Capitolo 14 Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare

Capitolo 14 - Le normative nei settori agroambientale e agroalimentare

CONCETTI CHIAVE

• Politiche agricole di riequilibrio fra attività umane e ambiente
• Normative europee, nazionali, regionali di tutela: agricoltura, ambiente, alimentazione
• Normative agroambientali
• Normative agroalimentari

14.1 II panorama introduttivo

Uno degli obiettivi primari perseguito dalle normative europee e nazionali per conseguire la sostenibilità ambientale delle economie e dei comportamenti sociali è il raggiungimento di un eguilibrio fra l’uomo, il suo stile di vita, le sue attività e l’ambiente in cui vive e lavora.
Il successo dell’agricoltura rispetto alle attese della società, pur consentendo un’adeguata remunerazione per gli operatori, risiede nella capacità dell’impresa agricola di concorrere alla protezione delle risorse naturali e allo sviluppo eguilibrato del territorio e allo stesso tempo produrre alimenti che garantiscono genuinità, salubrità, tracciabilità.
In guest’ottica generale, agricoltura, ambiente e alimentazione entrano in un rapporto organico, inscindibile e complesso, il cui eguilibrio dipende soprattutto dalle politiche ambientali, agroalimentari e commerciali. Così l’alimentazione sana e naturale instaura un profondo legame, con i metodi di coltivazione e produzione del cibo, con l’agricoltura che interagisce con la natura sia perché durante l’intera catena produttiva si possono verificare processi in grado di ripercuotersi sulla salute dell’ambiente, sia perché svolge un ruolo fondamentale nel preservarne l’equilibrio. Infatti, se da una parte l’uso eccessivo di antiparassitari e di fertilizzanti, le pratiche inadatte di bonifica o irrigazione, l’alto grado di meccanizzazione o l’utilizzo improprio della terra possono portare al degrado ambientale, dall’altra l’abbandono delle attività agricole può mettere a repentaglio il patrimonio ambientale con il rischio di veder scomparire gli habitat seminaturali, la biodiversità e il paesaggio. Le normative vigenti prevedono misure agroambientali di sostegno alle pratiche agricole finalizzate specificamente a contribuire alla conservazione del paesaggio, alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la tutela delle acgue e dei suoli, alla gestione dei rifiuti e a metodi di produzione rispettosi della salute dell’uomo, come le produzioni biologiche e la tutela della qualità dei prodotti.

14.2 Normativa e dottrina della tutela del paesaggio

Il concetto di paesaggio, la tutela e il relativo quadro normativo, dal 1939 ad oggi ha subito una notevole evoluzione, infatti la tutela del paesaggio inizia con la legge 29 giugno 1939, n. 1497, introducendo il concetto di area vincolata e di autorizzazione che doveva essere acquisita per introdurvi delle modifiche. Tale legge permetteva di sottoporre a vincolo, con l’emanazione di appositi decreti ministeriali, porzioni o interi territori comunali. In seguito è stata integrata con la legge 8 agosto 1986, n. 431, con la quale sono stati introdotti i cosiddetti vincoli morfologici, cioè porzioni di territorio con caratteristiche omogenee, quali la fascia di costa entro una certa profondità dalla battigia, fasce di territorio lungo gli argini dei corsi d’acqua, aree coperte da boschi ecc.
L’art. 1 della legge 431/85 riporta che sono sottoposti a vincolo paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Successivamente è stato emanato il decreto legislativo 490 del 1999 (“Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali”), poi abrogato dal d. legisl. 42 del 2004 (“Codice dei Beni culturali e del Paesaggio”), tuttora vigente.
Il d. legisl. 42/04 ha riunito, nella parte terza e nella quarta, relativamente agli articoli che riguardano l’applicazione delle sanzioni, la materia paesaggistica precedentemente regolamentata dalla legge 1497/39, dalla legge 431/85 nonché da norme riportate in altri impianti legislativi.

