Capitolo 12 Pubblica amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura

Capitolo 12 - Pubblica amministrazione, Enti territoriali e figure giuridiche in agricoltura


Concetti chiave

  • Funzioni dello Stato
  • Pubblica amministrazione 
  • Enti pubblici
  • Enti territoriali
  • Organizzazioni dei Produttori in Italia
  • Sistema agroalimentare
  • 12.1 La Pubblica amministrazione

    Lo Stato è “un’organizzazione sovrana di un popolo su un territorio", dotato di personalità giuridica in quanto può compiere atti giuridici, titolare di un suo patrimonio e di un apparato di governo.
    I caratteri essenziali di uno Stato sono:
    l’ordinamento politico, che consiste nello stabilire gli interessi e le necessità della comunità;
    l’ordinamento territoriale, cioè l’esercizio della sua autorità suprema all’interno di uno spazio geografico delineato da confini;
    l’ordinamento costituzionale, come organizzazione di una determinata collettività umana;
    l’ordinamento originario, se non deriva da altri ordinamenti;
    l’ordinamento sovrano, che detiene il potere supremo.
    Lo Stato esercita il potere di sovranità attraverso tre fondamentali funzioni: legislativa, giudiziaria ed esecutiva.
    La funzione legislativa consiste nell’emanazione delle leggi al fine di regolare le strutture essenziali dello Stato, il funzionamento delle principali istituzioni e i rapporti fra i pubblici poteri e i cittadini.
    La funzione giudiziaria è esercitata mediante l’applicazione delle leggi.
    La funzione esecutiva è determinante nel decidere l’indirizzo politico, rappresenta cioè la scelta delle finalità dello Stato e il compiere gli atti della sua amministrazione.
    Le funzioni dello Stato sono esercitate da distinte istituzioni.
    Il potere legislativo compete al Parlamento, costituito dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, che emana le leggi statali, e ai Consigli regionali, che emanano le leggi regionali.
    Le funzioni legislative possono essere esercitate anche dal Governo, attraverso: i decreti legislativi su delega del Parlamento (nei casi in cui la materia da regolare sia caratterizzata da complessità) e i decreti legge (in caso di urgenza e necessità), che decadono se entro sessanta giorni non sono convertiti da una legge del Parlamento.
    La Corte costituzionale garantisce la legittimità costituzionale delle leggi ordinarie, che non devono essere in contrasto con le norme della Costituzione.
    Il potere giudiziario è affidato:
    1. alla Magistratura ordinaria, che esercita
    - la giustizia civile, definendo le controversie tra i privati,
    - la giustizia penale, che accerta e punisce i reati.
    Si compone di giudici monocratici (es. giudice di pace, giudice per le indagini preliminari) o collegiali (es. tribunali, corti d’appello, cassazione);
    2. alla Magistratura amministrativa, che si occupa delle controversie tra i privati e i pubblici poteri; è composta da giudici collegiali (es. Consiglio di Stato, tribunali amministrativi regionali);
    3. alle Commissioni tributarie, che definiscono le controversie di natura tributaria fra i contribuenti e il fìsco; sono costituite da giudici collegiali (es. Commissione tributaria provinciale, Commissione tributaria regionale).
    Il potere esecutivo è assegnato al Governo, a cui spettano la politica generale dello Stato e la direzione dell’attività statale, e all’Amministrazione pubblica, che agisce in relazione agli interessi pubblici .
    Il Capo dello Stato rappresenta il garante del corretto funzionamento delle pubbliche istituzioni. L’insieme delle istituzioni che tutelano i pubblici interessi individuati dalla legge, costituisce la Pubblica amministrazione. Le funzioni amministrative di norma presentano carattere autoritativo, perché prevedono l’esercizio del potere e incidono obbligatoriamente sulla libertà e sui beni dei soggetti.
    L’attività della Pubblica amministrazione, che di norma è discrezionale, consiste in una serie di atti compiuti per raggiungere obiettivi di pubblico interesse e con fini concreti, poiché genera effetti pratici su determinate situazioni, cura le proprie finalità in modo immediato, assume iniziative senza che ne sia fatta richiesta da altri soggetti e ha il potere di imporre l’osservanza dei suoi atti.
    La Pubblica amministrazione si può classificare in:
    attiva, compie atti concreti per soddisfare in modo immediato gli obiettivi pubblici, distinti in:
    1. atti deliberativi, se consistono in dichiarazioni che manifestano una volontà;
    2. atti attuativi, se eseguono precedenti manifestazioni di volontà;
    3. atti esecutivi, se sono relativi ad atti materiali;
    consultiva, esprime pareri, valutazioni e apprezzamenti alle autorità che hanno funzioni di amministrazione attiva;
    di controllo, accerta se le attività amministrative rispettano le conformità di legge, le regole di buona amministrazione e le prescrizioni tecniche.
    L’art. 5 della Costituzione dispone il decentramento dei servizi amministrativi che dipendono dallo Stato, riconoscendo l’autonomia degli enti territoriali.
    La Costituzione enuncia i principi che regolano l’ordinamento della Repubblica italiana e fìssa i rapporti fra i poteri dello Stato:
    1. principio di legalità: la Pubblica amministrazione deve agire nell’osservanza delle disposizioni di legge e rispettare i diritti delle persone;
    2. principio di buon andamento: le attività amministrative devono agire con prontezza, trasparenza, efficienza e con economicità di mezzi;
    3. principio di imparzialità: la Pubblica amministrazione deve svolgere la propria attività senza disparità di trattamento e senza indebite protezioni.
    L’aspetto organizzativo è fondamentale per un razionale funzionamento della Pubblica amministrazione. L’organizzazione dei pubblici uffici compete al potere legislativo, inoltre anche il Governo può emanare regolamenti e direttive a integrazione delle leggi.
    Lo Stato, essendo detentore della sovranità, costituisce il principale soggetto della Pubblica amministrazione, a cui si aggiungono gli Enti territoriali, caratterizzati dalla più ampia autonomia amministrativa, e gli Enti non territoriali, che assolvono determinate funzioni amministrative.
    L’amministrazione statale è distinta in: amministrazione centrale, al cui vertice vi sono il Presidente del Consiglio dei ministri e i singoli ministri e amministrazione decentrata, la cui attività avviene sotto la direzione dell’amministrazione centrale.
    L’amministrazione non statale è svolta in gran parte dagli Enti pubblici territoriali, Enti autonomi guali Regione, Provincia, Comune e gli altri Enti locali.
    Una parte dell’amministrazione non statale è composta dagli Enti pubblici non territoriali, caratterizzati da personalità giuridica, che erogano servizi amministrativi, tecnici e sociali di interesse locale o nazionale. Lo Stato e gli altri soggetti pubblici esercitano le proprie attività per mezzo di organi, strutturati in uno o più uffici, che svolgono le varie attività. Gli organi amministrativi si classificano in individuali, se costituiti da una sola persona (es. il Sindaco) o collegiali, se composti da più persone che svolgono la medesima funzione (es. il Consiglio comunale).
    Gli organi si distinguono in elettivi, guando la loro scelta avviene a opera della collettività (es. il Sindaco) e non elettivi, per nomina da parte di altri organi.
    Gli organi possono essere distinti in centrali, se operano in tutto il territorio nazionale, e periferici, caratterizzati da operatività relativa a un ambito territoriale più limitato e alle dipendenze degli organi centrali. Spetta agli organi legislativi e governativi determinare le funzioni amministrative corrispondenti alle necessità collettive.
    Gli interventi pubblici nelle attività economiche si possono definire: diretti guando riguardano le attività proprie dell’amministrazione statale (es. opere di bonifica, viabilità) e indiretti, nei casi in cui vengono rilasciate delle autorizzazioni per l’esecuzione delle varie attività.

