L’agricoltura biologica L’agricoltura biologica è un metodo di produzione che si prefigge di integrare i prodotti biologici nel concetto di “alimenti naturali privi di residui chimici” e di affrontare i problemi che sorgono dal riorientamento dell’attività agricola nel contesto più generale della conservazione ambientale.
L’agricoltura biologica conserva la struttura e la fertilità del suolo, promuove un livello elevato di benessere degli animali e garantisce la produzione di derrate alimentari mediante l’utilizzo esclusivo di risorse ottenute all’interno dell’azienda agricola, riducendo al massimo gli “input”, come pesticidi di sintesi, erbicidi, fertilizzanti chimici, promotori della crescita quali antibiotici od organismi geneticamente modificati.
Le tecniche utilizzate dagli agricoltori, inoltre, contribuiscono a sostenere gli ecosistemi e a contenere l’inquinamento consentendo, ad esempio, per la fertilizzazione e la difesa delle piante, l’impiego esclusivo di concimi e di prodotti fitosanitari di origine animale, vegetale e minerale, mentre il controllo delle infestanti viene effettuato attraverso le lavorazioni del terreno e l’applicazione di adeguate rotazioni colturali.
L’agricoltura biologica, inoltre, ha altre apprezzabili caratteristiche:
• è sostenitrice della diversità biologica, soprattutto dell’impiego di varietà adatte ad un determinato ambiente e resistenti per loro natura ai parassiti e alle malattie;
• garantisce la conservazione di un patrimonio genetico importante, offrendo contemporaneamente al consumatore prodotti alimentari variati e caratteristici;
• favorisce soprattutto i sistemi di pollicoltura e allevamento di particolare interesse ambientale e paesaggistico;
• assicura da un lato, l’offerta di prodotti agricoli sani e privi di residui di origine chimica e, dall’altro, elimina i rischi di contaminazione e inquinamento dell’ambiente naturale, sia a livello di terreno sia di falde freatiche.
Principi e obiettivi dell’agricoltura biologica
L’agricoltura biologica parte da un metodo di valutazione unitario e un’azienda così condotta risulta un’unità in cui, per motivi ecologici ed etici, si rinuncia a una specializzazione estrema e a uno sfruttamento intensivo troppo spinto.
Secondo l’IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) i principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica sono:
• produrre alimenti di elevato valore nutritivo in quantità sufficiente;
• lavorare con metodi secondo natura piuttosto che tentare di soggiogare la natura;
• mantenere e incrementare una durevole fertilità del suolo;
• innescare cicli biologici in un sistema di agricoltura che coinvolga microrganismi, flora e fauna del suolo, piante e animali;
• utilizzare il più possibile risorse rinnovabili in sistemi agricoli organizzati localmente;
• lavorare il più possibile con sistemi agricoli chiusi per quanto riguarda sostanza organica ed elementi nutritivi;
• garantire agli animali allevati adeguate condizioni di vita;
• evitare tutte le forme di inquinamento derivanti dalle tecniche agricole;
• mantenere la diversità genetica del sistema agricolo e dei suoi dintorni, inclusi piante e habitat selvatici;
• assicurare ai produttori condizioni di vita soddisfacenti, adeguata retribuzione e sano ambiente di lavoro;
• valutare l’impatto sociale ed ecologico del sistema agricolo.
Agricoltura biologica e PAC
I progressi e i cambiamenti registrati negli anni Novanta dalla Politica agricola comune (PAC) e, più in generale, la consapevolezza raggiunta a livello politico delle implicazioni ambientali delle attività agricole contribuirono a creare un contesto favorevole al riconoscimento e allo sviluppo dell’agricoltura biologica. Il 24 giugno del 1991 fu approvato dal Consiglio della CEE il Regolamento n. 2092, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/07/91, “relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e dell’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari”. Esso sostiene che l’agricoltura biologica deve:
1. essere applicata su ogni appezzamento per un periodo “di conversione” di almeno due anni;
2. mantenere o incrementare la fertilità e l’attività biologica del suolo;
3. prevedere una difesa dai parassiti, dalle malattie e dalle piante infestanti basata sulla scelta di varietà adeguate e di tecniche appropriate.
Questo Regolamento, in seguito ai profondi mutamenti del quadro normativo comunitario relativo alle produzioni agroalimentari ottenute con metodo biologico, è stato ormai abrogato dal 1° gennaio 2009 e sostituito dal Reg. CE 834/07.
