Concetti chiave
• Disciplina europea di responsabilità per danni ambientali• Danno ambientale: prevenzione, riparazione e risarcimento del danno
• Testo Unico sull’ambiente Interventi di salvaguardia ambientale da inquinamento e degrado
• Risorse per la protezione ambientale
• Uso e gestione delle risorse naturali
• Classi di attività e di spese per uso e gestione delle risorse naturali
13.1 Responsabilità e danno ambientale
L’indirizzo politico della Comunità Europea mostra una crescente attenzione alla tutela del bene ambiente. Sin dal 1972, in occasione della Convenzione di Parigi sulla difesa del patrimonio culturale e naturale, la degradazione o la scomparsa di un bene culturale o naturale erano considerate guale depauperamento del patrimonio mondiale.Successivamente si è concretizzato il principio “chi inguina, paga”, detto anche internalizzazione dei costi ambientali, definito dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) nel 1974, che imputa all’inquinatore i costi necessari per raggiungere un livello prestabilito di inquinamento accettabile, in linea con l’obiettivo dello sviluppo sostenibile.
Il principio di diritto internazionale del “chi inquina, paga” (“polluter pays"), che costituisce la base dell’iter legislativo comunitario, è entrato nella definizione del quadro di riferimento della disciplina della responsabilità per danni all’ambiente nell’Europa, cioè la direttiva 2004/35/Ce.
Oggi si può dire che, per quanto concerne la politica ambientale, è avvenuto il passaggio dalla fase della denuncia dei danni a quella della individuazione dei rimedi.
Dal punto di vista dell’ordinamento italiano, i decreti legislativi 152/2006, 208/2008 e 135/2009, rappresentano i più recenti e significativi interventi normativi che disciplinano la figura del danno ambientale, in precedenza regolamentato, in particolare, dall’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
In ambito europeo è stato pubblicato il Libro Bianco sulla responsabilità per danni ambientali, che ha definito un sistema di attribuzione della responsabilità di tipo oggettivo, in cui non si ha retroattività e vengono coperti soltanto i danni tradizionali e la contaminazione di siti causata da attività pericolose.
Per quanto riguarda l’ambito della responsabilità civile, il metodo più diffuso a livello europeo è il sistema di attribuzione della responsabilità all’impresa, in base a un criterio oggettivo, applicando il “ polluter pays”. L’obiettivo comunitario è di avviare una comune disciplina in tema di danno ambientale, al fine di conseguire risultati con costi accettabili per la società.
Direttiva 2004/35/Ce
La direttiva 2004/35/Ce individua un doppio regime di responsabilità per i danni provocati all’ambiente. L’art. 3.1 prevede una imputazione oggettiva del risarcimento per danno ambientale se è causato da operatori che svolgono attività professionali definite rischiose per la salute umana o l’ambiente, e una imputazione nel caso di comportamento doloso o colposo dell’operatore se il danno alle specie e agli habitat (o una sua minaccia imminente) deriva da un’attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa.Il sistema comunitario individua un regime di responsabilità oggettiva per attività pericolose e un regime di responsabilità soggettiva per attività non pericolose, dove il danno oggetto di risarcimento è detto ambientale solo per la prima tipologia di responsabilità e in cui l’art. 3.1 esplicita il ruolo di distinzione dei due sistemi, sottoposti poi in concreto alle stesse procedure di reazione a minacce o danni a componenti ambientali.
La direttiva 2004/35/Ce riordina e razionalizza la normativa ambientale europea. In modo specifico è stato riconosciuto che la prevenzione e la riparazione del danno seguono il principio “chi inquina paga”, per cui i soggetti potenzialmente responsabili sono stimolati ad investire nella prevenzione piuttosto che affrontare i costi più elevati della riparazione del danno ambientale.
La direttiva ha costituito un obbligo giuridico per gli Stati sin dalla sua pubblicazione. La Corte di giustizia della Comunità Europea con sede in Lussemburgo è com-bientale evidente dalla petente a giudicare gli Stati per inadempimento anche parziale. colorazione dell’acqua. La direttiva 2004/35/Ce stabilisce le seguenti tipologie di danno ambientale:
■ danno alle specie e agli habitat naturali protetti, cioè qualsiasi danno che causi significativi e negativi effetti al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat; direttiva Habitat 79/409/Cee; direttiva Uccelli 92/43/Cee;
■ danno alle acque, indicate nella direttiva quadro 2000/60/Cee
■ danno al terreno, cioè qualsiasi contaminazione del terreno che comporti un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi.
Occorre considerare che nella direttiva il danno alle specie e agli habitat è inteso come squilibrio nella conservazione naturale delle risorse e la riparazione privilegiata è quella primaria (cioè il ripristino delle condizioni originarie). Il danno alle acque è invece riferito allo stato e al potenziale ecologico, condizionati dai profili chimici e/o quantitativi, inoltre la misura di riparazione privilegiata è quella del recupero delle condizioni originarie. Il danno al terreno è circoscritto alle contaminazioni che comportano un rischio significativo sulla salute umana.
Secondo la direttiva il danno deve presentare alcune caratteristiche generali, deve cioè essere: concreto; misurabile (o quantificabile); significativo.
È anche prevista la protezione anticipata: la minaccia imminente, cioè il “rischio sufficientemente probabile”, ovvero un pericolo attuale e concreto di un danno futuro.
La direttiva 2004/35/Ce si applica a due tipi di attività professionale:
1. le attività economiche ritenute a rischio intrinseco (elencate nell’allegato III), già disciplinate da apposite direttive (es. funzionamento di impianti soggetti ad autorizzazione; operazioni di gestione dei rifiuti, compresi la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti e di rifiuti pericolosi; lo scarico o l’immissione di inguinanti nelle acgue superficiali o sotterranee che sono soggetti a permesso, autorizzazione o registrazione);
2. le attività professionali diverse (non elencate nell’allegato III), guando provocano un danno o una minaccia a specie e habitat protetti e sempre che sussista dolo o colpa.
I soggetti responsabili possono essere: soggetti privati; soggetti pubblici; una pluralità di autori del danno.
Nella direttiva è affermato che la responsabilità ha natura soggettiva (dolo o colpa) per le attività professionali (diverse da guelle dell’allegato III) che cagionino danno a specie e habitat. È pertanto prevista la responsabilità oggettiva per le attività di cui all’allegato III (con conseguente inversione dell’onere della prova).
La direttiva ha escluso dalla responsabilità civile i seguenti casi:
■ fenomeni naturali eccezionali, inevitabili e incontrollabili;
■ rischi nucleari;
■ trasporto marittimo di sostanze nucleari;
■ inguinamento diffuso;
■ difesa nazionale;
■ sicurezza internazionale e misure di protezione da calamità naturali;
■ mancanza del nesso causale;
■ mancanza del dolo e della colpa (nel caso di responsabilità soggettiva);
■ mancata prova del danno;
■ attività autorizzata (a certe condizioni: vedi punto 20 del preambolo; art. 2, punto 1, a) ;
■ attività delegata (art. 2, punto 6).
In merito alla valutazione economica del danno ambientale, la direttiva, secondo il “chi inguina paga”, pretende che siano considerati tutti i costi per il ripristino naturale primario o eguivalente, ma non prescrive un modello economico di valutazione bensì indica alcuni criteri:
■ priorità della riparazione primaria;
■ in caso di impossibilità o difficoltà, assicurare risorse e servizi eguivalenti (riparazione complementare) in un luogo vicino;
■ compensare (e guindi includere nei costi) le spese temporanee in attesa del ripristino naturale ;
■ se non è possibile assicurare l’eguivalenza risorsa-risorsa e servizi-servizi, si adotta il metodo della valutazione monetaria;
■ la scelta delle opzioni tiene conto della necessità di utilizzare la migliore tecnologia
disponibile, considerando il costo di essa, il suo effetto anche nella prospettiva futura, il tempo di recupero, la specificità della situazione del sito, altri fattori culturali e sociali.
Per la riparazione del danno al terreno è necessaria una particolare procedura di valutazione del rischio e l’eliminazione delle sostanze. È prevista la possibilità di un diverso utilizzo, in base alle norme di assetto territoriale. Viene considerata anche l’ipotesi marginale di un ripristino naturale senza interventi umani diretti nei casi in cui ciò sia possibile.
Nella direttiva sono state inserite due regole fondamentali per la riparazione del danno ambientale:
a. il costo della riparazione è a carico dell’autore del danno;
b. la riparazione va intesa come ripristino materiale (integrale o equivalente).
Solo in via eccezionale si procede al risarcimento pecuniario.
Le azioni di prevenzione (art. 5) previste sono le seguenti:
1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l’operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.