Approfondimento

La legislazione regionale

Valle d’Aosta
• Legge regionale 27/05/1994 n. 18 - Deleghe ai comuni della Valle d’Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.
• Legge regionale 06/04/1998 n. 11 - Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta.
• Legge regionale 05/02/2004 n. 1- Disposizioni in materia di riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica e di definizione degli illeciti edilizi nel territorio della Valle d’Aosta.
• Piano Territoriale Paesistico approvato dal Consiglio regionale nel 1998.
Piemonte
• Legge regionale 05/12/1977 — Tutela e uso del suolo, e successive modifiche e integrazioni - Testo coordinato.
• Legge regionale 03/04/1989 n. 20 - Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici.
• Piano paesaggistico regionale adottato con DGR n. 53 -11975 del 4 agosto 2009.
Lombardia
• Legge regionale 11/03/2005 n. 12 - legge per il governo del territorio.
Trentino Alto Adige province di Bolzano e Trento
• Legge Provinciale di Bolzano 23/12/1987 n. 35 - Integrazione della L.P. 25 luglio 1970, n. 16 modificata dalla L.P. 19 settembre 1973, n. 37, sulla tutela del paesaggio.
• L.P. 25 luglio 1970, n. 16 - Tutela del paesaggio.
• L.P. 24 luglio 1957, n. 8 - Tutela del paesaggio.
• L.P.Trento 19 novembre 1979, n. 11 - Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge provinciale 6 settembre 1971, n. 12 sulla tutela del paesaggio.
• L.P.Trento 6 settembre 1971, n. 12 Tutela del paesaggio.
Veneto
• Legge regionale 23/04/2002 n. 11 — Norme per la tutela del territorio.
FriuliVenezia Giulia.
• Legge regionale 23/02/2007 n. 5 - Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio.
• Piano di governo del territorio Regione Friuli Venezia Giulia.
Liguria
• Legge regionale 04/09/1997 n. 36 - legge urbanistica regionale.
• PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento paesistico) - approvato con DCR 26/2/1990 n.6. LR 21 agosto 1991 n.20-“Riordino delle competenze per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali”.
• Circolare di applicazione della LR 20/1991 in data 25/06/1996.
• Documento congiunto Regione-Soprintendenza per l’interpretazione e l’applicazione delle norme del PTCP ed elenco dei manufatti emergenti e sistemi di manufatti emergenti.
• Protocollo d’intesa tra Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria e la Regione Liguria per introdurre specificazioni e semplificazioni dei criteri di redazione dei contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento rapportate alle peculiarità del territorio ligure.
Emilia Romagna
• Legge regionale 24/03/2000 n. 20 - Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio.
• Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR).
Toscana
• Legge regionale 03/01/2005 n. 1 - Norme per il governo del territorio.
• Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana - approvato dal Consiglio regionale il 24 luglio 2007 con delibera n. 72.
• Intesa del 23 gennaio 2007 tra il Ministero per i Beni culturali e la Regione Toscana per la redazione della disciplina paesaggistica e integrazione del 24 luglio 2007.
Umbria
• Legge regionale 24703/2000 n. 27 - Piano urbanistico territoriale.
• Legge regionale 22/02/2005 n. 11 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale.
• Piano paesaggistico regionale (PPR) - strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualità paesaggistica nel rispetto della Convenzione europea del Paesaggio e del Codice per i Beni culturali e il Paesaggio di cui al d.legisl. 22 gennaio 2004, n. 42.
Marche
• Legge regionale 05/08/1992 n. 34 - Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio.
Puglia
• Legge regionale 31 /05/1980 n. 56 -Tutela e uso del territorio.
• Legge regionale 27/07/2001 n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio.
• Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia -adottato con delibera n. 1435 del 2 agosto 201 3.
Abruzzo
• Legge regionale 03/07/1996 n. 47 - Sub-delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio.
• Legge regionale I 3702/2003 n.2 - Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali, in attuazione della parte III del d. legisl. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
• Legge regionale 28/03/2006 n. 5 - Adeguamento della L.R. 13 febbraio 2003, n. 2, così come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2004, n.49: Disposizioni in materia di beni paesaggistici e ambientali.
• Piano Paesaggistico Regionale Regione Abruzzo.
Basilicata
• Legge regionale 04/08/1987 n. 3 - Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.
• Legge regionale 12/02/1990 n. 20 - Piani regionali paesistici di area vasta.
• Legge regionale 02/09/1993 n. 50 - Funzioni amministrative riguardanti a protezione delle bellezze naturali.
• Legge regionale 09/1 1/1993 n. 56 - Integrazione alla L.R. 2 settembre 1993, n. 50 di modifica e integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 concernente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure.
• Legge regionale I 1/08/1999 n. 23 - Tutela, governo e uso del territorio.
• Legge regionale 27/03/2000 n. 25 - Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50.
Lazio
• Legge regionale 06/07/1998 n.24 - Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico.
• Legge regionale 22/12/1999 n. 38 - Norme sul governo del territorio.
• Piano Paesaggistico regionale Regione Lazio.
Calabria
• Legge regionale 16/04/2002 n. 19 - Norme per la tutela, governo e uso del territorio - legge urbanistica della Calabria.
• Legge regionale 18/1 1/1995 n.24 - Norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni ambientali, paesistici e culturali.
• Legge regionale 22/12/2004 n. 16 - Norme sul governo del territorio.
• Piano Territoriale regionale Regione Campania - Deliberazione n. 1956 del 30 novembre 2006
• L.R. 22 Dicembre 2004, n. 16-art. 15: Piano Territoriale Regionale - adozione.
Molise
• Legge regionale 01 /12/1989 n. 24 — Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali.
Sicilia
• Legge regionale 27/12/1978 n. 71 - Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.
• Legge regionale 03/10/1995 n. 71 - Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente.
• Piano Territoriale Paesistico Regionale Regione Sicilia.
Sardegna
• Legge regionale 25/12/1989 n. 45 - Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale.
• Legge regionale 25/1 1/2004 n. 8 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.
• Piano Paesaggistico Regionale Regione Sardegna.

14.3 Normativa ambientale, tutela delle acque e dei suoli

Un’efficace tutela dell’ambiente, in particolare delle risorse idriche e del suolo, rappresenta la condizione primaria della sostenibilità dello sviluppo, in equilibrio tra il mantenimento del patrimonio ambientale e le necessità dello sviluppo economico-sociale.
L’acqua è una risorsa assai vulnerabile, purtroppo non infinita, ed è indispensabile per la vita sulla terra, per lo sviluppo, per l’ambiente.
Il tema della difesa del suolo e dell’acqua è strettamente correlato al governo degli usi delle stesse risorse. Nel 1923, con apprezzabile lungimiranza, il Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3267 istituì il vincolo idrogeologico, avente come scopo principale quello di preservare l’ambiente fìsico ed evitare forme di utilizzazione in grado di causare denudazione, avvio di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, ecc., con possibilità di arrecare danno pubblico.
La tutela delle acque viene attuata mediante attività di pianificazione, gestione, controllo e valutazione dei corpi idrici.
Secondo quanto definito dalla normativa europea (direttiva 2000/60/Ce) e nazionale (d. legisl. 152/06 e successive modifiche), la situazione conoscitiva del territorio è monitorata e aggiornata in relazione all’identificazione dei corpi idrici, all’individuazione delle reti di monitoraggio, alla classificazione qualitativa dei corpi idrici e al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Normativa di riferimento

 D. legisl. 13 ottobre 2010, n. 190 - Attuazione della direttiva 2008/56/Ce che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino.
 D. legisl. 11 febbraio 2010, n. 22 - Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
 D. legisl. 7 aprile 2006 - Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
 D. legisl. 3 aprile 2006 n. 152 - Norme in materia ambientale.
 Direttiva 2006/118/Ce sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento.
 Direttiva 2000/60/Ce, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materie di acque.
 D. legisl. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde”.
 Legge 11 dicembre 2000, n. 365 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre e ottobre 2000”.
 D. legisl. 11 maggio 1999, n. 152, “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.
 Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 - Direttive tecniche per d’individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico.
 Legge 5 gennaio 1994, n. 36, “Disposizioni in materia di risorse idriche”.
 Legge 5 gennaio 1994, n. 37, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti , dei laghi e delle altre acque pubbliche”.
 Direttiva 91/271/Cee - Trattamento delle acque reflue urbane.
 Direttiva 91/676/Cee - Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
 Legge 18 maggio 1989, n. 183 - “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

14.4 Normativa ambientale e gestione dei rifiuti, liquami e reflui

La gestione dei reflui e dei rifiuti nelle aziende agricole rappresenta un notevole onere per l’imprenditore agricolo che è tenuto a rispettare le norme della Politica
Agricola Comunitaria e della legislazione nazionale e regionale sul loro smaltimento e sulla salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento di sostanze pericolose.
La normativa nazionale riguardante la gestione dei rifiuti, in base ai principi fìssati a livello comunitario, stabilisce che da parte delle autorità competenti devono essere adottate in via prioritaria tutte le iniziative tese a prevenire la produzione di rifiuti e a ridurre quindi la pericolosità degli stessi. La definizione normativa dei rifiuti in Italia data dall’art. 183 del d. legisl. 3 aprile 2006 n. 152 (il cosiddetto Testo Unico, modificato dal d. legisl. 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti”).
I rifiuti vengono classificati in base all’origine: in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, in base alle loro caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi (d. legisl. 152/06, art. 184 c. 1).
I reflui da allevamenti costituiscono un importante aspetto nel contesto della normativa ambientale. Le regole giuridiche sulla fertirrigazione sono inoltre strettamente correlate a quelle dei reflui zootecnici.

Normativa

 Legge 10 maggio 1976 n. 319 - “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”.
 Legge 24 dicembre 1979 n. 650 - “Integrazioni e modifiche delle leggi 16/4/1973 n. 171 e 10/5/1976 n. 319, in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”.
 Disposizioni del Ministero LL. PP. 4 febbraio 1977 - “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d), e) della legge 10 maggio 1976 n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”. Allegato n. 5.
D.L. 30 dicembre 1981 n. 801 - “Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”.
Legge 5 marzo 1982 n.62 - “Conversione in legge del D.L. 30/12/1981 n. 801”.
 Legge 5 gennaio 1994 n. 36 - “Disposizione in materia di risorse idriche”.
 D. legisl.il maggio 1999 n. 152 - “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/Cee concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/Cee relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”.
D. legisl. 3 aprile 2006 n. 152 - “Norme in materia ambientale”.
D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.
Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del d. legisl. 101/2013 - Nuova disciplina di operatività del Sistri - Imprese di interesse strategico nazionale.
 Decreto direttoriale Min. Ambiente 7 ottobre 2013 - Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti.
 Dpr 13 marzo 2013, n.59 - Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
 Direttiva Commissione Ue 2013/2/Ue - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Modifica della direttiva 94/62/Ce.
 Dm Politiche agricole 6 dicembre 2012 - Interventi di gestione ecologica degli imballaggi nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
Legge 4 aprile 2012, n. 35 - Conversione in legge del d. legisl. 5/2012 (“Semplificazioni”) - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell’aria, territorio.
D. legisl. 9 febbraio 2012, n.5 - Decreto-legge “Semplificazioni” - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, appalti, energia, tutela dell’aria, territorio.
 D. legisl. 7 luglio 2011, n. 121 - Attuazione della direttiva 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente - Attuazione della direttiva 2009/123/Ce - Modifiche alla Parte IV del d. legisl. 152/2006 - Modifiche al d. legisl. 231/2001.
Dm Ambiente 18 febbraio 2011, n. 52 - regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - cd. “T.U. Sistri”.
Dm Ambiente 27 settembre 2010 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica -Abrogazione Dm 3 agosto 2005.
Dm Ambiente 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - Sistri.
Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/99/Ce - Tutela penale dell’ambiente.
 Dm Ambiente 29 gennaio 2007 - d. legisl. 18 febbraio 2005, n. 59 - Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti.
 D. legisl. 8 novembre 2006, n. 284 - Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.
 Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2006/12/Ce - direttiva relativa ai rifiuti.
Dm Ambiente 5 aprile 2006, n. 186 - Rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure semplificate di recupero - Modifiche al Dm 5 febbraio 1998.

14.5 Normativa europea, nazionale e regionale sulle produzioni biologiche

L’agricoltura biologica ha come obiettivo il rispetto dell’ambiente, degli eguilibri naturali e della biodiversità. Le norme generali di produzione biologica vietano l’uso di gualsiasi tipo di organismo geneticamente modificato (OGM).
Il logo biologico e il sistema di etichettatura indicano al consumatore che il prodotto è stato ottenuto seguendo la regolamentazione europea sull’agricoltura biologica. A partire dal 1 luglio 2010, l’uso del nuovo logo è obbligatorio per tutti i prodotti biologici realizzati nel rispetto della normativa comunitaria.
Per assicurare che tutti gli operatori rispettino la regolamentazione, sono effettuati controlli in ogni fase produttiva dell’agricoltura biologica. Il regolamento Ce n. 834/2007 stabilisce che uno dei principali obiettivi della produzione biologica è guello di fornire prodotti di alta gualità.
Il regolamento 271/2010 della Commissione ha stabilito le modalità di applicazione della normativa in merito al logo di produzione biologica dell’Unione Europea.
Il logo biologico dell’UE deve avere un’altezza minima di 9 mm e una larghezza minima di 13,5 mm; la proporzione fra altezza e larghezza deve essere sempre di 1 : 1,5. In via del tutto eccezionale le dimensioni minime possono essere ridotte a un’altezza di 6 mm per confezioni molto piccole. Il logo biologico dell’UE può essere combinato con elementi grafici oppure testuali che si riferiscano all’agricoltura biologica purché guesti elementi non modifichino o mutino la natura del logo.

Normativa europea

 Regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (Cee) n. 2092/91.
 Regolamento (Ce) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per guanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
 Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione del 24 marzo 2010 recante modifica del regolamento (Ce) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio, per guanto riguarda il logo di produzione biologica dell’Unione europea.

Normativa nazionale

 D.M. 8 Febbraio 2010 - Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (Ce) n. 834/2007, n. 889/2008, n.1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.
 Nota Esplicativa del D.M. 18354-09 - Documento esplicativo e di chiarimento tecnico circa i contenuti dell’art. 3 decreto Ministeriale n. 18354 del 27/11/2009, recante disposizioni per l’attuazione dei regolamenti Ce n. 834/2007, 889/2008, 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione e la etichettatura dei prodotti biologici.

Approfondimento

Normativa regionale

REGIONE ABRUZZO
• Legge regionale n. 53 del 30/05/1997 - Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare.
REGIONE BASILICATA
• Legge regionale n. 18 del 20 maggio 2002 - Disposizioni per la precauzione in materia alimentare e per la coltivazione, l’allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi modificati e di prodotti da essi derivati, norme per la produzione dei prodotti biologici, tipici...
• Legge regionale n. 14 del 27/04/1999 - Disciplina delle produzioni biologiche regionali.
• Legge regionale n. 12 del 16 marzo 1993 - Produzione biologica e integrata di prodotti agricoli.
REGIONE CAMPANIA
• Delibera di giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2007 che recepisce quanto disposto dal DM 7 aprile 2006 avente ad oggetto “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”.
• Legge regionale n. 24 del 12/08/1993 - Disciplina, promozione e valorizzazione dell’ agricoltura biologica in Campania.
REGIONE EMILIA ROMAGNA
• Legge regionale n.29 dell’ 1/1/2002 - Norme per l’orientamento dei consumi e l’educazione alimentare e per la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva.
• Legge regionale n. 28 del 02/08/1997 - Norme per il settore agroalimentare biologico. N.B. abrogazione della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36.
• Legge regionale n. 16 del 21 /03/1995 - Promozione economica dei prodotti agricoli ed alimentari regionali.
• Legge regionale n. 36 del 26/10/1993 - Norme per I’ agricoltura biologica.
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
• Legge regionale n. 25 del 17 ottobre 2007 - Modifiche alle leggi regionali 25/1996 in materia di agriturismo, 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e 24/2006, in materia di strada del vino.
• Legge regionale n. 15 dell’8 agosto 2000 - Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare.
• Legge regionale n. 36 del 06/12/1999 - Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico bollettino ufficiale.
• Legge regionale n. 32 del 24/07/1995 - Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
• Legge regionale n. 59 del 29/12/1990 - Norme per I’ esercizio e la promozione dell’ agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia.
REGIONE LAZIO
• Legge regionale n. 10 del 6 aprile 2009 - Disposizioni in materia di alimentazione consapevole e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva per minori.
• Legge regionale n. I del 23/01/2006 - Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.
• Legge regionale n. 21 del 30/06/1998 - Norme per l’agricoltura biologica.
• Legge regionale n. 51 del 27/07/1989 - Norme per l’agricoltura biologica.
REGIONE LIGURIA
• Deliberazione di Giunta regionale n. 1283 del 24/10/2003 -Applicazione art.8 comma 3 della L.R. 36/99 - Agricoltura biologica: autorizzazione temporanea all’impiego di alimenti di origine agricola convenzionali su tutto il territorio regionale. Determinazioni.
• Legge regionale n. 36/1999 del 06/12/1999 - Interventi per la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.
• Legge regionale n. 57 del 03/11/1994 - Prima attuazione della legge regionale I febbraio 1994 n. 5 “Norme e interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica” e modifiche alla legge regionale medesima.
• Legge regionale n. 5 del 01/02/1994 - Norme e interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica.
REGIONE LOMBARDIA
• Delibera di Giunta regionale n. 15533 del 12/12/2003 - Approvazione del programma di interventi per lo sviluppo dell’Agricoltura Biologica in Lombardia.
• Legge regionale n. 7 del 07/02/2000 - Norme per gli interventi regionali in agricoltura.
REGIONE MARCHE
• Legge regionale n. 5 del 04/03/2004 - Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche.
• Legge regionale n.4 del 03/04/2002 - Modificazioni della legge regionale 29 dicembre 1997, n. 76 “Disciplina dell’agricoltura biologica”.
• Legge regionale n.76 del 29 dicembre 1997 - Disciplina dell’agricoltura biologica.
• Legge regionale n. 44 del 4 settembre 1992 - Nuove norme per l’agricoltura biologica.
REGIONE MOLISE
• Legge regionale n. 38 del 1l/l1/2005 - Norme per l’agricoltura biologica.
• Legge regionale n. 17 del 13/03/1996 - Norme per l’agricoltura biologica.
REGIONE PIEMONTE
• Delibera di Giunta regionale n. 25-3384 del 02/07/2001 - Istruzioni per l’applicazione della legge I 3/99.
• Legge regionale n. 13 del 25/06/1999 - Norme per lo sviluppo dell’agricoltura biologica.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
• Legge Provinciale n. 3 del 20/01/2003 - Norme per l’agricoltura biologica.
• Legge provinciale n. 12 del 30/04/1991 - Norme per la regolamentazione e promozione dell’agricoltura biologica e della produzione integrata.
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
• Legge regionale n. 13 del 3/11/2009 - Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari di prossimità e per l’educazione alimentare e il consumo consapevole.
• Delibera di Giunta Provinciale n. 1511 del 02/07/2004 - regolamento di esecuzione del Titolo II, Capo I, della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 recante "Norme per l’agricoltura biologica”.
• Legge Provinciale n. 4 del 28/03/2003 - Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati.
• Legge provinciale n. 13 del 10/06/1991 - Norme in materia di agricoltura biologica.
REGIONE PUGLIA
• Legge regionale n.26 del 4/12/2003 - Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati (OGM).
• Legge regionale n.10 del 27/02/1984 - legge regionale: Norme per la disciplina dell’attività venatoria, la tutela e programmazione delle risorse faunistico - ambientali.
REGIONE SARDEGNA
• Legge regionale n. 1 del 19/01 /2010 - Norme per la promozione della qualità dei prodotti della Sardegna, della concorrenza e della tutela ambientale e modifiche alla legge regionale 23 giugno 1998, n. 18
• Legge regionale n. 9 del 04/03/1994 - Norme per la promozione e la valorizzazione dell’agricoltura biologica.
REGIONE TOSCANA
• Legge regionale n. 18 del 27/05/2002 - Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e programmi di educazione alimentare nella Regione Toscana.
• Legge regionale n. 49 del 16/07/1997 - Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.
• Legge regionale n. 31 del 19/04/1994 - Norme per l’agricoltura biologica.
• Legge regionale n. 32 del 17/05/1993 - Contributo alle Associazioni dei produttori biologici toscani.
REGIONE UMBRIA
• Legge regionale n. 21 del 20/08/2001 - Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.
• Legge regionale n. 39 del 28/08/1995 - Norme per la produzione e il controllo dei prodotti biologici. Regionale n. 46 del 28/12/1990 - Norme per la produzione e il controllo dei prodotti biologici.
• Legge e per l’incentivazione del metodo di lotta integrata per la salvaguardia dell’ ambiente.
REGIONE VALLE D’AOSTA
• Legge regionale n.8 del 17/04/2001 - Disposizioni in materia di allevamento bovino, ovino e caprino e di prodotti derivati, ottenuti mediante metodi biologici.
• Legge regionale n. 36 del 16/11/1999 - Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici.
REGIONE VENETO
• Legge regionale n. 18 del 13/08/2004 - Abrogazione di norme regionali del settore primario.
• Legge regionale n. 6 del 1/03/2002 - Norme in materia di consumo di alimenti nelle mense prescolastiche e scolastiche, negli ospedali e nei luoghi di cura e di assistenza.
• Legge regionale n. 24 del 06/04/1990 - Norme relative all’agricoltura biologica e all’incentivazione della lotta fìtopatologica.

14.6 Tutela e normativa dei prodotti alimentari

Le norme di prodotto, i requisiti di produzione e i sistemi di qualità rappresentano idonei strumenti per tutelare e promuovere la qualità dei prodotti. È quindi importante tutelare le denominazioni dei prodotti alimentari, le cui caratteristiche dipendono dal luogo di produzione.
I marchi di tutela sono stati introdotti al fine di tutelare una serie di prodotti agroalimentari. Il regolamento UE n. 510/2006 e il relativo regolamento applicativo n. 1898/2006, hanno condotto alla registrazione di numerose denominazioni di origine e indicazioni di provenienza geografica nazionali per diversi prodotti agroalimentari.
I regolamenti comunitari prevedono due tipologie di protezione:
1. la Denominazione di Origine Protetta (DOP), che definisce un prodotto originario di una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall’origine geografica (intesa come un insieme di fattori naturali e umani). Tutte le fasi produttive devono avvenire nella zona individuata.
2. l’Indicazione Geografica Protetta (IGP), che definisce un prodotto originario della regione o paese le cui caratteristiche possano essere associate all’origine geografica. Almeno una fase della produzione deve avvenire nella zona individuata.
Si tratta di marchi che contribuiscono alla tutela dei prodotti agroalimentari rappresentando una valida garanzia per i consumatori.
Un’altra forma di protezione è la Specialità Tradizionale Garantita (STG) o Attestazione di Specificità (AS), istituita con il reg. (Ce) 509/2006, per tutelare le denominazioni di prodotti che abbiano mantenuto una “ricetta” tradizionale.

Principali normative generali di riferimento, italiane e comunitarie, in materia di alimenti

 Legge 283/1962 - modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
 Decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 - attuazione della legge 283/1962, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
 Regolamento (UE) 931/2011 - repulsiti di rintracciabilità fìssati dal regolamento (Ce) 178/2002 per gli alimenti di origine animale.
 Decreto legge 158/2012 - disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
 Direttiva 2002/99/Ce - regole di polizia sanitaria che regolamentano la produzione, la trasformazione, la distruzione e l’introduzione dei prodotti di origine animale destinati al consumo da parte dell’uomo.
 Regolamento (Ce) 852/2004 e successive modificazioni - igiene dei prodotti alimentari.
 Regolamento (Ce) 854/2004 e successive modifiche - norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
 Regolamento (Ce) 882/2004 - controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.
 Regolamento (Ce) 669/2009 e successive modifiche - modalità di applicazione del regolamento (Ce) 882/2004 in relazione al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale.
 Decreto legislativo 193/2007 - attuazione della direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
 Regolamento (Ce) 2073/2005 e successive modifiche - criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
Regolamento (Ce) 183/2005 e successive modifiche - reguisiti per l’igiene dei mangimi.
 Regolamento (Ce) 767/2009 - immissione sul mercato e uso dei mangimi.
 Regolamento (Ce) 1234/2007 e successive modifiche - organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
Decreto legislativo 109/1992 - attuazione delle direttive 89/395/Cee e 89/396/Cee concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
 Decreto legislativo 77/1993 - attuazione della direttiva 90/496/Cee concernente l’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
 Direttiva 2008/100/Ce - modifica della direttiva 90/496/Cee.
 Decreto legislativo 181/2003 - attuazione della direttiva 2000/13/Ce concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.
Decreto legislativo 114/2006 - attuazione delle direttive 2003/89/Ce, 2004/77/Ce e 2005/63/Ce in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.
 Decreto legislativo 178/2007 - disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 114/2006, nonché attuazione della direttiva 2006/142/Ce.
 Regolamento (Ce) 1924/2006 e successive modifiche - indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
 Regolamento (UE) 432/2012 - compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari.
 Circolare Ministero Sviluppo Economico 22/07/2010 - etichettatura allergeni.
Legge 4/2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e gualità dei prodotti alimentari.
 Decreto ministeriale 209/1996 - disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive 94/34/Ce, 94/35/Ce, 94/36/Ce, 95/2/Ce e 95/31/Ce.
Regolamento (Ce) 1333/2008 e successive modifiche - additivi alimentari.
 Regolamento (Ce) 1334/2008 e successive modifiche - aromi e ingredienti con proprietà aromatizzanti alimentari.
Decreto ministeriale 199/2009 - reguisiti di purezza specifici degli additivi alimentari.
Regolamento (Ce) 1935/2004 - materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e abrogazione delle direttive 80/590/CeE e 89/109/Cee.
Regolamento (Ce) 450/2009 - materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 Regolamento (Ce) 10/2011 e successive modifiche - materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
 Regolamento (UE) 231/2012 - specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati 2 e 3 del regolamento (Ce) 1333/2008.

Approfondimento

Normative settoriali di riferimentoper il settore alimentare

Acque
 Decreto legislativo 31/2001 - attuazione della direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Carni
 Regolamento (Ce) 1760/2000 - sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e abrogazione del regolamento (Ce) 890/1997.
Regolamento (Ce) 1825/2000 - applicazione del regolamento (Ce) 1760/2000.
 Regolamento (Ce) 2160/2003 - controllo della sai-monella e di altri agenti zoonotici specifici negli alimenti.
Decreto ministeriale 22/9/2005 - disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.
Regolamento (Ce) 2075/2005 e successive modifiche - norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichina nelle carni.
 Regolamento (Ce) 543/2008 e successive modificazioni - applicazione del regolamento (Ce) 1234/2007 riguardo alle norme di commercializzazione per le carni di pollame.
 Regolamento (Ce) 566/2008 - applicazione del regolamento (Ce) 1234/2007 riguardo alle norme di commercializzazione per la carne ottenuta da bovini di età non superiore a 12 mesi.
 Decreto ministeriale 08/08/2008 - modalità applicative dei regolamenti (Ce) 1234/2007 e 566/2008.
 Regolamento (Ce) 798/2008 e successive modifiche e aggiornamenti- istituzione di un elenco di paesi terzi, loro zone e compartimenti da cui è possibile importare nella Comunità pollame o prodotti a base di pollame, e definizione delle condizioni di certificazione veterinaria.
 Regolamento (Ce) 1291/2008 - approvazione dei programmi di controllo della salmonella ed elenco dei programmi di controllo dell’influenza aviaria in alcuni paesi terzi, e modifica dell’allegato I del regolamento (Ce) 798/2008.
 Regolamento (Ce) 119/2009 - importazione di carni di leporidi selvatici, di alcuni mammiferi selvatici e di conigli di allevamento.
 Regolamento (Ce) 1047/2009 - modifica del regolamento (Ce) 1234/2007 - commercializzazione carni di pollame.
 Regolamento (Ce) 206/2010 e successive modifiche - elenchi di paesi terzi, territori o loro parti per importazione di animali e carni fresche, e condizioni di certificazione veterinaria.
 Regolamento (Ce) 215/2010 - modifica dell’allegato I del regolamento 798/2008 - controllo malattia di New-castle.
 Regolamento (Ce) 925/2010 - modifica del regolamento 798/2008 - transito nell’Unione di carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia.
 Decreto legislativo 202/2011 - disciplina sanzionatola per la violazione delle disposizioni dei Reg. (Ce) 1234/2007 e 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame.
 Regolamento (UE) 191/2013 - modifica dei Regolamenti 798/2008 e 206/2010, e della Decisione 2000/572/ Ce, riguardo l’attestato di benessere animale nei certificati veterinari.

