GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

Regime di responsabilità in materia di difesa e interventi sull ambiente 281 Capitolo 13 La direttiva 2004/35/Ce si applica a due tipi di attività professionale: 1. le attività economiche ritenute a rischio intrinseco (elencate nell allegato III), già disciplinate da apposite direttive (es. funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione; operazioni di gestione dei ri uti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di ri uti e di ri uti pericolosi; lo scarico o l immissione di inquinanti nelle acque super ciali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione); 2. le attività professionali diverse (non elencate nell allegato III), quando provocano un danno o una minaccia a specie e habitat protetti e sempre che sussista dolo o colpa. I soggetti responsabili possono essere: soggetti privati; soggetti pubblici; una pluralità di autori del danno. Nella direttiva è affermato che la responsabilità ha natura soggettiva (dolo o colpa) per le attività professionali (diverse da quelle dell allegato III) che cagionino danno a specie e habitat. pertanto prevista la responsabilità oggettiva per le attività di cui all allegato III (con conseguente inversione dell onere della prova). La direttiva ha escluso dalla responsabilità civile i seguenti casi: Q fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili; Q rischi nucleari; Q trasporto marittimo di sostanze nucleari; Q inquinamento diffuso; Q difesa nazionale; Q sicurezza internazionale e misure di protezione da calamità naturali; Q mancanza del nesso causale; Q mancanza del dolo e della colpa (nel caso di responsabilità soggettiva); Q mancata prova del danno; Q attività autorizzata (a certe condizioni: vedi punto 20 del preambolo; art. 2, O 13.4 Boni ca e ripunto 1, a); pristino ambientale Q attività delegata (art. 2, punto 6). di discariche dismesse mediante diverse In merito alla valutazione economica del danno ambientale, la direttiva, secondo il tecniche attuabili in chi inquina paga , pretende che siano considerati tutti i costi per il ripristino naturale funzione delle caratprimario o equivalente, ma non prescrive un modello economico di valutazione bensì teristiche del sito. Cinindica alcuni criteri: turazioni perimetrali Q priorità della riparazione primaria; con diaframmi, dreni, captazione e recupero Q in caso di impossibilità o dif coltà, assicurare risorse e servizi equivalenti (riparabiogas, capping e ri- zione complementare) in un luogo vicino; pristini ambientali con Q compensare (e quindi includere nei costi) le spese temporanee in attesa del riprimodellamento discastino naturale; rica, riporto di terreno Q se non è possibile assicurare l equivalenza risorsa-risorsa e servizi-servizi, si vegetale e successivo adotta il metodo della valutazione monetaria; inerbimento e piantuQ la scelta delle opzioni tiene conto della necessità di utilizzare la migliore tecnologia mazioni. disponibile, considerando il costo di essa, il suo effetto anche nella prospettiva futura, il tempo di recupero, la speci cità della situazione del sito, altri fattori culturali e sociali. Per la riparazione del danno al terreno è necessaria una particolare procedura di valutazione del rischio e l eliminazione delle sostanze (13.4). prevista la possibilità di un diverso utilizzo, in base alle norme di assetto territoriale. Viene considerata anche l ipotesi marginale di un ripristino naturale senza interventi umani diretti nei casi in cui ciò sia possibile. Nella direttiva sono state inserite due regole fondamentali per la riparazione del danno ambientale:

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