Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull ambiente a b O 13.6 L illecito ambientale genera azioni sanzionatorie che possono obbligare al ripristino ambientale ante-danno. Capitolo 13 di risarcimento che ristabilisce le condizioni precedenti al danno subito oppure il risarcimento del danno. La formulazione in termini generali dell illecito ambientale è riportata nell art. 311 comma 2, in base al quale: chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato a ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato . Per quanto riguarda le modalità inerenti alla riparazione e i criteri per il risarcimento del danno ambientale viene preferito il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione preesistente al veri carsi dell incidente, a svantaggio delle forme di risarcimento monetarie. il Ministero dell Ambiente ad esercitare l azione per il risarcimento del danno ambientale e ad emanare ordinanze, che diventano immediatamente esecutive, per chiedere l adozione degli interventi di ripristino necessari ai responsabili del danno. Il responsabile è obbligato ad adottare le misure preventive e di ripristino in caso di minaccia o al veri carsi di un danno ambientale, nel caso in cui non realizzi tali interventi, è il Ministero ad adottarli, salvo poi rivalersi sul responsabile per il rimborso delle spese sostenute. I responsabili del danno ambientale sono obbligati al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente (13.6). Il ripristino consiste nella riquali cazione del sito e del proprio ecosistema, tramite qualsiasi azione o insieme di azioni, comprense anche le misure di attenuazione o provvisorie, necessarie a riparare, risanare o, nel caso sia ritenuto ammissibile dall autorità competente, sostituire le risorse naturali o i servizi naturali danneggiati. La risarcibilità dei danni alla persona e dei danni materiali alle cose originati da eventi di inquinamento si fonda sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile extra-contrattuale ai sensi dell art. 2043 del Codice Civile che prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno . QQ 13.2 Interventi a difesa dell ambiente Gli interventi e le attività indirizzate alla protezione dell ambiente, in termini di salvaguardia da fenomeni di inquinamento e di degrado (emissioni atmosferiche, erosione del suolo, ri uti, scarichi idrici, ecc.) costituiscono la quota prevalente delle spese ambientali. Per spese ambientali si intendono le spese sostenute per attività e azioni di: Q protezione dell ambiente, dirette alla prevenzione, alla riduzione e all eliminazione dell inquinamento (emissioni atmosferiche, inquinamento del suolo, ri uti, scarichi idrici, ecc.), e di ogni altra forma di degrado ambientale (erosione del suolo, perdita di biodiversità, salinizzazione, ecc.) (13.7); Q uso e gestione delle risorse naturali, relative all uso e alla gestione delle risorse naturali (risorse idriche, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e ora selvatiche, ecc.) e alla tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento. Sono comprese le spese per le attività di tipo strumentale, ad esempio quelle di monitoraggio e controllo, di ricerca e sviluppo sperimentale, di amministrazione e regolamentazione, di formazione, informazione e comunicazione.