2. Quando la minaccia imminente di danno ambientale persiste, nonostante le misure di prevenzione adottate, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l’obbligo di informare il più presto possibile l’autorità competente.
3. L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
■ chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia imminente;
■ chiedere all’operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;
■ dare all’operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.
4. L’autorità competente richiede che l’operatore adotti le misure di prevenzione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti, se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.
La direttiva, in relazione alle azioni di riparazione (art. 6), precisa quanto segue:
1. Quando si è verificato un danno ambientale, l’operatore comunica senza indugio all’autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:
a. tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e
b. le necessarie misure di riparazione conformemente all’articolo 7.
2. L’autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:
a. chiedere all’operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;
b. adottare, chiedere all’operatore di adottare o dare istruzioni all’operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi;
c. chiedere all’operatore di predere le misure di riparazione necessarie;
d. dare all’operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.
3. L’autorità competente richiede che l’operatore adoti le misure di riparazione. Se l’operatore non si conforma agli obblighi previsti, se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l’autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.
Secondo la direttiva il costo della prevenzione e riparazione (art. 8) è a carico dell’autore del danno, mentre in nel caso di pluralità di autori si applicano le norme nazionali. In caso di inquinamento a carattere diffuso o generale, va esclusa la responsabilità se manca qualsiasi nesso causale con atti di singoli autori.
Il costo comprende la lesione dell’ambiente, i servizi connessi e le spese di valutazione amministrative e legali, di raccolta dei dati, di controllo e vigilanza.
Il titolare del diritto all’attuazione delle misure è l’autorità pubblica (compreso il diritto al recupero delle somme spese entro 5 anni).
I privati hanno il diritto alla salute e al patrimonio, non il diritto al ristoro del danno ambientale.
Gli Stati membri designano l’autorità competente o le autorità competenti ai fini dell’esecuzione dei compiti previsti dalla direttiva 2004/35/Ce.
È stabilito che spetta all’autorità competente individuare l’operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutarne la gravità e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell’allegato II. A tal fine, l’autorità competente è legittimata a chiedere all’operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.
Approfondimento
Esempio di bonifica ambientale
L’area oggetto dell'Intervento fa parte di un programma di riassetto urbano per la futura destinazione a parco verde pubblico.La superfìcie da scavare e inviare a impianto esterno è di circa 1.000 m2.
In fase preliminare sono state determinate le concentrazioni di:
• metalli: arsenico, cadmio, cromo totale, cromo VI, mercurio, nichel, piombo, rame e zinco;
• idrocarburi pesanti C> 12;
• idrocarburi leggeri C< 12;
• idrocarburi policiclici aromatici IPA;
• policlorobifenili PCB.
Queste analisi hanno evidenziato che alcune di queste concentrazioni superavano i limiti previsti. In tutta l’area le stratigrafie dei sondaggi e le fotografìe delle cassette catalogatrici hanno evidenziato la presenza di materiale da riporto (fino ad una profondità di circa 2 m) costituito da mattoni, ciottoli e calcinacci. L’amministrazione Provinciale, ha pertanto disposto l’asportazione di questo strato di terreno e il suo conferimento ad un impianto di smaltimento autorizzato.
Le opere effettuate sono state:
• omologazione del terreno, per determinare il codice identificativo del rifiuto come stabilito dal CER (Catalogo Europeo Rifiuti), che codifica tutte le tipologie di rifiuti (urbani, speciali, pericolosi) e il polo di conferimento idoneo; le tipologie di rifiuti individuate sono state:
- CER 17 05 04: terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- CER 17 05 03: terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- CER 17 09 04: rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione,
• scavo dello strato di terreno di riporto;
• allontanamento del materiale scavato a seconda del tipo di contaminazione riscontrata e della classificazione CER;
• collaudo delle pareti e del fondo di scavo;
• collocazione di nuovo terreno con materiale certificato.
Nell’esecuzione di tale intervento, che sorge in un’area fortemente urbanizzata, sono state prese tutte le precauzioni necessarie per ridurre la produzione e l’emissione di fattori inquinanti (rumori, polveri, vibrazioni, ecc.), e nell’osservanza delle normative nazionali e locali sul rispetto ambientale.
