GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

Parte Terza non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi. Secondo la direttiva il costo della prevenzione e riparazione (art. 8) è a carico dell autore del danno, mentre in nel caso di pluralità di autori si applicano le norme nazionali. In caso di inquinamento a carattere diffuso o generale, va esclusa la responsabilità se manca qualsiasi nesso causale con atti di singoli autori. Il costo comprende la lesione dell ambiente, i servizi connessi e le spese di valutazione amministrative e legali, di raccolta dei dati, di controllo e vigilanza. Il titolare del diritto all attuazione delle misure è l autorità pubblica (compreso il diritto al recupero delle somme spese entro 5 anni). I privati hanno il diritto alla salute e al patrimonio, non il diritto al ristoro del danno ambientale. Gli Stati membri designano l autorità competente o le autorità competenti ai ni dell esecuzione dei compiti previsti dalla direttiva 2004/35/Ce. stabilito che spetta all autorità competente individuare l operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutarne la gravità e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell allegato II. A tal ne, l autorità competente è legittimata a chiedere all operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari. Gli Stati membri provvedono af nché l autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie. Decreto legislativo 152/2006 Il Testo Unico sull ambiente (decreto legislativo 152/2006, pubblicato sulla Gazzetta Uf ciale n. 88 del 14 aprile 2006) stabilisce il principio generale della titolarità esclusiva dello Stato della pretesa risarcitoria, stabilendo così che esso agisca a tutela della collettività facendo valere un diritto superindividuale a tutela di un bene collettivo. Si ammette inoltre che anche tutte le persone siche o giuridiche, oltre che gli enti espressione della collettività locale, possano essere colpite dal danno ambientale in senso stretto e, quindi, agire per il risarcimento del danno subito a seguito del deterioramento delle risorse naturali. I privati sono quindi legittimati ad agire per il ristoro del danno all ambiente come de nito dal Testo Unico, e non solo per la tutela dei diritti soggettivi eventualmente lesi dal danno ambientale. In ne, si considera il danno ai singoli beni lesi dal danno ambientale e come tali distinti da quest ultimo e oggetto di tutela in base alle norme ordinarie, limitando l ambito dei diritti tutelabili in via ordinaria alla salute e alla proprietà. Il decreto legislativo 152/2006, art. 300 comma 1, ha previsto che il danno ambientale venga de nito come qualsiasi deterioramento signi cativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell utilità assicurata da quest ultima . Il comma 2 riprende la de nizione della direttiva europea e afferma che: ai sensi della direttiva 2004/35/Ce costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a. a specie e habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria ( ); b. alle acque interne ( ); c. alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale ( ); d. al terreno, mediante qualsiasi contaminazione ( ) . L art. 300 limita la de nizione di danno ambientale a quanto contemplato nella direttiva europea. Il Testo Unico sull ambiente (d. legisl. 152/2006) all art. 311 comma 1, individua il titolare delle azioni di risarcimento del danno nello Stato, attribuendo la legittimazione ad agire solo al Ministero dell Ambiente. La legge stabilisce che siano innanzitutto lo Stato, o suoi rappresentanti, e in particolare gli enti locali o territoriali, i legittimati attivi nell azione diretta a richiedere l azione

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE