ), poi abrogato dal d. legisl. 42 del 2004 ( Codice dei Beni culturali e del Paesaggio ), tuttora vigente. Il d. legisl. 42/04 ha riunito, nella parte terza e nella quarta, relativamente agli articoli che riguardano l applicazione delle sanzioni, la materia paesaggistica precedentemente regolamentata dalla legge 1497/39, dalla legge 431/85 nonché da norme riportate in altri impianti legislativi.

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