L’esecuzione dei lavori ha comportato anche attività non previste:
1. pulizia e svuotamento di vasche e serbatoi;
2. smaltimento morchie CER 160708;
3. smaltimento reflui del lavaggio e del gasolio CER 160708;
4. smaltimento terre a inceneritore con presenza di oli combustibili CER 160708;
5. demolizione di plinti;
6. recupero di materiale ferroso;
7. assistenza alla bonifica bellica.
Nel campo della bonifica del suolo la tecnica utilizzata è denominata Coaxial Groundwater Circulation-Sparging è un brevetto della società tedesca IEG, che accoppia le collaudate tecnologie di Air Sparging e Soil Vapour Exctraction e consiste nell’iniezione di aria sottofalda nella zona di terreno saturo per rimuovere contaminanti volatili e/o biodegradabili. Questa tecnologia è normalmente utilizzata per la bonifica della falda contaminata da TCE, PCE e altri contaminanti volatili ed è idonea anche per la bonifica di acque sotterranee e di terreno saturo contaminato, e permette diverse soluzioni impiantistiche.
Decreto legislativo 152/2006
Il Testo Unico sull’ambiente (decreto legislativo 152/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006) stabilisce il principio generale della titolarità esclusiva dello Stato della pretesa risarcitoria, stabilendo così che esso agisca a tutela della collettività facendo valere un diritto superindividuale a tutela di un bene collettivo.Si ammette inoltre che anche tutte le persone fìsiche o giuridiche, oltre che gli enti espressione della collettività locale, possano essere colpite dal danno ambientale in senso stretto e, quindi, agire per il risarcimento del danno subito a seguito del deterioramento delle risorse naturali. I privati sono quindi legittimati ad agire per il ristoro del danno all’ambiente come definito dal Testo Unico, e non solo per la tutela dei diritti soggettivi eventualmente lesi dal danno ambientale. Infine, si considera il danno ai singoli beni lesi dal danno ambientale e come tali distinti da quest’ultimo e oggetto di tutela in base alle norme ordinarie, limitando l’ambito dei diritti tutelabili in via ordinaria alla salute e alla proprietà.
Il decreto legislativo 152/2006, art. 300 comma 1, ha previsto che il danno ambientale venga definito come “ qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima".
Il comma 2 riprende la definizione della direttiva europea e afferma che: “ai sensi della direttiva 2004/35/Ce costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a. a specie e habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria (...);
b. alle acque interne (...);
c. alle acque costiere e a quelle ricomprese nel mare territoriale (...);
d. al terreno, mediante qualsiasi contaminazione
L’art. 300 limita la definizione di danno ambientale a quanto contemplato nella direttiva europea.
Il Testo Unico sull’ambiente (d. legisl. 152/2006) all'art. 311 comma 1, individua il titolare delle azioni di risarcimento del danno nello Stato, attribuendo la legittimazione ad agire solo al Ministero dell’Ambiente.
La legge stabilisce che siano innanzitutto lo Stato, o suoi rappresentanti, e in particolare gli enti locali o territoriali, i legittimati attivi nell’azione diretta a richiedere l’azione di risarcimento che ristabilisce le condizioni precedenti al danno subito oppure il risarcimento del danno.
La formulazione in termini generali dell’illecito ambientale è riportata nell’art. 311 comma 2, in base al quale: “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato a ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato".
Per quanto riguarda le modalità inerenti alla riparazione e i criteri per il risarcimento del danno ambientale viene preferito il ripristino dello stato dei luoghi alla situazione preesistente al verificarsi dell’incidente, a svantaggio delle forme di risarcimento monetarie.
È il Ministero dell’Ambiente ad esercitare l’azione per il risarcimento del danno ambientale e ad emanare ordinanze, che diventano immediatamente esecutive, per chiedere l’adozione degli interventi di ripristino necessari ai responsabili del danno.
Il responsabile è obbligato ad adottare le misure preventive e di ripristino in caso di minaccia o al verificarsi di un danno ambientale, nel caso in cui non realizzi tali interventi, è il Ministero ad adottarli, salvo poi rivalersi sul responsabile per il rimborso delle spese sostenute. I responsabili del danno ambientale sono obbligati al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente .
Il ripristino consiste nella riqualificazione del sito e del proprio ecosistema, tramite qualsiasi azione o insieme di azioni, comprense anche le misure di attenuazione o provvisorie, necessarie a riparare, risanare o, nel caso sia ritenuto ammissibile dall’autorità competente, sostituire le risorse naturali o i servizi naturali danneggiati.
La risarcibilità dei danni alla persona e dei danni materiali alle cose originati da eventi di inquinamento si fonda sulla disciplina ordinaria della responsabilità civile extra-contrattuale ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile che prevede che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno".
13.2 Interventi a difesa dell’ambiente
Gli interventi e le attività indirizzate alla protezione dell’ambiente, in termini di salvaguardia da fenomeni di inquinamento e di degrado (emissioni atmosferiche, erosione del suolo, rifiuti, scarichi idrici, ecc.) costituiscono la quota prevalente delle spese ambientali.Per spese ambientali si intendono le spese sostenute per attività e azioni di:
■ protezione dell’ambiente, dirette alla prevenzione, alla riduzione e aH’elimi-nazione dell’inquinamento (emissioni atmosferiche, inquinamento del suolo, rifiuti, scarichi idrici, ecc.), e di ogni altra forma di degrado ambientale (erosione del suolo, perdita di biodiversità, salinizzazione, ecc.);
■ uso e gestione delle risorse naturali, relative all’uso e alla gestione delle risorse naturali (risorse idriche, risorse energetiche, risorse forestali, fauna e flora selvatiche, ecc.) e alla tutela da fenomeni di depauperamento ed esaurimento.
Sono comprese le spese per le attività di tipo strumentale, ad esempio quelle di monitoraggio e controllo, di ricerca e sviluppo sperimentale, di amministrazione e regolamentazione, di formazione, informazione e comunicazione.
Sono invece escluse le attività e le azioni che, anche con un impatto favorevole sull’ambiente, sono finalizzate ad altri obiettivi primari, quali ad esempio la tutela della salute umana, dell’ambiente di lavoro, delle attività economiche, del patrimonio culturale, artistico e architettonico o delle infrastrutture antropiche.
Le spese per la protezione dell’ambiente sono classificate secondo la classificazione CEPA (Classifìcation of Environmental Protection Activities and expenditure - Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente).
Le spese per l’uso e gestione delle risorse naturali sono distinte secondo la classificazione CRUMA (Classifìcation of Resurce Use and Management Activities and expenditures - Classificazione delle attività e delle spese per l’uso e gestione delle risorse naturali).
Nel 2010 le amministrazioni regionali hanno rivolto complessivamente il 63% delle spese ambientali alla protezione dell’ambiente, mentre il 37% è stato destinato all’uso e alla gestione delle risorse naturali (13.8).
Gli interventi di protezione dell’ambiente fanno registrare valori di spesa pro-capite più elevati rispetto alle spese destinate a interventi di uso e gestione delle risorse naturali in tutte le ripartizioni geografiche (13.9).
Osservando le spese per la protezione dell’ambiente effettuate nel nostro Paese, si può rilevare che le amministrazioni regionali del Nord-Est e del Mezzogiorno indirizzano mediamente la guota più elevata ad interventi di protezione e risanamento del suolo, delle acgue del sottosuolo e delle acgue di superfìcie, mentre guelle del Nord-Ovest e del Centro sono dirette ad interventi di tutela della biodiversità e del paesaggio (13.10).
Tra il 2004 e il 2010 la spesa ambientale delle amministrazioni regionali (complessivamente considerate) è aumentata del 5,5%, anche se con un trend alterno nel corso del periodo. Incrementata da 4.103 milioni di euro (pari allo 0,29% del PIL), nel 2004 a 5.072 milioni (0,34% del PIL) nel 2006, la spesa è diminuita raggiungendo 4.625 milioni di euro nel 2007. Nei due anni successivi si è constatato un nuovo incremento, che ha determinato nel 2009 il livello più alto del periodo, cioè 5.128 milioni di euro (pari allo 0,34% del PIL), a cui ha fatto seguito una diminuzione a 4.329 milioni nel 2010.
Nel periodo 2004-2010 si può affermare che il 58,5% della spesa ambientale italiana è stato impiegato dal complesso delle amministrazioni regionali del Mezzogiorno, dove hanno assunto un ruolo preponderante gli interventi tesi al miglioramento e alla manutenzione di infrastrutture ambientali relative alla gestione delle risorse idriche.