Cereali e prodotti derivati
 Legge 580/1967 - disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari.
 Decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 - revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma deN’articolo 50 della legge 146/1994.
 Decreto Ministeriale 22/7/2005 - disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno.
 Decreto del Presidente della Repubblica 41 /2013 - regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 187/2001 concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari.

Integratori alimentari
 Decreto legislativo 169/2004 - attuazione della direttiva 2002/46/Ce relativa agli integratori alimentari.

Latte e prodotti derivati
 Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non conforme ai criteri di cui all’all. Ili, sez. 9 del reg. (Ce) 853/2004, riguardo i tenori di germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni (fino al 30 giugno 201 3).
 Decreto legislativo 175/2011 - attuazione della direttiva 2007/61 /Ce relativa a taluni tipi di latte conservato totalmente o parzialmente disidratato destinato all’alimentazione umana.
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 10/12/2008 - misure urgenti in materia di produzione, commercializzazione e vendita diretta di latte crudo per l’alimentazione umana.
 Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 12/11/2011 - proroga Ordinanza ministeriale del 0/12/2008 come prorogata e integrata dall’OM del 02/12/2010.
Decreto Ministeriale 12 dicembre 2012 - informazioni obbligatorie e misure a tutela del consumatore di latte crudo o crema cruda, in attuazione dell’art.8, commi 6 e 9 del ecreto legge 158 del 13 settembre 2012, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012.
 Regolamento (UE) 300/2013 del 27 marzo 2013 - modifìca il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione Europea di latte crudo e prodotti di latte destinati al consumo umano.

Miele
 Decreto legislativo 179/2004 - attuazione della direttiva 2001/110/Ce concernente la produzione e la commercializzazione del miele.
 C.M. 3/2007 - applicazione decreto legislativo 179/2004.

Olio
Decreto ministeriale 14/11/2003 - disposizione nazionale relativa alle norme di commercializzazione dell’olio di oliva di cui al regolamento (Ce) 1019/2002.
 Regolamento (Ce) 640/2008 - modifica del regolamento (Cee) 2568/1991 relativo alle caratteristiche degli oli d’oliva e di sansa e d’oliva e ai metodi di analisi ad essi attinenti.
 Legge 14 gennaio 2013 n. 9 - norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli d’oliva vergini.
 Regolamento (UE) 29/2012 - norme di commercializzazione dell’olio di oliva.

Organismi geneticamente modificati
 Regolamento (Ce) 258/1997 - nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari.
 Decreto legislativo 224/2003 - attuazione della direttiva 2001 /18/Ce concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
 Regolamento (Ce) 1829/2003 - alimenti e mangimi geneticamente modificati.
 Regolamento (Ce) 1830/2003 - tracciabilità ed etichettatura di organismi geneticamente modificati e tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché modifica della direttiva 2001 /18/Ce.

Prodotti a marchio
Regolamento (Ce) 509/2006 - specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (abrogato dal Reg. UE 1151/2012).
Regolamento (Ce) 510/2006 - protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (abrogato dal Reg. UE 1151/2012).
Regolamento (Ce) 1898/2006 - modalità di applicazione del regolamento (Ce) 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (Ce) 1216/2007 - modalità di applicazione del regolamento (Ce) 509/2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari.
Regolamento (Ce) 628/2008 - modifica del regolamento (Ce) 1898/2006 relativo a modalità di applicazione del regolamento (Ce) 510/2006.
Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Regolamenti (Ce) 852/2004 e 853/2004
Regolamento (UE) 1151/2012 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Prodotti biologici
Regolamento (Ce) 834/2007 e successive modalitàdi applicazione - produzione ed etichettatura dei prodotti biologici e abrogazione del regolamento (Cee) 2092/1991.
Regolamento (Ce) 889/2008 e successive modificazioni - modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
 Regolamento (Ce) 1235/2008 e successive modificazioni - modalità di applicazione del regolamento (Ce) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi.
 Decreto ministeriale 1 febbraio 2012 - Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività’ con metodo biologico ai sensi dell’articolo 28 del Reg. (Ce) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici.
 Decreto ministeriale 9 agosto 2012 - attuazione del regolamento (Ce) 1235/2008.

Prodotti della pesca
 Direttiva 2006/88/Ce - condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
 Regolamento (Ce) 2406/1996 - norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca.
 Regolamento (Ce) 104/2000 - organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
 Decreto legislativo 148/2008 - applicazione della direttiva 2006/88/Ce relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
Regolamento (Ce) 1250/2008 - modifica del regolamento (Ce) 2074/2005 riguardo alle condizioni di certificazione per l’importazione di prodotti della pesca, molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi destinati al consu o umano.
Regolamento (Ce) 1251/2008 e successive modificazioni - modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/Ce.

Prodotti ortofrutticoli
Regolamento (UE) 543/2011 e successive modificazioni - modalità di applicazione del regolamento (Ce) 1234/2007 nel settore degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.
Regolamento (UE) 1333/2011 - norme di commercializzazione per le banane, norme per il controllo del rispetto di tali norme di commercializzazione e requisiti relativi al settore delle notificazioni nel settore della banana.

Prodotti per una alimentazione particolare
Decreto legislativo 111/1992 - attuazione della direttiva 89/398/Cee concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.
Direttiva 2006/125/Ce - alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.
Direttiva 2006/141/Ce - alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e abrogazione della direttiva 1999/21/Ce.
Direttiva 2009/39/Ce - prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e abrogazione della direttiva 89/398/Cee.

Uova e sottoprodotti
 Regolamento (Ce) 1237/2007 - modifica del regolamento (Ce) 2160/2003 e della decisione 2006/696/Ce per quanto concerne l’immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella.
 Regolamento (Ce) 589/2008 e successive modifiche - applicazione del regolamento (Ce) 1234/2007 riguardo alle norme di commercializzazione per le uova.

Prodotti surgelati
 Decreto legislativo 110/1992 - attuazione della direttiva 89/108/Cee in materia di alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana.

Vini, aceti e alcolici
 Legge 1354/1962 - disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra.
 Legge 82/2006 - disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato del vino.
 Regolamento (Ce) 110/2008 - definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e abrogazione del regolamento (Cee) 1576/89.
 Regolamento (Ce) 491/2009 - modifica del regolamento (Ce) 1234/2007 e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento (Ce) 606/2009 -modalità di applicazione del regolamento (Ce) 479/2008.
 Regolamento (Ce) 607/2009 e successive modifiche - modalità di applicazione del regolamento (Ce) 479/2008.

