GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE

280 Parte Terza Per quanto riguarda l ambito della responsabilità civile, il metodo più diffuso a livello europeo è il sistema di attribuzione della responsabilità all impresa, in base a un criterio oggettivo, applicando il polluter pays . L obiettivo comunitario è di avviare una comune disciplina in tema di danno ambientale, al ne di conseguire risultati con costi accettabili per la società. Direttiva 2004/35/Ce La direttiva 2004/35/Ce individua un doppio regime di responsabilità per i danni provocati all ambiente. L art. 3.1 prevede una imputazione oggettiva del risarcimento per danno ambientale se è causato da operatori che svolgono attività professionali de nite rischiose per la salute umana o l ambiente, e una imputazione nel caso di comportamento doloso o colposo dell operatore se il danno alle specie e agli habitat (o una sua minaccia imminente) deriva da un attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa. Il sistema comunitario individua un regime di responsabilità oggettiva per attività pericolose e un regime di responsabilità soggettiva per attività non pericolose, dove il danno oggetto di risarcimento è detto ambientale solo per la prima tipologia di responsabilità e in cui l art. 3.1 esplicita il ruolo di distinzione dei due sistemi, sottoposti poi in concreto alle stesse procedure di reazione a minacce o danni a componenti ambientali. La direttiva 2004/35/Ce riordina e razionalizza la normativa ambientale europea. In modo speci co è stato riconosciuto che la prevenzione e la riparazione del danno seguono il principio chi inquina paga , per cui i soggetti potenzialmente responsabili sono stimolati ad investire nella prevenzione piuttosto che affrontare i costi più elevati della riparazione del danno ambientale. La direttiva ha costituito un obbligo giuridico per gli Stati sin dalla sua pubblicazione. La Corte di giustizia della Comunità Europea con sede in Lussemburgo è comO 13.2 Danno ampetente a giudicare gli Stati per inadempimento anche parziale. bientale evidente dalla colorazione dell acqua. La direttiva 2004/35/Ce stabilisce le seguenti tipologie di danno ambientale: Q danno alle specie e agli habitat naturali protetti, cioè qualsiasi danno che causi signi cativi e negativi effetti al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat; direttiva Habitat 79/409/Cee; direttiva Uccelli 92/43/Cee; Q danno alle acque, indicate nella direttiva quadro 2000/60/Cee (13.2); Q danno al terreno, cioè qualsiasi contaminazione del terreno che comporti un rischio signi cativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi. 13.3 La boni ca ambientale richiede l utilizzo di equipaggiamenti e attrezzature speci che. O Occorre considerare che nella direttiva il danno alle specie e agli habitat è inteso come squilibrio nella conservazione naturale delle risorse e la riparazione privilegiata è quella primaria (cioè il ripristino delle condizioni originarie). Il danno alle acque è invece riferito allo stato e al potenziale ecologico, condizionati dai pro li chimici e/o quantitativi, inoltre la misura di riparazione privilegiata è quella del recupero delle condizioni originarie. Il danno al terreno è circoscritto alle contaminazioni che comportano un rischio signi cativo sulla salute umana (13.3). Secondo la direttiva il danno deve presentare alcune caratteristiche generali, deve cioè essere: concreto; misurabile (o quanti cabile); signi cativo. anche prevista la protezione anticipata: la minaccia imminente, cioè il rischio suf cientemente probabile , ovvero un pericolo attuale e concreto di un danno futuro.

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