In genere i settori ambientali cui le amministrazioni regionali italiane destinano la guota più elevata della spesa ambientale sono:
■ uso e gestione delle risorse idriche (18,9% del totale nel periodo 2004-2010);
■ protezione e risanamento del suolo, delle acgue del sottosuolo e delle acgue di superfìcie (18,1%);
■ protezione della biodiversità e del paesaggio (16,1%);
■ gestione delle acgue reflue (15,4%).
Nel 2010 all’insieme di tali settori è stato destinato il 78% del totale della spesa ambientale sostenuta dalle amministrazioni regionali.
Dal punto di vista territoriale, le amministrazioni regionali del Nord-Ovest e del Centro presentano la guota di spesa ambientale più elevata per gli interventi relativi alla tutela della biodiversità e del paesaggio (rispettivamente 24% e 22% del totale della spesa). Si segnalano le regioni Piemonte e Lazio con valori superiori al 30%, che rappresentano l’incidenza più elevata del periodo 2004-2010.
La spesa ambientale delle amministrazioni regionali del Nord-Est è indirizzata per la maggior parte ad interventi di protezione e risanamento delle acgue di superfìcie, delle acgue del sottosuolo e del suolo (mediamente il 23% della spesa ambientale totale): in Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia la spesa per interventi in tale settore risulta, riferendola alla media del periodo, pari rispettivamente al 38%, 29% e 31% del totale (13.11).
Gli interventi per l’uso e la gestione delle risorse idriche costituiscono, la guota prevalente di spesa ambientale disposta dalle amministrazioni regionali del Mezzogiorno (24% del totale); le incidenze più elevate riguardano Puglia e Basilicata, con valori lievemente superiori al 30%.
Sono in maggior parte spese in conto capitale per realizzare interventi di potenziamento del sistema idrico di approvvigionamento, adduzione e distribuzione, manutenzione delle opere infrastrutturali e risparmio idrico.

13.8 Spesa ambientale delle amministrazioni regionali per settore ambientale di intervento.
R&S : ricerca applicata e sviluppo sperimentale connessi al settore di pertinenza, secondo la classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (COFOG – Classification Of Function Of Government).

13.9 Spesa ambientale destinata alla protezione dell’ambiente
.

13.10 Spesa ambientale delle amministrazioni regionali: valori pro-capite e incidenza sul PIL.
Settore ambientale di intervento
|
Nord
Ovest |
Nord
Est |
Centro
|
Mezzogiorno
|
Italia
|
Protezione dell’aria e del clima |
6.4 |
4,1 |
4,7 |
2,6 |
3,6 |
Gestione delle acque reflue |
12,9 |
19,2 |
14,8 |
15,1 |
15,4 |
Gestione dei rifiuti |
4,4 |
9.3 |
6.9 |
6,4 |
6.7 |
Protezione del suolo delle acque del sottosuolo e delle acque di superfìcie |
19,3 |
23,3 |
15,4 |
16,8 |
18,1 |
Abbattimento del rumore e delle vibrazioni |
2,3 |
1,9 |
2,2 |
0,9 |
1,4 |
Protezione della biodiversità e del paesaggio |
24,3 |
14,4 |
22,3 |
13,3 |
16,1 |
Protezione dalle radiazioni |
2,1 |
1,7 |
1,9 |
0,7 |
1,2 |
R&S per la protezione dell’ambiente |
0,4 |
1,2 |
0,7 |
0,2 |
O,5 |
Altre attività per la protezione dell’ambiente |
0,7 |
0,8 |
2,6 |
0,4 |
0,8 |
Uso e gestione delle risorse idriche |
13,5 |
10,6 |
12,8 |
23,7 |
18,9 |
Uso e gestione delle foreste |
4,8 |
4,2 |
6,3 |
11,5 |
8,7 |
Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche |
2,2 |
2,2 |
3,3 |
3,2 |
2,9 |
Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossilff |
5,8 |
6,1 |
4,7 |
3,6 |
4,5 |
Uso e gestione delle materie prime non energetiche |
0,6 |
0,4 |
1,0 |
0,1 |
0,3 |
R&S per l’uso e la gestione delle risorse naturali |
0,4 |
0,5 |
0,2 |
1,6 |
1,1 |
Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali131 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
Totale |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
13.11 Spesa ambientale delle amministrazioni regionali per settore ambientale di intervento e ripartizione geografica.

13.12 Spesa ambientale delle amministrazioni regionali per settore ambientale distinta tra spesa per interventi diretti e per trasferimenti
Approfondimento
Classificazione del CEPA per la protezione deM’ambiente
1. Protezione dell’ariaCampo d’azione: tutte le attività atte alla prevenzione di emissioni dannose in atmosfera da parte di inquinanti, ma anche tutte le azioni di monitoraggio e di controllo delle emissioni, compresa la valutazione della concentrazione degli inquinanti e quelle di regolamentazione e amministrazione finalizzate alla protezione dell’aria e del clima.