La riforma più radicale e globale della Politica agraria comune è rappresentata da Agenda 2000 che contempla tutti gli ambiti di competenza della PAC (economico, ambientale e rurale) fornendo una solida base per il futuro sviluppo dell’agricoltura nell’Unione, un’agricoltura comunitaria multifunzionale, sostenibile e concorrenziale.
I Regolamenti comunitari di importanza per l’agricoltura biologica sono qui di seguito richiamati.
1) Regolamento 2092/91 detta le norme fondamentali sul metodo di produzione biologico, esclusi il settore zootecnico, demandato ad altro regolamento, e altri settori come la vinificazione e la produzione dell’olio di oliva. Definisce anche le regole per l’etichettatura e il controllo dei prodotti ottenuti con metodo biologico e per l’importazione degli stessi da Paesi terzi.
2) Reg. 2078/92 riguarda i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale: è il più specifico per l’agricoltura biologica e integra il Reg. 2092/91, sempre per lo stesso comparto, stabilendo le modalità per usufruire di contributi.
3) Reg. 1804/99, approvato dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea, completa il Regolamento 2092/91 sull’agricoltura biologica, per le produzioni animali. Tale regolamento fu pubblicato il 24/8/99 sulla “Gazzetta Ufficiale” della Comunità Europea e applicato il 24/8/2000, ad eccezione del divieto dell’uso di OGM e loro derivati nell’alimentazione degli animali che furono obbligatori da subito.
4) Reg. 1760/2000 per il comparto zootecnico, previsto dal Parlamento e dal Consiglio europeo, che abroga la normativa 820/97, riscrive le norme sull’etichettatura delle carni bovine al fine di evitare le continue oscillazioni del mercato; la stabilità di questo comparto si può ottenere solamente grazie alla trasparenza di produzione e di commercializzazione, garantendo al consumatore la tracciabilità completa dell’alimento. Il sistema d’identificazione e di registrazione dei bovini si basa sull’adozione di marchi auricolari; deve essere ancora costituita una banca dati in grado di rilasciare un passaporto entro 14 giorni dalla nascita, da consegnarsi, al termine della vita dell’animale, all’autorità competente o al responsabile del mattatoio. Il controllo può essere fatto per un singolo animale o considerando un gruppo di più animali.
5) Reg. 2328/91, modificato dal Reg. 3669/93, permette agli operatori nel campo dell’agricoltura biologica di ottenere aiuti finanziari ed è accessibile a tutte le aziende agrarie per il miglioramento delle strutture. Sono previsti anche interventi specifici per aziende in zone svantaggiate e per l’istituzione di associazioni agricole, in particolare nei sistemi agricoli alternativi.
6) Reg. CE 834/07, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 ed entra in vigore il 27 luglio 2007. Consolidato con Reg. CE 967/08 al 03/10/08, è applicato a decorrere dal 1° gennaio 2009. I Ministri dell’agricoltura dell’Unione Europea hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo regolamento relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che semplifica la materia sia per gli agricoltori sia per i consumatori. L’uso del marchio biologico UE è reso obbligatorio, ma può essere accompagnato da marchi nazionali o privati. Un’apposita indicazione informerà i consumatori del luogo di provenienza dei prodotti. Potranno avvalersi del marchio biologico solo i prodotti alimentari che contengono almeno il 95% di ingredienti biologici, ma i prodotti non bio potranno indicare, nella composizione, gli eventuali ingredienti biologici. Resta vietato l’uso di organismi geneticamente modificati ed ora verrà indicato espressamente che la presenza accidentale di OGM in misura non superiore allo 0,9% vale anche per i prodotti bio.
7) Reg. CE 889/08, varato il 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, consolidato con Reg. CE 1254/09, Reg. CE 710/09 e Reg. CE 271/10 al 01/07/10.
8) Reg. (UE) 848/18 del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/07. L’applicazione dei Regolamenti varati a livello comunitario è rimandata alla legislazione dei singoli Paesi e, per quanto concerne l’Italia, sono le Regioni a stabilirne le modalità. Le normative europee, nazionali e regionali, devono essere applicate e rispettate nelle aziende biologiche o nelle aziende che si convertono a questo sistema di produzione. Ogni azienda biologica è soggetta a controlli che vengono effettuati da specifici organismi a capo dei quali vi è l’
Associazione italiana agricoltura biologica (Aiab). Essa fornisce informazioni sulle tecniche di bioagricoltura e di zootecnia, sugli agriturismi e sui corsi per le certificazioni, non solo svolgendo il ruolo di fulcro centrale, ma occupandosi anche di assistenza tecnica e ricerca nel campo biologico.