    12.2 Gli organi amministrativi territoriali

    Gli enti pubblici territoriali sono enti autonomi, il cui territorio delinea l’ambito di competenza. L’ordinamento amministrativo italiano (art. 2, d.legisl. 267/2000) classifica come enti territoriali le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolane e le Città metropolitane. Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane hanno dignità costituzionale.

    Le Regioni

    Lo Stato italiano è costituito da 20 Regioni, delle quali 5 sono a statuto speciale e 15 a statuto ordinario.
    Le Regioni sono enti pubblici costituzionali, che svolgono un importante ruolo nella struttura della Repubblica italiana e sono caratterizzate da autonomia statutaria.
    Gli statuti delle Regioni ordinarie sono leggi regionali, mentre quelli delle Regioni a statuto speciale, sono adottati con legge costituzionale dello Stato. Tutte le Regioni hanno la potestà di emanare leggi aventi valore di legge ordinaria in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, fatte salve alcune materie a competenza ripartita.
    Le Regioni agiscono mediante atti amministrativi, emanati dai rispettivi organi in osservanza degli orientamenti politici e legislativi. Ogni Regione presenta autonomia di entrata e di spesa, determinando tributi ed entrate propri, in rispetto ai dettami costituzionali e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
    La potestà legislativa regionale si articola in:
    ■ potestà legislativa residuale;
    ■ potestà legislativa concorrente (o ripartita o complementare), nel ripsetto delle disposizioni di principio definite dallo Stato con le leggi quadro;
    ■ potestà legislativa di attuazione (detta anche integrativa).
    Sia le Regioni a statuto speciale che quelle a statuto ordinario presentano limiti nell’esercizio della loro autonomia legislativa, definiti:
    ■ limite per materia;
    ■ limite costituzionale, originato dai vincoli posti dalla Costituzione e dagli statuti speciali, vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
    ■ limite territoriale;
    ■ limite della riserva di legge.
    Secondo la riforma costituzionale, alle Regioni è associata la competenza in ambito regolamentare, analogamente a quanto stabilito per la potestà legislativa.
    Gli organi della Regione sono i seguenti:
    Consiglio regionale, resta in carica cinque anni e ha potestà legislativa assegnata alle Regioni, oltre alle funzioni derivanti dalla Costituzione e dalle leggi. Esso svolge le seguenti funzioni:
    - legislativa;
    - amministrativa;
    - di controllo politico per quanto riguarda la Giunta e il Presidente;
    - di indirizzo politico.
    ■  Giunta regionale, costituisce l’organo esecutivo della Regione, possiede la competenza amministrativa generale, nello specifico per la predisposizione e presentazione del bilancio e del conto consuntivo regionale, per lo sviluppo dei piani e dei programmi economici e di gestione del territorio regionale, per l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio regionale. È caratterizzata da potere di iniziativa legislativa regionale, ed esercita la potestà regolamentare.
    ■  Presidente della Regione e Presidente della Giunta regionale, sono cariche attribuite ad una sola persona. Il Presidente svolge la funzione di rappresentanza della Regione e di esecuzione delle direttive e delle delibere della Giunta e del Consiglio regionale, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni secondo le istruzioni del Governo centrale.

    La Provincia

    Le Province sono enti autonomi, con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fìssati dalla Costituzione. La Provincia è un ente locale intermedio tra Comune e Regione (art. 3, comma 3 Testo Unico degli enti locali), gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
    La Provincia è titolare di funzioni proprie e di guelle ad essa conferite con legge statale e regionale, in osseguio al principio di sussidiarietà. Attualmente sono in atto modifiche e nuove proposte legislative inerenti alle funzioni e ai compiti futuri delle attuali Province.
    Gli organi della Provincia sono i seguenti:
    Consiglio provinciale, con funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
    Giunta provinciale, esercita tutti gli atti necessari alle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non siano attribuiti (in base a previsioni statutarie o legislative), al Presidente o agli organi di decentramento. La Giunta riferisce ogni anno al Consiglio in merito alla propria attività.
    Presidente della Provincia, rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta e dirige il funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Svolge le funzioni assegnategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, presiede all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
    Segretario provinciale.
    Dirigenti provinciali.
    Direttore generale, con funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti. Il Presidente ha facoltà di non nominare alcun Direttore generale oppure di assegnare guesta gualifìca al Segretario provinciale.

    Il Comune

    Il Comune è un ente autonomo, con proprio statuto, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione. Il Comune gode di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica (art. 3, Testo Unico degli enti locali).
    Il ruolo del Comune assume notevole importanza in relazione ad ogni determinazione amministrativa connessa alla gestione dei servizi e del governo della collettività locale.
    Gli organi del Comune sono i seguenti:
    Consiglio comunale, organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
     Giunta comunale, compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nell’attuazione
    degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
    Sindaco, rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta, nonché il Consiglio guando non è previsto un Presidente del Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Il Sindaco ha piena responsabilità dell’amministrazione del Comune e svolge anche funzioni di ufficiale di Governo.
    Segretario comunale, è un funzionario pubblico con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; assiste e cura la verbalizzazione delle sedute di Giunte e Consigli, roga i contratti dell’amministrazione ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto dell’Ente.
    Difensore civico, organo facoltativo che può essere istituito a tutela dei cittadini in relazione ai rapporti con le autorità comunali.
    Dirigenti comunali, hanno la funzione di direzione degli uffici e dei servizi, in base ai criteri e alle norme stabiliti dagli statuti e dai regolamenti. Nei Comuni privi di personale con gualifìca dirigenziale, le funzioni possono essere assegnate (con provvedimento del Sindaco) ai responsabili degli uffici e dei servizi.
    Direttore generale.
    Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative relative alla popolazione e al territorio comunale, in modo specifico nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Il Comune può stabilire forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

