NUOVE Biotecnologie Agrarie e Biologia Applicata

406 Appendice Agricoltura biologica e PAC I progressi e i cambiamenti registrati negli anni Novanta dalla Politica agricola comune (PAC) e, più in generale, la consapevolezza raggiunta a livello politico delle implicazioni ambientali delle attività agricole contribuirono a creare un contesto favorevole al riconoscimento e allo sviluppo dell agricoltura biologica. Il 24 giugno del 1991 fu approvato dal Consiglio della CEE il Regolamento n. 2092, pubblicato sulla Gazzetta Uf ciale del 22/07/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e dell indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari . Esso sostiene che l agricoltura biologica deve: 1. essere applicata su ogni appezzamento per un periodo di conversione di almeno due anni; 2. mantenere o incrementare la fertilità e l attività biologica del suolo; 3. prevedere una difesa dai parassiti, dalle malattie e dalle piante infestanti basata sulla scelta di varietà adeguate e di tecniche appropriate. Questo Regolamento, in seguito ai profondi mutamenti del quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agroalimentari ottenute con metodo biologico, è stato ormai abrogato dal 1° gennaio 2009 e sostituito dal Reg. CE 834/07. La riforma più radicale e globale della Politica agraria comune è rappresentata da Agenda 2000 che contempla tutti gli ambiti di competenza della PAC (economico, ambientale e rurale) fornendo una solida base per il futuro sviluppo dell agricoltura nell Unione, un agricoltura comunitaria multifunzionale, sostenibile e concorrenziale. I Regolamenti comunitari di importanza per l agricoltura biologica sono qui di seguito richiamati. 1) Regolamento 2092/91 detta le norme fondamentali sul metodo di produzione biologico, esclusi il settore zootecnico, demandato ad altro regolamento, e altri settori come la vini cazione e la produzione dell olio di oliva. De nisce anche le regole per l etichettatura e il controllo dei prodotti ottenuti con metodo biologico e per l importazione degli stessi da Paesi terzi. 2) Reg. 2078/92 riguarda i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell ambiente e con la cura dello spazio naturale: è il più speci co per l agricoltura biologica e integra il Reg. 2092/91, sempre per lo stesso comparto, stabilendo le modalità per usufruire di contributi. 3) Reg. 1804/99, approvato dal Consiglio dei Ministri dell Unione Europea, completa il Regolamento 2092/91 sull agricoltura biologica, per le produzioni animali. Tale regolamento fu pubblicato il 24/8/99 sulla Gazzetta Uf ciale della Comunità Europea e applicato il 24/8/2000, ad eccezione del divieto dell uso di OGM e loro derivati nell alimentazione degli animali che furono obbligatori da subito. 0200.Appendice.indd 406 4) Reg. 1760/2000 per il comparto zootecnico, previsto dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che abroga la normativa 820/97, riscrive le norme sull etichettatura delle carni bovine al ne di evitare le continue oscillazioni del mercato; la stabilità di questo comparto si può ottenere solamente grazie alla trasparenza di produzione e di commercializzazione, garantendo al consumatore la tracciabilità completa dell alimento. Il sistema d identi cazione e di registrazione dei bovini si basa sull adozione di marchi auricolari; deve essere ancora costituita una banca dati in grado di rilasciare un passaporto entro 14 giorni dalla nascita, da consegnarsi, al termine della vita dell animale, all autorità competente o al responsabile del mattatoio. Il controllo può essere fatto per un singolo animale o considerando un gruppo di più animali. 5) Reg. 2328/91, modi cato dal Reg. 3669/93, permette agli operatori nel campo dell agricoltura biologica di ottenere aiuti nanziari ed è accessibile a tutte le aziende agrarie per il miglioramento delle strutture. Sono previsti anche interventi speci ci per aziende in zone svantaggiate e per l istituzione di associazioni agricole, in particolare nei sistemi agricoli alternativi. 6) Reg. CE 834/07, relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed entra in vigore il 27 luglio 2007. Consolidato con Reg. CE 967/08 al 03/10/08, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2009. I Ministri dell agricoltura dell Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici, che sempli ca la materia sia per gli agricoltori sia per i consumatori. L uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Resta vietato l uso di organismi geneticamente modi cati ed ora verrà indicato espressamente che la presenza accidentale di OGM in misura non superiore allo 0,9% vale anche per i prodotti bio. 7) Reg. CE 889/08, varato il 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l etichettatura e i controlli, consolidato con Reg. CE 1254/09, Reg. CE 710/09 e Reg. CE 271/10 al 01/07/10. 26/02/21 16:51

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