Pubblica amministrazione, Enti territoriali e gure giuridiche in agricoltura 267 Capitolo 12 delega del Parlamento (nei casi in cui la materia da regolare sia caratterizzata da complessità) e i decreti legge (in caso di urgenza e necessità), che decadono se entro sessanta giorni non sono convertiti da una legge del Parlamento. La Corte costituzionale garantisce la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, che non devono essere in contrasto con le norme della Costituzione. O 12.2 Palazzo Chigi, la sede del Governo italiano. Il potere giudiziario è af dato: 1. alla Magistratura ordinaria, che esercita - la giustizia civile, de nendo le controversie tra i privati, - la giustizia penale, che accerta e punisce i reati. Si compone di giudici monocratici (es. giudice di pace, giudice per le indagini preliminari) o collegiali (es. tribunali, corti d appello, cassazione); 2. alla Magistratura amministrativa, che si occupa delle controversie tra i privati e i pubblici poteri; è composta da giudici collegiali (es. Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali); 3. alle Commissioni tributarie, che de niscono le controversie di natura tributaria fra i contribuenti e il sco; sono costituite da giudici collegiali (es. Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale). Il potere esecutivo è assegnato al Governo, a cui spettano la politica generale dello Stato e la direzione dell attività statale, e all Amministrazione pubblica, che agisce in relazione agli interessi pubblici (12.2). Il Capo dello Stato rappresenta il garante del corretto funzionamento delle pubbliche istituzioni. L insieme delle istituzioni che tutelano i pubblici interessi individuati dalla legge, costituisce la Pubblica amministrazione. Le funzioni amministrative di norma presentano carattere autoritativo, perché prevedono l esercizio del potere e incidono obbligatoriamente sulla libertà e sui beni dei soggetti. L attività della Pubblica amministrazione, che di norma è discrezionale, consiste in una serie di atti compiuti per raggiungere obiettivi di pubblico interesse e con ni concreti, poiché genera effetti pratici su determinate situazioni, cura le proprie nalità in modo immediato, assume iniziative senza che ne sia fatta richiesta da altri soggetti e ha il potere di imporre l osservanza dei suoi atti. La Pubblica amministrazione si può classi care in: Q attiva, compie atti concreti per soddisfare in modo immediato gli obiettivi pubblici, distinti in: 1. atti deliberativi, se consistono in dichiarazioni che manifestano una volontà; 2. atti attuativi, se eseguono precedenti manifestazioni di volontà; 3. atti esecutivi, se sono relativi ad atti materiali; Q consultiva, esprime pareri, valutazioni e apprezzamenti alle autorità che hanno funzioni di amministrazione attiva; Q di controllo, accerta se le attività amministrative rispettano le conformità di legge, le regole di buona amministrazione e le prescrizioni tecniche. L art. 5 della Costituzione dispone il decentramento dei servizi amministrativi che dipendono dallo Stato, riconoscendo l autonomia degli enti territoriali. La Costituzione enuncia i principi che regolano l ordinamento della Repubblica italiana e ssa i rapporti fra i poteri dello Stato: 1. principio di legalità: la Pubblica amministrazione deve agire nell osservanza delle disposizioni di legge e rispettare i diritti delle persone; 2. principio di buon andamento: le attività amministrative devono agire con prontezza, trasparenza, ef cienza e con economicità di mezzi; 3. principio di imparzialità: la Pubblica amministrazione deve svolgere la propria attività senza disparità di trattamento e senza indebite protezioni.