    Le Unioni di Comuni

    Le Unioni di Comuni sono enti locali composti da due o più Comuni (generalmente, confinanti), al fine di esercitare le funzioni di propria competenza. L’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti. Il Presidente dell’Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni dell’Unione, mentre gli altri organi sono composti dai membri delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati. I principi previsti per l’ordinamento dei Comuni sono applicati alle Unioni dei Comuni.

    Le Comunità montane e isolane

    Le Comunità montane derivano dalle Unioni di Comuni, sono enti locali costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, anche di Province diverse, importanti per una razionale valorizzazione delle zone montane, per l’esercizio di funzioni proprie e conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della Comunità montana si consegue con provvedimento del Presidente della Giunta regionale. La Comunità presenta un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da Sindaci, assessori o consiglieri dei Comuni partecipanti. Le norme sulle Comunità montane sono estese anche alle Comunità isolane o di arcipelago, che possono essere istituite dai Comuni interessati in ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna.

    Le Città metropolitane

    Ad oggi, le aree metropolitane previste dalla normativa vigente sono 15: Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli (specificate nella legge 142/1990); Trieste, Cagliari, Catania, Messina, Palermo (individuate dalle rispettive leggi regionali); Reggio Calabria (individuata nella legge delega per il federalismo fiscale 42/2009). La delimitazione delle aree è fissata dalla Regione in base alla proposta degli enti territoriali interessati. L’istituto delle Città metropolitane reso costituzionale con la legge 3/2001, all’articolo 114, come ente costitutivo della Repubblica, al pari di Stato, Regioni, Province e Comuni. Il secondo comma dell’articolo 114 riconosce, poi, alle Città metropolitane, al pari degli altri enti locali, il rango di enti autonomi, dotati di propri statuti, poteri e funzioni.

    12.3 Figure giuridiche nelle attività agricole

    Le figure giuridiche nell’agricoltura italiana sono rappresentate dalle organizzazioni di produttori, dalle integrazioni orizzontali e verticali nel settore agroalimentare e dai distretti produttivi agrari

    Organizzazione dei Produttori (OP)

    L’Organizzazione dei Produttori è un modello organizzativo che presenta in Italia una elevata diffusione, garantendo un importante contributo al miglioramento della competitività delle filiere agroalimentari. Gli operatori agricoli riescono così a gestire e a concentrare la propria offerta produttiva con l’obiettivo di recuperare potere di mercato nella filiera agroalimentare.
    Il fine principale delle Organizzazioni dei Produttori e delle forme associate è guello di valorizzare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica dei produttori aderenti attraverso:
    ■ la concentrazione dell’offerta e della commercializzazione diretta della produzione dei soci;
    ■ la programmazione della produzione;
    ■ il contenimento dei costi di produzione e la stabilizzazione dei prezzi all’origine;
    ■ lo sviluppo di tecniche di produzione all’insegna del rispetto dell’ambiente e del benessere degli animali, nonché dei processi di rintracciabilità alimentare;
    ■ l’impiego di tecnologie innovative e la realizzazione di interventi di logistica;
    ■ lo sviluppo di nuovi mercati;
    ■ la partecipazione alla gestione delle crisi di mercato.
    Le Organizzazioni dei Produttori sono state introdotte nell’ambito del regolamento Ce 2200/1996 con la riforma della Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) nel settore degli ortofrutticoli. L’attuale OCM ortofrutta assegna un ruolo centrale alle Organizzazioni dei Produttori, costituiti da organismi con personalità giuridica che raggruppano gli operatori nel settore ortofrutticolo, con compiti di programmazione e di commercializzazione della produzione, di concentrazione dell’offerta e di promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente.
    L’OCM ortofrutta prevede anche la realizzazione di azioni di prevenzione e gestione delle crisi, compresi gli interventi di ritiro dal mercato, che sono parzialmente finanziati dall’Unione Europea.
    Nella normativa nazionale le Organizzazioni dei Produttori sono state inserite con i decreti legislativi 228/2001 e 105/2005, che stabiliscono le finalità e le modalità di finanziamento (art. 2 commi 1 e 2), i reguisiti (art. 3) e le modalità di riconoscimento (art. 4).
    Il decreto ministeriale del Mipaaf (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) n. 4672 del 9 agosto 2012, ha fissato le procedure per il riconoscimento e il controllo delle Organizzazioni di Produttori in Italia. La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Regione o alla Provincia autonoma che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzata.
    L’attuazione dei programmi delle Organizzazioni dei Produttori può avvenire con “finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti dello Stato, nell’ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente".
    Tra i reguisiti richiesti vi è l’obbligo che le Organizzazioni dei Produttori assumano specifiche forme giuridiche societarie (società di capitali, società cooperative agricole e loro consorzi, società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile).
    Ai fini del riconoscimento, le Organizzazioni dei Produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti e un volume minimo di produzione conferita dagli associati, commercializzata. I valori di riferimento sono identificati per i diversi settori nell’ambito del decreto del Mipaaf n. 85 del 12 febbraio 2007.
    Il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori avviene ad opera di Regioni e Province autonome.
    Al 31 marzo 2013 sono riconosciute (12.10), ai sensi dei regolamenti Ce 2200/96 e 1234/2007, ben 289 Organizzazioni dei Produttori nel settore ortofrutticolo, di cui 285 Organizzazioni di Produttori e 12 Associazioni di Organizzazioni dei Produttori. Più del 50% delle Organizzazioni di Produttori ortofrutticoli sono situate nel Mezzogiorno.
    Il settore lattiero-caseario risulta essere il primo comparto con 39 organizzazioni in Italia, che, insieme a quelle del settore olivicolo, del comparto pataticolo e del settore tabacchicelo, rappresentano circa i due terzi delle organizzazioni attive.
    Secondo gli obiettivi della politica agricola dell’Unione Europea, le Organizzazioni dei Produttori rappresentano uno strumento valido per potenziare la competitività dell’agricoltura europea.