14.7 La sicurezza sul lavoro in agricoltura

L’agricoltura è caratterizzata da un rischio di infortuni assai elevato, le cui cause derivano dalla tipicità del lavoro agricolo (ribaltamenti di trattrici, attacco/stacco attrezzi pesanti, attrezzi in movimento, esposizione a prodotti pericolosi, operazioni di carico e scarico, ecc.), cui si aggiungono altre criticità (ad esempio guelle relative al settore forestale), che sono rappresentate dalle specifiche caratteristiche dell’ambiente di lavoro, dall’uso di attrezzature pericolose che necessitano di adeguata preparazione e professionalità, dalla difficoltà a eseguire in sicurezza diverse operazioni lavorative.
Da una decina di anni gli infortuni si sono ridotti notevolmente, soprattutto mediante le iniziative dedicate alla formazione e all’aggiornamento dei lavoratori.
La salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, detto anche Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 e da successivi ulteriori decreti.
La valutazione dei rischi è obbligatoria per l’individuazione delle misure per la sicurezza nel luogo di lavoro e consiste nella valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi esercitano la propria attività, tendente a individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e a elaborare il programma dei provvedimenti atti ad assicurare il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve contenere:
1. la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, in cui sono specificati i criteri impiegati per la valutazione medesima;
2. l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
3. l’individuazione dei dispositivi individuali di protezione;
4. il programma delle misure di miglioramento da adottare nel tempo, individuandone i tempi di attuazione e le figure responsabili dell’attuazione;
5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale o territoriale e del medico competente;
6. l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono le attrezzature destinate ad essere indossate e custodite dal lavoratore, aventi funzione di protezione contro uno o più rischi tali da minacciarne la sicurezza o la salute durante le fasi lavorative. I DPI per essere idonei all’uso debbono risultare a norma Ce, adeguati all’attività lavorativa richiesta, efficienti, inoltre devono essere dotati del libretto d’uso e manutenzione.
I principali DPI sono rappresentati da:
1. cuffie e inserti auricolari, in grado di proteggere il lavoratore dai danni provocati dal rumore;
2. occhiali di protezione o visiera, per riparare gli occhi da schegge, sassi ecc.;
3. calzature, con suola antiscivolo e con puntale rinforzato in acciaio;
4. guanti di protezione, per evitare rischi di abrasioni, tagli, e vibrazioni;
5. casco di protezione, per proteggere la testa da eventuali carichi caduti dall’alto.

Per guanto riguarda la trattrice, la protezione del posto di guida è importante per salvaguardare l’operatore in caso di ribaltamento della trattrice, pertanto occorre:
1. la presenza di una struttura di protezione (ROPS) in caso di ribaltamento o capovolgimento;
2. la presenza sul sedile di una cintura di sicurezza, correttamente allacciata, per la ritenzione del conducente.
La struttura di protezione (ROPS) impedisce al mezzo di ribaltarsi oltre un guarto di giro (90°) e garantisce attorno al lavoratore uno spazio sufficiente (Volume di Sicurezza o VdS).
Le strutture di protezione vengono normalmente definite ROPS (Roll Over Protection Strutture) e si suddividono in:
• telai a 2 montanti;
• telai a 4 montanti;
• cabine.
Le cabine sono le uniche strutture in grado di proteggere dalle conseguenze del ribaltamento; inoltre insonorizzano e climatizzano l’abitacolo, limitando l’esposizione ai rumori, agli agenti atmosferici e ai fitofarmaci.
È importante che la struttura di protezione sia mantenuta in buono stato di conservazione.
La presa di potenza posteriore ed eventualmente guella anteriore della trattrice devono essere dotate di protezione fissata sulla trattrice per tutelare la parte superiore e i due lati.
L’albero cardanico deve essere corredato di protezioni che possano coprire tutte le parti in rotazione (albero, giunti e snodi esterni).
Le protezioni dell’albero cardanico e delle prese di potenza devono sovrapporsi per almeno 50 mm guando il cardano è allineato.
Ogni elemento di trasmissione del moto (ad es. le cinghie dell’alternatore, la ventola del sistema di raffreddamento, alberi di trasmissione, coclee, ingranaggi) deve essere protetto.
Le cinghie devono essere in ogni caso dotate di protezione adatta a trattenerle in caso di rottura.
Per la salita sul mezzo la trattrice deve essere dotata di due maniglie e di agevoli gradini (pedale), realizzati in materiale antisdrucciolevole che permetta lo scarico di acgua e fango.
Il sistema di scarico dei fumi e le tubazioni di condotta dell’olio idraulico devono essere protetti.
I dispositivi di sicurezza della trattrice devono essere mantenuti in efficienza mediante la manutenzione periodica programmata in osseguio agli obblighi previsti dall'art. 71, comma 4, lettera a), punto 2 e lettera b) del d.lgs. 81/08.
Le rotoimballatrici sono azionate tramite albero cardanico dalla presa di potenza del trattore.
Le misure di prevenzione prevedono: una apposita barra distanzatrice presso il rullo raccoglitore, sistemi di sicurezza e controllo a seguito di intasamento, protezione dei tragitti della catenaria, delle cinghie, dei rulli e di tutti gli altri dispositivi di formazione della balla, carter di apertura del gruppo legatore, albero cardanico e presa di forza protetti.
È necessario non effettuare lo scarico della rotoballa in pendenza e controllare la corretta tensione delle cuffie e delle catene.
La movimentazione di rotoballe con trattori senza alcuna struttura di protezione del posto guida rappresenta una situazione di grave pericolo.
La movimentazione delle rotoballe richiede l’impiego di macchine idonee con braccio telescopico, munite di protezione del posto di guida, inoltre è bene movimentare una rotoballa per volta, infine è bene non creare cataste troppo alte.
Per guanto concerne le fresatrici rotative, le falciatrici e altre macchine similari, caratterizzate da organi lavoranti che ruotano a forte velocità, devono essere dotate di adeguate protezioni di tali organi.
I rischi collegati agli spandiconcimi sono relativi agli organi rotanti di distribuzione, al carico della tramoggia e agli organi di miscelazione della tramoggia stessa, i guali devono essere protetti da idonea griglia.
Le scale portatili devono essere dotate di: a) dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori oppure puntali da conficcare nel terreno; b) dispositivi o ganci di trattenuta alle estremità superiori per ridurre i rischi di sbandamento o slittamento. Inoltre si rende necessario vincolare la scala per garantire la sua stabilità e le scale in metallo devono essere dotate di pioli antisdrucciolo.
Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 m e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Le vasche dei liquami devono essere corredate di protezioni realizzate con correnti verticali ravvicinati, di idonea altezza per renderle invalicabili e impedire la caduta accidentale all’interno della vasca stessa.
L’impianto elettrico nelle aziende agricole richiede una adeguta progettazione e l’installazione di interruttori differenziali ad alta sensibilità per la protezione dei circuiti terminali. Per motivi di protezione contro gli incendi è necessario anche un interruttore differenziale a protezione di tutte le linee presenti nei luoghi a maggior rischio incendio. L’impianto di messa a terra è richiesto, relativo ai collegamenti equipotenziali con le parti metalliche della struttura e griglia metallica nel pavimento per la protezione, in caso di guasto degli impianti elettrici, anche degli animali. Gli impianti e i relativi componenti devono presentare un idoneo grado di protezione dall’infiltrazione di polvere e umidità.

