272 Parte Terza della Giunta regionale. La Comunità presenta un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da Sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti. Le norme sulle Comunità montane sono estese anche alle Comunità isolane o di arcipelago, che possono essere istituite dai Comuni interessati in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna. Le Città metropolitane O 12.8 Milano, città metropolitana, si gioverebbe molto di una linea circolare della metro. QQ Ad oggi, le aree metropolitane previste dalla normativa vigente sono 15: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli (speci cate nella legge 142/1990); Trieste, Cagliari, Catania, Messina, Palermo (individuate dalle rispettive leggi regionali); Reggio Calabria (individuata nella legge delega per il federalismo scale 42/2009). La delimitazione delle aree è ssata dalla Regione in base alla proposta degli enti territoriali interessati. L istituto delle Città metropolitane reso costituzionale con la legge 3/2001, all articolo 114, come ente costitutivo della Repubblica, al pari di Stato, Regioni, Province e Comuni. Il secondo comma dell articolo 114 riconosce, poi, alle Città metropolitane, al pari degli altri enti locali, il rango di enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni. 12.3 Figure giuridiche nelle attività agricole Le gure giuridiche nell agricoltura italiana sono rappresentate dalle organizzazioni di produttori, dalle integrazioni orizzontali e verticali nel settore agroalimentare e dai distretti produttivi agrari Organizzazione dei Produttori (OP) L Organizzazione dei Produttori è un modello organizzativo che presenta in Italia una elevata diffusione, garantendo un importante contributo al miglioramento della competitività delle liere agroalimentari. Gli operatori agricoli riescono così a gestire e a concentrare la propria offerta produttiva con l obiettivo di recuperare potere di mercato nella liera agroalimentare. Il ne principale delle Organizzazioni dei Produttori e delle forme associate è quello di valorizzare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica dei produttori aderenti attraverso: Q la concentrazione dell offerta e della commercializzazione diretta della produzione dei soci; Q la programmazione della produzione; Q il contenimento dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi all origine; Q lo sviluppo di tecniche di produzione all insegna del rispetto dell ambiente e del benessere degli animali, nonché dei processi di rintracciabilità alimentare; O 12.9 Esempio di orQ l impiego di tecnologie innovative e la realizzazione di interventi di logistica; ganizzazione di proQ lo sviluppo di nuovi mercati; duttori associati sotto Q la partecipazione alla gestione delle crisi di mercato. un marchio unico. Le Organizzazioni dei Produttori sono state introdotte nell ambito del regolamento Ce 2200/1996 con la riforma della Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore degli ortofrutticoli. L attuale OCM ortofrutta assegna un ruolo centrale alle Organizzazioni dei Produttori, costituiti da organismi con personalità giuridica che raggruppano gli operatori nel settore ortofrutticolo, con compiti di programmazione e di commercializzazione della produzione, di concentrazione dell offerta e di promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell ambiente.