    Il sistema agroalimentare





    Regione
    Op
    Aop
    Piemonte
    71
    Lombardia
    21
    2
    P.A. Trento
    4
    1
    P.A. Bolzano
    3
    -
    Friuli V. Giulia
    2
    -
    Veneto
    19
    1
    Emilia-Romagna
    26
    4
    Toscana
    2
    -
    Marche
    4
    -
    Lazio
    36
    2
    Abruzzo
    10
    -
    Campania
    27
    1
    Molise
    1
    -
    Basilicata
    7
    -
    Puglia
    34
    -
    Calabria
    24
    -
    Sicilia
    45
    -
    Sardegna
    13
    -
    Nord
    82
    9
    Centro
    42
    2
    Sud-Isole
    161
    1
    Totale
    285
    12


    12.10 OP e AOP ortofrutticole riconosciute al 31 marzo 2013.

    Approfondimento

    Normativa di riferimento nell’agroalimentare

    La normativa europea
    • Regolamento Ce 361/2008.
    • Modifiche del reg. Ce 1234/2007 e abrogazione dei regg. Ce 2200/96, Ce 2201/96 e Ce 1182/2007.
    • Regolamento Ce 1234/2007.
    • Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM, testo consolidato). In questo regolamento sono state inserite le norme del reg. Ce 1182/2007.

    La normativa nazionale
    • Decreto MIPAAF n. 5460/2011. Aggiornamento della Strategia nazionale 2009/2013 (dal 1° gennaio 2012).
    • Decreto MIPAAF n. 8446/2010. Aggiornamento della Strategia nazionale 2009/2013 (dal 1° gennaio 2011).
    • Decreto MIPAAF n. 3417/2008. Strategia nazionale 2009/2013.
    • Decreto MIPAAF n. 4672/2012. Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento/controllo delle OP/AOP, di fondi di esercizio e programmi operativi.
    • Decreto MIPAAF n. 7597/2011. Modifica al DM n. 5463/2011 (per la parte connessa alla disciplina ambientale).
    • Decreto MIPAAF n. 5463/2011. Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento/controllo delle OP/AOP, di fondi di esercizio e programmi operativi (dal 1 ° gennaio 2012).

    Il sistema agroalimentare

    Il sistema agroalimentare può presentare forme di integrazione sia orizzontali che verticali (12.11, 12.12).
    Le orizzontali manifestano le funzioni svolte nell’ambito del sistema, gli operatori e i settori di attività coinvolti, mentre le verticali, evidenziano gli insiemi degli agenti e delle attività (filiere) che partecipano alla produzione del prodotto finale e/o semilavorato (filiere di prodotto) o che operano su una specifica materia prima agricola (filiere di produzione).
    L’integrazione orizzontale del sistema agroalimentare permette di individuare l’insieme degli operatori e dei settori di attività in relazione alle seguenti operazioni:
    ■ la produzione da parte delle aziende agricole di beni destinati all’alimentazione;
    ■ la produzione e la distribuzione dei fattori necessari alla componente alimentare dell’agricoltura;
    ■ la concentrazione dell’offerta agricola, la standardizzazione e la normalizzazione della produzione (cioè lotti di prodotti agricoli omogenei), l’azione di controllo e tutela della qualità.
    ■ lo stoccaggio dei prodotti agricoli non trasformati, che ha come obiettivi la regolarizzazione nel tempo delle produzioni stagionali e la regolarizzazione dei mercati di vendita mediante il controllo dell’offerta;
    ■ la trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti (semilavorati o finiti) destinati al consumo alimentare;
    ■ la commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e dei beni di derivazione agricola;
    ■ le attività di importazione ed esportazione ai vari livelli della filiera (materie prime, semilavorati, prodotti finiti);
    ■ le attività di logistica;
    ■ le attività relative al credito, assicurazione, intermediazione, ecc.;
    ■ la ristorazione;
    ■  il consumo finale;
    ■  le attività di controllo esercitate a vario livello dall’operatore pubblico, dalla gestione degli scambi con l’estero, alla fissazione di prezzi massimi al consumo e minimi alla produzione, alle concessioni di credito agevolato, alle regolamentazioni sulla gualità dei prodotti, al rilascio di licenze di commercio da parte dell’autorità amministrativa;
    ■  le attività di regolazione svolte dalle diverse organizzazioni economiche di alcune categorie di produttori che si possono costituire nell’ambito del sistema (es. associazioni di produttori agricoli).
    L’integrazione del sistema agroalimentare in senso verticale conduce al concetto di filiera, cioè l’insieme di tutte le attività che partecipano alla produzione di un determinato prodotto finale o di una materia prima agricola.
    La filiera (12.13) è una sezione verticale del sistema agroalimentare o agroindustriale, operata in riferimento a un prodotto (materia prima agricola, semilavorato, prodotto finito) oppure a una categoria di prodotti e a una determinata area geografica.
    Ogni filiera, che può essere costituita da eventuali sub-filiere (12.14), può presentare diverse tipologie:
    1. filiera di prodotto, il cui fattore aggregante è costituito da uno specifico prodotto finale o da una categoria di prodotti finali, e comprende l’insieme delle attività necessarie per la produzione di un prodotto finale a partire dalla produzione delle materie prime e dei beni di investimento, fino alla commercializzazione e al consumo del prodotto;
    2. filiera di produzione, composta dall’insieme delle attività svolte in fasi successive su una determinata materia prima, fino alla sua utilizzazione finale, nonché delle attività necessarie alla realizzazione della materia prima stessa.


    12.11 Schematizzazione dei flussi che riguardano il sistema agroalimentare.




    Articolazione verticale (filiera)


    Articolazione orizzontale (settore)/
    Filiera
    olivicola
    Filiera
    viticola
    Filiera
    frumento
    Filiera ortofrutta fresca
    Produzione fattori
    Industria meccanica, chimica, sementiera, ecc.
    Industria meccanica, chimica, sementiera, ecc.
    Industria meccanica, chimica, sementiera, ecc.
    Industria meccanica, chimica, sementiera, ecc.
    Agricoltura
    Olivicoltura
    Viticoltura
    Frumenticoltura
    Ortofrutticoltura
    1° ingrosso e condizionamento
    Raccoglitori,
    commercianti
    Raccoglitori,
    grossisti,
    import-export
    Commercianti,
    stoccatori
    Raccoglitori, grossisti, mercati alla produzione, ecc.
    1° trasformazione
    Molitura
    Vinificazione
    Molitura
    Condizionamento
    2° ingrosso
    Grossisti
    Grossisti
    Grossisti
    Grossisti
    2° trasformazione
    Raffinazione,
    miscelazione,
    confezionamento
    Invecchiamento,
    imbottigliamento
    Panificazione,
    pastificazione
    IV    gamma
    V    gamma
    Distribuzione finale
    Vendita diretta, GDO, HORECA, piccolo dettaglio
    Vendita diretta, GDO, HORECA, piccolo dettaglio
    Vendita diretta, GDO, HORECA, piccolo dettaglio
    Vendita diretta, GDO, HORECA, piccolo dettaglio
    Attività ausiliare
    Credito, formazione, trasporti, servizi vari
    Credito, formazione, trasporti, servizi vari
    Credito, formazione, trasporti, servizi vari
    Credito, formazione, trasporti, servizi vari
    Consumo
    Modelli di consumo alimentare
    Output
    Olio d’oliva
    Vini    Pane,pasta
    Ortofrutta fresca


    12.12 Le articolazioni del sistema agroalimentare.


    12.13 Schematizzazione dei concetti di: a) filiera di produzione; b) filiera di prodotto.


    12.14 Il concetto di sub-filiera: grano duro e grano tenero sono due sub-filiere del frumento

    I distretti produttivi

    La finanziaria 2006 (legge 266/2005 art. 1 c. 366) definisce i distretti produttivi come “libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. L’adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche e agricole e della pesca è libera”.
    La definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei distretti produttivi sono state sottoposte a successivi decreti ministeriali. Le disposizioni previste sono estese anche ai distretti rurali e agroalimentari di gua-lità di cui all’art. 13 del decreto legislativo. 228/2001. Nelle Regioni, i distretti in agricoltura si possono classificare per specializzazione produttiva e tipologia distrettuale, distinguendoli in specializzati e despecializzati.
    Le Regioni hanno impiegato lo strumento distrettuale in agricoltura in modi assai diversificati, con adattamenti in funzione delle varie realtà geografiche e socio-politico-economiche. La globalizzazione dei mercati, l’evoluzione dell’economia e le continue innovazioni tecnologiche hanno condotto a nuovi modelli di agricoltura con diverse tipologie di integrazione nel sistema economico e della società.



    Comparto
    Denominazione
    Tipologia
    Regione
    Agroenergetico
    Distretto agroenergetico
    Distretto rurale agroenergetico della Valle dei Latini
    DIF
    DIRU
    Lombardia
    Lazio
    Caffè
    Distretto industriale del caffè
    DINDAs
    Friuli V.G.
    Cerealicolo
    Distretto del riso del Piemonte
    DAQ
    Piemonte
    Distretto regionale delle produzioni cerealicole
    DP_A
    Sicilia
    Dolciario
    Dustretto del dolce siciliano
    DP_A
    Sicilia
    Florovivaismo
    Distretto del vivaismo
    DIF
    Lombardia
    Distretto floricolo del Lago Maggiore
    DAQ
    Piemonte
    Distretto floricolo del Ponente ligure
    DAQ
    Liguria
    Distretto florovivaistico alta Lombardia
    DIF
    Lombardia
    Distretto florovivaistico del Veneto
    DP_ A
    Veneto
    Distretto rurale floricolo interprovinciale Lucca-Pistoia
    DIRU
    Toscana
    Distretto rurale vivaistico ornamentale Pistoia
    DIRU
    Toscana
    Ittico
    Distretto del settore ittico della provincia di Rovigo
    DP_ A
    Veneto
    Distretto produttivo della pesca Mazara del Vallo
    DP_A
    Sicilia
    Lattiero-caseario
    Distretto agroalimentare di qualità Po di Lombardia
    DP_ AQ
    Lombardia
    Distretto del latte
    DIF
    Lombardia
    Distretto produttivo lattiero-caseario
    DP_ A
    Sicilia
    Distretto veneto lattiero-caseario
    DP_A
    Veneto
    Multiprodotto Distretto agroalimentare di qualità Jonico Salentino
    DP_AQ
    Puglia
    Distretto agroalimentare di qualità Terre Federiciane
    DP_AQ
    Puglia
    Distretto agroindustriale della Marsica
    DINDA
    Abruzzo
    Distretto agroindustriale di San Benedetto del Tronto
    DINDA
    Marche
    Distretto alimentare del Veneto
    DP_A
    Veneto
    DAQ Nocera Inferiore Gragnano
    DINDA
    Campania
    Distretto Parco agroalimentare di San Daniele
    DINDA
    Friuli V.G.
    Ortofrutticolo Distretto agroalimentare di qualità del Metapontino
    DAQ
    Basilicata
    Distretto agroalimentare di qualità del settore orticolo
    DAQ
    Piemonte
    Distretto agroalimentare di qualità dell’ortofrutta
    DAQ
    Lazio
    Distretto ortofrutticolo della Lombardia
    DIF
    Lombardia
    Distretto produttivo agrumi Sicilia
    DP_A
    Sicilia
    Distretto produttivo del ficodindia del Calatino del Sud Simeto
    DP_A
    Sicilia
    Distretto produttivo orticolo del Sud-Est Sicilia
    DP_A
    Sicilia
    Paniere di prodotti e servizi del territorio
    Distretto agroalimentare di qualità della Provincia di Crotone
    DAQ
    Calabria
    DAQ Castelli Romani, Monti Prenestini
    DAQ
    Lazio
    Distretto agroalimentare di qualità del Lamentino
    DAQ
    Calabria
    Distretto agroalimentare di qualità della Piana di Sibari
    DAQ
    Calabria
    Distretto agroalimentare di qualità Valtellina
    DP_AQ
    Lombardia
    Distretto agroindustriale del Vulture
    DAQ
    Basilicata
    Distretto dei Monti Omini
    DIRU
    Lazio
    Distretto rurale alto Ionico Cosentino
    DIRU
    Calabria
    Distretto rurale del Pollino Occidentale Calabro
    DIRU
    Calabria
    Distretto rurale della Collina e Montagna Materana
    DIRU
    Basilicata
    Distretto rurale della Lunigiana
    DIRU
    Toscana
    Distretto rurale della Maremma
    DIRU
    Toscana
    Distertto rurale della Sila
    DIRU
    Calabria
    Distretto rurale Franciacorta, Sebino.Valtrompia
    DIRU
    Lombardia
    Distretto rurale Montagna Reatina
    DIRU
    Lazio
    Sistema produttivo locale del Pollino-Lagonegrese
    DIRU
    Basilicata
    Rurale ambientale, forestale periurbano
    Distretto agricolo alto Garda trentino DIRU
    P.A.Trento
    Distretto rurale forestale della montagna pistoiese DIRU Toscana
    Distretto agricolo milanese
    DP_RU
    Lombardia
    Sughero
    Distretto industriale del sughero Calangianus Tempio Pausania
    DINDA
    Sardegna
    Vitivinicolo e bevande alcoliche
    Distretto delle bevande alcoliche di Canelli
    DINDA
    Piemonte
    Distretto agroalimentare di qualità dei vini del Piemonte
    DAQ
    Piemonte
    Distretto del Prosecco Conegliano-Valdobbiadene
    DP_A
    Veneto
    Distretto veneto del vino
    DP_A
    Veneto
    Zootecnico
    Distretto di filiera della carne bovina
    DIF
    Lombardia
    Distretto di filiera della carne bovina
    DP_A
    Sicilia
    Distretto produttivo avicolo
    DP_ A
    Sicilia
    Metadistretto della zootecnia del Veneto
    DP_ A
    Veneto


    12.15 Distretti agrìcoli in Italia, per comparto produttivo, tipologia e Regione di distretto.

    ABBREVIAZIONI
    DAQ: distretto agroalimentare di qualità;
    DIF: distretto di filiera;
    DINDA: distretto agroindustriale;
    DIRU: distretto rurale;
    DP_A: distretto produttivo agroindustriale;
    DP_AQ: distretto produttivo agroalimentare di qualità o agricolo;
    DP_RU: distretto produttivo rurale;

    RIASSUMENDO

  • Lo Stato è un ordinamento giuridico- politico che esercità il potere di sovranità attraverso le funzioni legislativa, giudiziaria ed esecutiva, in un determinato territorio e sul popolo a esso appartenente.
  • I pubblici interessi sono tutelati da un insieme di istituzioni che costituiscono la Pubblica amministrazione.
  • Nell'agricuoltura italiana le figure giuridiche sono rappresentate dalle organizzazioni di produttori, dalle integrazioni orizzontali e verticali nel settore agroalimentare e dai distretti produttivi agrari.
  • SUMMING UP

    The State is a politicai and legal System which exerts its sovereignty through the legislative, legal and executive functions on a given territory and to the people it belongs to.
    Public interest is protected by Public Administrations, mode up of institutions. Independent Authorities serve the country, such as Regions, Provinces, Districts,
    Districts groups, Mountain and Island Communities and Metropolitan Cities.
    •  In Italian agriculture, legai roles are represented by manufacturers’trades,horizontal and vertical integrations in the agribusiness field and by agricultural manufacturing districts.

    GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE
    GESTIONE E VALORIZZAZIONE AGROTERRITORIALE