Approfondimento

Decreto Legislativo 81/08, il Testo Unico Sicurezza

Con il Testo Unico del 2008 e i successivi aggiornamenti (D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009) vengono colmate le carenze della vecchia legislazione.
La normativa istituisce la figura del RLS come rappresentante dei lavoratori che può ispezionare gli impianti e visionare i documenti aziendali relativi alla sicurezza, obbliga il datore di lavoro alla compilazione del Documento diValutazione dei Rischi (DVR) senza possibilità di delega, determina la responsabilità delle aziende appaltatrici nei confronti di quelle subappaltanti, prevede la sospensione delle attività fino alla messa in regola delle aziende inadempienti.
Questo provvedimento riguarda quelle aziende che non rispettano il Testo Unico, che hanno più del 20% dei lavoratori in nero, che sottopongono i dipendenti a turni di lavoro maggiori di quelli consentiti dai Contratti Nazionali di Categoria. In aggiunta al Testo Unico, il Codice Penale fornisce i mezzi per punire atti e comportamenti omissivi che causano l'infortunio o la morte del lavoratore, con i reati di lesioni colpose o omicidio colposo.
Il Testo Unico è composto da 306 articoli accorpati in 13 titoli:
-Titolo I: Disposizioni generali -Titolo II: Luoghi di lavoro
-Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
-Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili
-Titolo V: Segnaletica di sicurezza
-TitoloVI: Movimentazione manuale dei carichi
-Titolo VI LVideoterminali
-TitoloVIILAgenti fìsici (rumore, vibrazioni ...)
-Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici)
-Titolo X:Agenti biologici -Titolo XI:Atmosfere esplosive -Titolo XII: Disposizioni penali -Titolo XIII: Disposizioni finali

Rispetto al D.Lgs. 626/94 sono aumentati gli obblighi e i campi di applicazione, in quanto sono interessate tutte le aziende, anche autonome e familiari, tutti i lavoratori compresi quelli a progetto e a domicilio e tutte le tipologie di rischio. Le figure obbligatorie in azienda sono: il datore di lavoro, l’RSPP, l’RLS, il Medico competente, gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi. L’art.
2 introduce inoltre la figura del preposto, allargando in tal modo le responsabilità a un maggior numero di lavoratori. Il preposto è il lavoratore che, in base alle sue competenze e poteri funzionali, sovrintende all’attività lavorativa garantendo le direttive ricevute.

Norma UNI EN ISO 7010:2012

Per raccogliere e disciplinare le rappresentazioni grafiche (cartellonistica) alla segnaletica di sicurezza, uniformandole a livello internazionale, l’Italia ha recepito la norma UNI EN ISO 7010:2012 (18/10/2012). Le indicazioni riguardano tutti gli ambienti di lavoro che devono comunicare informazioni sulla sicurezza.
Lo scopo della norma è creare uno standard internazionale con pittogrammi comprensibili a tutti, indipendentemente dalla provenienza e lingua parlata.
Ogni pittogramma riporta uno specifico codice URN (Unique Reference Number) che è univoco e universale. La segnaletica attualmente in uso può essere sostituita e in futuro uniformata con i più recenti pittogrammi, anche se ad oggi non c’è alcun obbligo di modifica.

Corsi di formazione

E disciplinata la formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori con corsi di durata diversa a seconda del tipo di incarico ricevuto, del settore di riferimento e del tipo di rischio (art. 37). L’aggiornamento è previsto ogni 5 anni, tranne che per gli addetti al primo soccorso che si devono aggiornare ogni 3 anni.
Tutti i lavoratori devono seguire un corso di formazione sulla sicurezza del proprio luogo di lavoro. Nell’ambito scolastico, i corsi di formazione riguardano tutto il personale.

Documento diValutazione del Rischio

Il Documento diValutazione del Rischio (artt. 28 e 29) deve comprendere tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli che causano stress da lavoro correlato.
Va compilata una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con i criteri utilizzati per la valutazione stessa; l’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici; le misure di prevenzione e di protezione attuate e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati; il programma delle misure da utilizzare per migliorare i livelli di sicurezza; le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate e chi le eseguirà in base alle competenze; i nominativi dell’RSPP, dell’RLS e del Medico competente che ha partecipato alla stesura del Documento. Il DVR va rielaborato in caso di modifiche, in termini di sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro. La data di compilazione del DVR deve avere una data certa, che deve essere autenticata attraverso diverse modalità.
Esempio di segnaletica di divieto
URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale



Esempio di segnaletica di prescrizione
URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale



Esempio di segnaletica di pericolo
URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale



Esempio di segnaletica di emergenza antincendio
URN (Unique Reference Number): numero che identifica in maniera univoca il simbolo internazionale


RIASSUMENDO

• L’obiettivo di sviluppare sistemi colturali, zootecnici e forestali che producano alimenti di qualità, beni e servizi per i consumatori e siano compatibili con la tutela delle risorse ambientali e del paesaggio è perseguito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali.
• In particolare alcune normative riguardano la salvaguardia del paesaggio, altre concernono la tutela dell’ambiente attraverso la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento, l’attuazione del risanamento dei corpi idrici e del suolo e la gestione dei rifiuti, altre si basano sulla sicurezza alimentare come quelle relative all’agricoltura biologica e alla tutela della qualità dei prodotti.

SUMMING UP

The purpose of developing plantation, zootechnical and forest systems which produce quality food, goods and Services for consumers as well as using naturai resources and landscape properly is pursued by community, domestic and regional laws and rules.
In particular, some rules deal with landscape protection, while others are about the environment defense through prevention and pollution reduction, water and ground reclamation, waste management and others are based on food safety, such as in organic agriculture and quality Products protection.
Safety in the workplace, in farm fields, is a matter of great importance for operatore in thè sector.

GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE
GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE