Appendice

Appendice 403 APPENDICE Politiche e normative, nazionali e comunitarie, di settore L Unione Europea e la politica ambientale L Italia è membro fondatore dell Unione Europea che, nata sulle rovine della seconda guerra mondiale, con l obiettivo di promuovere innanzitutto la cooperazione economica tra i Paesi che la compongono (CEE), è diventata col tempo un organizzazione attiva in tutti i settori, dagli aiuti allo sviluppo, alla politica ambientale. Le norme ambientali sviluppate dall UE sono fra le più rigorose al mondo e vengono espresse attraverso trattati approvati liberamente e democraticamente da tutti i Paesi membri. Gli atti legislativi, alcuni dei quali vincolanti e altri no (molti si applicano in tutti i Paesi dell UE, altri solo in alcuni di essi), vengono utilizzati per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati. Quando negli anni Sessanta e Settanta nacquero le prime associazioni ambientaliste, come World Wildlife Found (1961), Friends of the Earth (1969) e Greenpeace (1971), anche nell UE cominciò ad assumere particolare rilevanza la questione ambientale e furono adottate le prime importantissime misure normative di protezione ambientale. La logica che giusti ca politiche ambientali gestite a livello comunitario, anziché autonomamente e separatamente dai singoli Stati membri, si fonda su ragioni di vario ordine, fra le quali quelle di ordine geogra co e sico sono di primaria importanza. L Unione Europea, infatti, comprende diverse zone climatiche e varie regioni siche distinte, i cui con ni naturali non corrispondono a quelli politici degli Stati con la conseguenza che la maggior parte dei problemi di degrado ambientale assume natura transnazionale e il danno ricade anche su Paesi diversi da quelli che lo originano. La Commissione europea determina le linee di politica ambientale per mezzo della propria struttura organizzativa, basata sulle Direzioni Generali, che hanno competenze settoriali, e sul Commissario responsabile per l ambiente. Il Collegio dei commissari approva le proposte ambientali da inviare al Consiglio dei Ministri europei per l ambiente. Le linee generali della politica comunitaria vengono delineate dalla Commissione nei Programmi di Azione per l Ambiente (EAPs). Mentre la Commissione de nisce le linee guida, ambientali comunitarie, è il Parlamento ad autorizzare, modi ca- 0200.Appendice.indd 403 re o ri utare il contenuto delle proposte legislative elaborate dalla Commissione europea e possiede una propria Commissione Ambiente, Salute e Sicurezza Alimentare (ENVI), che svolge la maggior parte del lavoro di scrutinio delle legislazioni ambientali. In realtà con la procedura di codecisione introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992 e migliorata nei trattati successivi, il ruolo del Parlamento nella formazione delle politiche ambientali è aumentato notevolmente, anche se la decisione ultima sulle legislazioni spetta ai Ministri dell ambiente dei singoli Paesi, riuniti nel Consiglio per l Ambiente. Tra le istituzioni europee in campo ambientale va citata l Agenzia per l Ambiente (EEA), nata nel 1990, che svolge un azione di supporto attraverso la raccolta sistematica e la diffusione di informazione. Infatti fornisce alle istituzioni europee e agli Stati membri dati e documentazioni in grado di assicurare la capacità di comprendere la portata dei problemi di degrado ambientale e di offrire il fondamento scienti co e l aggiornamento dell informazione su cui si basa l aggiornamento delle legislazioni. Altre istituzioni che hanno risvolti attivi all interno delle politiche economiche e sociali dell Unione Europea sono il Comitato per gli Affari Economici e Sociali e il Comitato delle Regioni, che rappresenta gli interessi regionali, nonché la Corte di Giustizia che, pur non prendendo parte al processo legislativo, è fondamentale nella fase di applicazione delle legislazioni ambientali. I programmi di azione per l ambiente Da quando l impegno dell UE è stato rivolto all ambiente, sono stati emanati sei Programmi di Azione per l Ambiente (EAPs). Si tratta di piani pluriennali che delineano gli obiettivi e le linee della politica comunitaria. Il primo (1973-77) prendeva in esame i danni ambientali causati dall inquinamento industriale e dichiarava che il costo necessario a ripararli doveva essere attribuito ai responsabili (polluter pays principle). Il secondo programma (1977-82) spostava l attenzione della legislazione comunitaria dal recupero di danni ambientali esistenti alla prevenzione di danni ulteriori. Il terzo (1982-87), e soprattutto il quarto programma (1987-92), delineavano più chiaramente il legame fra le 26/02/21 16:51

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