Esclusioni: le attività e le azioni indirizzate al risparmio di energia e delle risorse naturali.
2. Gestione delle acque reflue
Campo d’azione: tutte le attività atte a prevenire l’inquinamento delle acque superficiali quali acque interne di superfìcie, mare e acque salmastre e si occupa dei trattamenti delle acque reflue, compreso il monitoraggio e la verifica della qualità delle acque superficiali e di regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: attività di protezione delle acque del sottosuolo dai danni causati da infiltrazione di sostanze inquinanti e le decontaminzioni e i ripristini dei corpi idrici.
3. Gestione dei rifiuti
Campo d’azione: le attività atte a prevenire la produzione di rifiuti e a raccogliere, trasportare trattare e smaltire i rifiuti prodotti, ad eccezione delle scorie e dei rifiuti altamente radioattivi, compreso il monitoraggio della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e la regolamentazione e amministrazione della gestione dei rifiuti. Esclusioni: attività volte al riciclo di materiali e di materie prime e la bonifica di siti inquinati.
4. Protezione e risanamento di suolo, acque del sottosuolo e di superficie.
Campo d’azione: le attività atte a prevenire e ridurre l’inquinamento di suolo e corpi idrici, compresa la difesa del suolo da erosione, compattamento, incrostazione e salinizzazione, non effettuate per scopi economici (es. agricoltura) e non facenti parte di aree naturali protette. Appartengono a questa classe anche le attività di monitoraggio e controllo e di regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento.
Esclusioni: azioni di recupero di cave e miniere abbandonate volte al ripristino del paesaggio danneggiato, attività di gestione delle acque reflue e servizi di protezione civile.
5. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni
Campo d’azione: le attività atte a monitorare, ridurre o eliminare le emissioni di rumore e le vibrazioni provocate dal traffico (stradale, ferroviario, aereo) e industiali, inclusa la regolamentazione e l’amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: la protezione degli ambienti lavorativi e quelle relative a demolizioni di edifìci residenziali.
6.Protezione della biodiversità e del paesaggio
Campo d’azione: le attività atte a proteggere qualunque specie animale o vegetale o ecosistema o habitat naturale; la lotta contro gli incendi forestali; la gestione di aree naturali protette, parchi e giardini urbani; la tutela del paesaggio naturale danneggiato (comprese cave e miniere abbandonate); la protezione dal degrado erosivo, dell’assetto idrogeologico e della copertura vegetale del suolo; la regolamentazione e l’amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: la protezione del patrimonio storico, le infrastrutture, le attività economiche e la gestione della fauna e della flora a scopi economici.
7. Protezione dalle radiazioni
Campo d’azione: le attività atte a ridurre o eliminare le conseguenze delle radiazioni provenienti da qualunque fonte; il monitoraggio dei livelli di radioattività negli ambienti naturali e quelle di regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe; la movimentazione, il trasporto e il trattamento dei rifiuti altamente radioattivi.
Esclusioni: la prevenzione dei rischi tecnologici o nucleari, la difesa da radiazioni negli ambienti di lavoro.
8. Ricerca e sviluppo per la protezione dell’ambiente
Campo d’azione: le attività che hanno l’obiettivo di diffondere le conoscenze o di ideare nuove applicazioni nel campo della protezione dell’ambiente, con riferimento agli ambiti di intervento inclusi nelle classi da 1 a 7. Esclusioni: le attività di ricerca e sviluppo relative all’uso e alla gestione delle risorse naturali.
9. Altre attività di protezione dell’ambiente
Campo d’azione: le attività di amministrazione e gestione dell’ambiente non appartenenti esclusivamente ad una delle precedenti classi; l’istruzione, la formazione e l’informazione per la protezione dell’ambiente, le attività che comportano spese non divisibili e le attività di protezione dell’ambiente non classificate altrove.
Classificazione CRUMA delle attività e delle spese per l’uso e la gestione delle risorse naturali
10. Uso e gestione delle risorse idriche
Campo d’azione: riduzione del prelievo e del consumo di acqua (forme di riutilizzo e risparmio idrico); incremento e/o ricostituzione delle riserve idriche, inclusa la loro gestione diretta e controllo; regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
11. Uso e gestione delle foreste Campo d’azione: riduzione del prelievo delle risorse forestali; difesa da incendi boschivi; incremento delle riserve delle risorse forestali, compresa la loro gestione e controllo; regolamentazione ed amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: difesa dagli incendi boschivi per la protezione dell’habitat naturale (incluse nella classe 6 della CEPA).
12. Uso e gestione della flora e della fauna selvatiche
Campo d’azione: riduzione del prelievo delle risorse di flora a fauna selvatiche; incremento delle riserve di tali risorse, compresa la loro gestione e controllo; regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe. Esclusioni: incremento delle riserve di flora e fauna selvatiche a protezione della biodiversità (classe 6 della CEPA).
13. Uso e gestione delle materie prime energetiche non rinnovabili (combustibili fossili)
Campo d’azione: riduzione del prelievo di materie prime energetiche non rinnovabili; forme di recupero e risparmio energetico; riduzione delle dispersioni di calore ed energia, compresa la loro gestione e controllo; regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: riduzione dell’uso di materie prime energetiche non rinnovabili per motivi di riduzione delle emissioni atmosferiche (incluse nella classe I della CEPA).
14. Uso e gestione delle materie prime non energetiche
Campo d’azione: riduzione del prelievo di materie prime non energetiche; produzione e consumo di materiali e prodotti recuperati e riciclati, compresa la loro gestione e controllo; regolamentazione e amministrazione degli ambiti di intervento della classe.
Esclusioni: recupero e riciclaggio se consistono in attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (incluse nella classe 3 della CEPA).
15. Ricerca e sviluppo per l’uso e la gestione delle risorse naturali
Campo d’azione: attività creative atte ad aumentare le conoscenze; elaborazioni di nuove applicazioni nel campo della gestione e del risparmio delle risorse naturali, con riferimento agli ambiti di intervento inclusi nelle classi da 10 a 14. Esclusioni: attività di ricerca e sviluppo per la protezione dell’ambiente (incluse nella classe 8 della CEPA).
16. Altre attività di uso e gestione delle risorse naturali
Campo d’azione: amministrazione delle risorse naturali; gestione delle risorse non attribuibili ad una delle precedenti classi; istruzione, formazione e informazione sulla gestione delle risorse naturali; attività che comportano spese non divisibili e di uso e gestione delle risorse naturali non classificate altrove.
RIASSUMENDO
• L'insieme degli interventi posti in essere da pubbliche e da soggetti privati per disciplinare le attività umane che riducono le disponibilità delle risorse naturali o ne peggiorano la qualità e la frubilità è regolato dalla politica ambientale sia europea che italiana.• In ambito europeo è stato pubblicato il Libro Bianco sulla responsabilità per danni ambientali ed è stata promulgata la direttiva europea 2004/35/Ce.
• In Italia i decreti legislativi 152/2006, 208/2008 e 135/2009 riguardano la responsabilità del danno ambientale e si basano sul pricncipio del diritto internazionale del "chi inquinua, paga"(poluter pays).
• La quota prevalente delle spese ambientali è costiuita da interventi e attività indirizzate a proteggere l'ambiente dall' inquinamento e dal degrado ( emissioni atmosferiche, erosione del suolo, rifiuti, scarichi idrici, ecc).
• Le spese per la protezione dell'ambiente sono classificate secondo la classificazione CEPA, quelle per l'uso e la gestione delle risorse naturali sono classificate secondo la classificazione CRUMA.
SUMMING UP
• Interventions carried out by public authorities and private subjects to manage human activities which limit the natural resources availability or worsen their quality and use are managed by the European and Italian policies.• In the European area, the “White paper on environmental liability" and the European Directive 2004/35/CE was issued, while in Italy the legislative decree 15212006, Decree Law 30th December 2008, n. 208 and Decree Law 25 September 2009, n. 135 deal with environmental liability on the “polluter pays” International principle.
• The main part of environmental costs is made up of interventions and activities which protect the environment from pollution and degradation (air emissions, soil erosion, waste, water drainage).
• Environmental protection costs are classified according to Cepa categorization, while the ones for natural resources use and management are classified according to Gruma categorization.